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13. CONGEDO ORDINARIO (FERIE)

Come previsto dagli articoli 6 e 7 della legge 1204/71 solo i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro davano diritto alle ferie. Dal 13 agosto 2022 data di entrata in vigore del DLgs 105 all’articolo 2 a correzione del Dlgs 151 all’articolo 34  punto 5 è ora previsto che «i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva».

I periodi di astensione facoltativa o di assenza per malattia del figlio di età inferiore agli otto anni, non considerati come congedo straordinario, non fanno maturare il congedo ordinario (legge 53/2000 articolo 3) che dovrà essere ridotto in proporzione ai periodi di astensione effettuati nell'anno solare.

Il CCNL integrativo dell'Area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, siglato il 10 febbraio 2004, là ove ha previsto per l'astensione facoltativa dal lavoro per i primi 30 giorni di assenza (computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato) l'intera retribuzione e, successivamente alla astensione facoltativa, per il congedo per la malattia dei figli per ulteriori 30 giorni di assenza (computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato) per ciascun anno di età sino al compimento del terzo anno di età del bambino sempre l'intera retribuzione, riconosce che i suddetti periodi (oltre che essere validi ai fini dell'anzianità di servizio ) non riducono le ferie. Già anche il CCNL 1996 degli ospedalieri all'articolo 26 comma 4 prevedeva che queste assenze nell'astensione facoltativa e nelle malattie del figlio non riducessero le ferie.

Il CCNL integrativo del contratto dell'8 giugno 2000 dell'Area delle dirigenza medica e veterinaria con l'art. 15 ha meglio normato la disciplina sui congedi dei genitori.

Il congedo straordinario per l'assistenza ai disabili pur essendo retribuito non fa maturare né le ferie e né la tredicesima (vedi l'Informativa INPDAP numero 30/03).

I riposi e i permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave) quando non siano cumulati con il congedo parentale non decurtano nè le ferie nè la tredicesima mensilità (lettera circolare del Ministero del lavoro 2 febbraio 2006 e messaggio INPS 6 marzo 2006 numero 7014).

Infine le ferie (ed eventualmente altre assenze spettanti alla lavoratrice ad altro titolo) non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione dal lavoro, sia essa obbligatoria che facoltativa e se fatte a seguire ad un congedo parentale gli eventuali giorni festivi, i sabati (nella settimana corta) e le domeniche intervallate tra congedo parentale e ferie, senza una effettiva ripresa dell'attività lavorativa, sono calcolati come congedo parentale (INPS circolare 2 aprile 2001 numero 82).

ISTITUTO FERIE E TREDICESIMA
Astensione obbligatoria si
Congedo parentale (ex astensione facoltativa) dal 13 agosto 2022 sì
Ospedaliero congedo parentale (primi 30 gg) si
Malattia figlio no
Ospedaliero malattia figlio (primi 30 gg) si
Congedo straordinario assistenza disabili no
Riposi allattamento si
Permessi assistenza disabili si

Poiché il decorso del termine di riferimento per il godimento delle ferie non fa venir meno il diritto alla fruizione delle stesse, la cui finalità consiste nell'assicurare al lavoratore il recupero
delle energie sia fisiche che psichiche, le eventuali ferie non godute per effetto dell'astensione obbligatoria, dei congedi parentali o dei permessi per l'assistenza a figli disabili (cioè per ragioni non riferibili alla espressa volontà del lavoratore) possono essere monetizzate in caso di effettiva impossibilità a disporne (per rifiuto del dipendente a goderne tardivamente o per esigenze organizzative dell'Ufficio).