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17. CONGEDI PARENTALI

legge 8 marzo 2000 numero 53
in G.U. numero 60 del 13 marzo 2000

LE NOVITA'
Astensione obbligatoria
  • Possibilità di utilizzare, con articolazione scelta autonomamente, il periodo di cinque mesi
  • Recupero dei giorni non goduti in caso di parto anticipato
  • Estensione al padre in caso di unico genitore
  • Divieto di licenziamento esteso al padre (anche le dimissioni volontarie debbono essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro)
Astensione facoltativa
  • Estensione al padre
  • Estensione ai primi otto anni di vita, per il DLgs 80-2015 articolo 7 comma 1a poi portato a 12 anni e ora stabilizzato dal DLgs 105/2022 
  • Possibilità di astensione contemporanea dei genitori
  • Nuove regole previdenziali e sul trattamento economico
  • Estensione dei periodi di riposo
Permessi per malattia del bambino
  • Estensione al padre
  • Allungamento fino agli otto anni
  • Nuove regole previdenziali e sul trattamento economico
Varie
  • Possibilità di anticipazione del Tfr in periodi di maternità (per i pubblici dipendenti dovrà essere emanato un provvedimento di attuazione)
  • In caso di parto plurimo il beneficio è moltiplicato in relazione al numero dei nati
  • La malattia interrompe la decorrenza del congedo parentale, ma non interrompe l'astensione obbligatoria (Circolare dell'INPS numero 8 del 17 gennaio 2003)
  • Secondo l'ARAN alla dipendente in assenza per congedo parentale non può essere affidato nessun incarico neppure ad altro titolo e con diversa amministrazione

 

ASTENSIONE OBBLIGATORIA
SOGGETTI BENEFICIARI
  • MADRE
  • PADRE, per il periodo successivo al parto in caso:
    - di morte o di grave infermità della madre
    - di abbandono o di affidamento esclusivo al padre

Vedi provvedimenti astensione obbligatoria anche al padre (legge 92/2012 articolo 4 comma 24DM Lavoro e Economia 22 dicembre 2012, circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2012 e legge 232/2016

PERIODO E DURATA MASSIMA
  • Eventuali periodi autorizzati dall'Ispettorato del lavoro
  • Due mesi, oppure un mese, prima della data presunta del parto o rinuncia completa sino al parto.
  • Se il bambino nasce in ritardo rispetto alle previsioni
  • Tre mesi oppure cinque dopo la nascita del bambino
  • Eventuale periodo pari a quello compreso tra la data presunta del parto e la data effettiva, se quest'ultima si è verificata prima
TRATTAMENTO ECONOMICO
  • Indennità economica pari all'80% (salvo più favorevoli previsioni previste contrattualmente)
TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE
  • Periodo utile per l'anzianità di servizio, per le ferie e per la tredicesima
    (compresi i periodi dei permessi e le ex festività)
  • Copertura previdenziale al 100 per cento

La lavoratrice-madre, con rapporto di lavoro a termine, ha diritto ad usufruire per intero del periodo di astensione obbligatoria, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro.

 

ASTENSIONE FACOLTATIVA
SOGGETTI BENEFICIARI
  • MADRE e PADRE contemporaneamente o in alternativa anche se l'altro genitore non è dipendente
PERIODO E DURATA MASSIMA
  • Dieci mesi complessivi (in modo continuativo o frazionato) entro i primi otto anni di vita del bambino, per il DLgs 80-2015 articolo 7 comma 1a  portato a 12, con un massimo di sei mesi per ciascun genitore. Se il padre ne usufruisce più di tre mesi, il limite è elevato a sette mesi e quello complessivo a undici.

  • Poiché l'art. 32 del DLgs 151/2001 stabilisce che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino nei suoi primi otto anni di vita (poi portato a 12 dal DLgs 105/2022), per il DLgs 80-2015 articolo 7 comma 1a  portato a 12 in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dalla norma: fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori e per ciascun figlio; il parto plurimo non influisce invece sulla astensione obbligatoria (messaggio INPS 27 giugno 2001, n. 569 e circolare INPS 17 gennaio 2003 n. 8 punto 8).

  • Nell'ipotesi di -genitore solo- (morte dell'altro genitore, abbandono del figlio da parte dell'altro genitore, affido esclusivo a un solo genitore secondo quanto disposto dall'art. 155 bis del Codice civile) il congedo parentale viene esteso al genitore avente diritto sino 10 mesi o 11 se maturato il diritto al mese aggiuntivo (INPS circolare 8/2003 e messaggio INPS n.8774 del 4 aprile 2007).
TRATTAMENTO ECONOMICO
  • Indennità economica pari all'30% per un massimo di sei mesi complessivi tra madre e padre fino al compimento di tre anni, portato a sei dal DLgs 80-2015 articolo 9 comma 1a,  di età del bambino, con più favorevole previsione per i primi trenta giorni all'ospedaliero (*)
  • Dopo il terzo anno, portato a sei e fino all’ottavo anno dall’articolo 9 comma 1b dal DLgs 80-2015dal DLgs 105/2022a 12, se oltre il tetto solo se la retribuzione individuale dell'individuo è inferiore a 2,5 volte l'importo della pensione minima INPS
TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE
  • Periodo utile per l'anzianità di servizio, con esclusione delle ferie e della tredicesima (restrizione abrogata dal DLgs 105/2022 art.34 p.5)
  • Copertura per la pensione al 100 per cento per le assenze fino al terzo anno di vita del bambino
  • Copertura per la pensione ridotta per quelli successivi
(*) Questa facilitazione potrebbe venir meno alla scadenza contrattuale. Inoltre nel caso di coppia di lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il numero dei giorni retribuiti per intero non si cumula; i genitori, in tal caso, possono ripartirsi il trattamento di miglior favore, che resta fissato in 30 giorni complessivi con computabilità piena nell'anzianità di servizio (INPDAP circolare 49/2000).

Poiché l'art. 32 del DLgs 151/2001 stabilisce che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale -per ogni bambino- nei suoi primi otto anni di vita, in caso di parto gemellare o plurigemellare -ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato- del numero di mesi di congedo parentale previsti dalla norma.
Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) spetta alla lavoratrice-madre a rapporto di lavoro determinato solo unicamente durante il rapporto di lavoro. Pertanto la fruizione potrà avvenire solo ed esclusivamente all'interno del periodo di durata del contratto a termine.

 

CASI POSSIBILI DI CONGEDO (IN MESI)
Madre Padre Madre Padre Totale massimo
  Dipendente   Dipendente 6 7 11
  Casalinga   Dipendente 0 7 7
  Autonoma   Dipendente 3 7 10
  Dipendente   Autonomo 6 0 6

 

MALATTIA DEL BAMBINO
SOGGETTI BENEFICIARI
  • MADRE e PADRE in alternativa purché lavoratori dipendenti
PERIODO DURATA MASSIMA
  • Senza limiti sino al terzo anno di vita del bimbo
  • Nei limiti di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore dai tre agli otto anni
TRATTAMENTO ECONOMICO
  • Nessun trattamento economico (*)
TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE
  • Periodo utile per l'anzianità di servizio con esclusione di ferie e di tredicesima
  • Copertura per la pensione al 100% per le assenze sino al terzo anno di vita del bambino
  • Copertura ridotta per la pensione nelle assenze tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino con facoltà di integrazione da parte dell'interessato

(*) Nella pubblica amministrazione dopo il primo anno di vita del figlio/a sino al terzo anno di vita del bimbo/a, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto a un massimo di trenta giorni di congedo retribuito (al 100%) per ogni anno di vita del bambino/a. Secondo l'ARAN (risposta F33/00) una volta goduto il congedo di maternità e, eventualmente, anche un periodo di congedo parentale, la lavoratrice può richiedere e fruire anche dei 30 giorni di congedo retribuito per intero per la malattia del figlio anche nel 1° anno di vita del bambino.

 

PERMESSI GIORNALIERI (*)
SOGGETTI BENEFICIARI
  • MADRE
  • PADRE nei casi:
    • di affidamento esclusivo al padre
    • in alternativa alla madre se lavoratrice dipendente che non se ne avvalga
    • quando la madre non è lavoratrice -dipendente e cioè lavoratrice autonoma, libero-professionisti, essendo esclusa invece la madre che non svolge attività lavorativa (interpretazione ARAN e INPS)
    • il padre non ha diritto ai permessi giornalieri se la madre sta godendo del congedo di maternità o parentale; al contrario la madre ha diritto ai permessi anche se il padre sta godendo del congedo parentale
PERIODO DURATA MASSIMA
  • Fino al compimento di un anno di vita del bambino due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o supera le sei
  • ore (**); se l'orario di lavoro è inferiore spetta solo un'ora
  • In caso di parto plurimo gli orari di permesso sono raddoppiati e l'orario eccedente può essere usufruito dal padre
TRATTAMENTO ECONOMICO

  • Trattamento economico al 100% in quanto considerati ore lavorative sia agli effetti della durata che della retribuzione, con diritto ad uscire dal posto di lavoro
TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE
  • Periodo utile per l'anzianità di servizio e del calcolo degli istituti retributivi diretti e indiretti (ivi comprese ferie e tredicesima)
  • Copertura previdenziale figurativa per l'INPDAP
  • Commisurata al 200% dell'assegno sociale, salvo integrazione da parte dell'interessato per l'INPS
(*) Secondo la legge sono ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro
(**) Il Tribunale di Milano con ordinanza ha stabilito che, nel caso di famiglie adottive, il diritto al riposo giornaliero va concesso non fino al primo anno di vita del bambino, ma fino al primo anno dall'ingresso nella nuova famiglia

 

PERMESSI GIORNALIERI IN CASO DI PARTO PLURIMO (*)
Madre Padre
orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere

orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere
4 ore 0 ore 0 ore
3 ore 1 ora 1 ora
2 ore 2 ore 1 ora
1 ora 3 ore 2 ore
0 ore 4 ore 2 ore
in astensione obbligatoria o facoltativa

2 ore 1 ora
Madre Padre
orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere

orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere
2 ore 0 ore 0 ore
1 ora 2 ore 1 ora
0 ore 4 ore 2 ore
in astensione obbligatoria o facoltativa

2 ore 1 ora
(*) In base alla sentenza della Corte costituzionale numero 104/2003 anche in caso di adozione o affidamento plurimo spettano doppi riposi giornalieri. Possono avvalersi del diritto sino al raggiungimento della maggiore età e entro il 1° anno dall'ingresso in famiglia del minore.

 

TESTO UNICO SULLA MATERNITA'
DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2001 numero 151

Rafforzato il divieto di discriminazioni

Sanzionata la interruzione di gravidanza determinata da violazioni delle norme di tutela del lavoro

Fissate le sanzioni in tema di congedi parentali

Fissate le sanzioni in tema per i divieti di licenziamento

Previsto il ricorso alla dichiarazioni sostitutive

Ampliate le regole per il congedo di maternità alle adozioni e affidamenti

Puntualizzazione per le adozioni internazionali

Ampliato il congedo di paternità

Ampliato il congedo di paternità in caso di adozione e affidamento

Allargata la possibilità di ricorso ai congedi parentali in caso di affidamento e adozione

Allargata la possibilità di ricorso ai congedi parentali in caso di affidamento e adozione nella adozioni internazionali

Ampliati i riposi giornalieri del padre

Ampliati i riposi e i permessi per figli con handicap grave

Ampliati i riposi e i permessi in caso di adozione e affidamento