17. CONGEDI PARENTALI
legge
8 marzo 2000 numero 53
in
G.U. numero 60 del 13 marzo 2000
LE NOVITA' |
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Astensione obbligatoria |
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Astensione facoltativa |
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Permessi per malattia del bambino |
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Varie |
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ASTENSIONE OBBLIGATORIA |
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SOGGETTI BENEFICIARI |
Vedi provvedimenti astensione obbligatoria anche al padre (legge 92/2012 articolo 4 comma 24, DM Lavoro e Economia 22 dicembre 2012, circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2012 e legge 232/2016) |
PERIODO E DURATA MASSIMA |
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TRATTAMENTO ECONOMICO |
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TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE |
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La lavoratrice-madre, con rapporto di lavoro a termine, ha diritto ad usufruire per intero del periodo di astensione obbligatoria, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro. |
ASTENSIONE FACOLTATIVA |
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SOGGETTI BENEFICIARI |
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PERIODO E DURATA MASSIMA |
Poiché l'art. 32 del DLgs 151/2001 stabilisce che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino nei suoi primi otto anni di vita (poi portato a 12 dal DLgs 105/2022), per il DLgs 80-2015 articolo 7 comma 1a portato a 12 in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dalla norma: fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori e per ciascun figlio; il parto plurimo non influisce invece sulla astensione obbligatoria (messaggio INPS 27 giugno 2001, n. 569 e circolare INPS 17 gennaio 2003 n. 8 punto 8). |
TRATTAMENTO ECONOMICO |
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TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE |
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(*) Questa facilitazione potrebbe venir meno alla scadenza contrattuale. Inoltre nel caso di coppia di lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il numero dei giorni retribuiti per intero non si cumula; i genitori, in tal caso, possono ripartirsi il trattamento di miglior favore, che resta fissato in 30 giorni complessivi con computabilità piena nell'anzianità di servizio (INPDAP circolare 49/2000). |
Poiché
l'art.
32 del DLgs 151/2001 stabilisce che ciascun genitore ha diritto
al congedo parentale -per ogni bambino- nei suoi primi otto anni di
vita, in caso di parto gemellare o plurigemellare -ciascun genitore
ha diritto a fruire per ogni nato- del numero di mesi di congedo parentale
previsti dalla norma. |
CASI POSSIBILI DI CONGEDO (IN MESI) | ||||
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Madre | Padre | Madre | Padre | Totale massimo |
Dipendente | Dipendente | 6 | 7 | 11 |
Casalinga | Dipendente | 0 | 7 | 7 |
Autonoma | Dipendente | 3 | 7 | 10 |
Dipendente | Autonomo | 6 | 0 | 6 |
MALATTIA DEL BAMBINO |
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SOGGETTI BENEFICIARI |
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PERIODO DURATA MASSIMA |
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TRATTAMENTO ECONOMICO |
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TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE |
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(*) Nella pubblica amministrazione dopo il primo anno di vita del figlio/a sino al terzo anno di vita del bimbo/a, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto a un massimo di trenta giorni di congedo retribuito (al 100%) per ogni anno di vita del bambino/a. Secondo l'ARAN (risposta F33/00) una volta goduto il congedo di maternità e, eventualmente, anche un periodo di congedo parentale, la lavoratrice può richiedere e fruire anche dei 30 giorni di congedo retribuito per intero per la malattia del figlio anche nel 1° anno di vita del bambino. |
PERMESSI GIORNALIERI (*) |
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SOGGETTI BENEFICIARI |
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PERIODO DURATA MASSIMA |
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TRATTAMENTO ECONOMICO |
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TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE |
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(*)
Secondo la legge sono ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro (**) Il Tribunale di Milano con ordinanza ha stabilito che, nel caso di famiglie adottive, il diritto al riposo giornaliero va concesso non fino al primo anno di vita del bambino, ma fino al primo anno dall'ingresso nella nuova famiglia |
PERMESSI GIORNALIERI IN CASO DI PARTO PLURIMO (*) | ||
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Madre | Padre | |
orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere | orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere | orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere |
4 ore | 0 ore | 0 ore |
3 ore | 1 ora | 1 ora |
2 ore | 2 ore | 1 ora |
1 ora | 3 ore | 2 ore |
0 ore | 4 ore | 2 ore |
in astensione obbligatoria o facoltativa | 2 ore | 1 ora |
Madre | Padre | |
orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere | orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere | orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere |
2 ore | 0 ore | 0 ore |
1 ora | 2 ore | 1 ora |
0 ore | 4 ore | 2 ore |
in astensione obbligatoria o facoltativa | 2 ore | 1 ora |
(*) In base alla sentenza della Corte costituzionale numero 104/2003 anche in caso di adozione o affidamento plurimo spettano doppi riposi giornalieri. Possono avvalersi del diritto sino al raggiungimento della maggiore età e entro il 1° anno dall'ingresso in famiglia del minore. |
TESTO
UNICO SULLA MATERNITA' DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2001 numero 151 |
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Rafforzato il divieto di discriminazioni |
Sanzionata la interruzione di gravidanza determinata da violazioni delle norme di tutela del lavoro |
Fissate le sanzioni in tema di congedi parentali |
Fissate le sanzioni in tema per i divieti di licenziamento |
Previsto il ricorso alla dichiarazioni sostitutive |
Ampliate le regole per il congedo di maternità alle adozioni e affidamenti |
Puntualizzazione per le adozioni internazionali |
Ampliato il congedo di paternità |
Ampliato il congedo di paternità in caso di adozione e affidamento |
Allargata la possibilità di ricorso ai congedi parentali in caso di affidamento e adozione |
Allargata la possibilità di ricorso ai congedi parentali in caso di affidamento e adozione nella adozioni internazionali |
Ampliati i riposi giornalieri del padre |
Ampliati i riposi e i permessi per figli con handicap grave |
Ampliati i riposi e i permessi in caso di adozione e affidamento |