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12. RISVOLTI PENSIONISTICI DELLA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

PERIODI DI ASSENZA O DI INTERRUZIONE PER MATERNITA'
E RISVOLTI PENSIONISTICI
EVENTO FORMA ACCREDITO MASSIMO ACCREDITABILE
Assenza per maternità (periodo obbligatorio) figurativo 5 mesi
Maternità  fuori del rapporto di lavoro (periodo obbligatorio) figurativo 5 mesi
Assenza facoltativa per maternità figurativo 6 mesi
Periodo facoltativo per maternità  (fuori dal rapporto di lavoro) riscatto 6 mesi
Assenza per assistenza famigliari disabili riscatto 5 anni
I periodi figurativi sono quelli che vengono riconosciuti senza alcun onere finanziario a carico del lavoratore e sono utili a tutti gli effetti sia determinare il diritto sia per calcolare la misura della pensione

Il decreto legislativo 151/2001 prevede la possibilità del riconoscimento ai fini della pensione dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità mediante accredito figurativo e all'astensione facoltativa mediante riscatto, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.

Ricordiamo che a decorrere dal 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della legge 903/1977, il congedo di maternità/paternità e il congedo parentale riconosciuti in caso di adozioni nazionali e internazionali e di affidamento è equiparato al congedo di maternità/paternità e parentale per figli naturali.

Si deve inoltrare apposita domanda corredata dal certificato di nascita del o dei figli, all'ente di previdenza per tramite del datore di lavoro o direttamente: INPS per i dipendenti privati e Super INPS (ex INPDAP) per i lavoratori della pubblica amministrazione. In attività di servizio va data copia al datore di lavoro per l'allestimento della documentazione che va prodotta all'ente previdenziale per la predisposizione della relativa posizione nei fascicoli personali e, quindi, per il perfezionamento della pratica di pensione.

Secondo la Corte dei Conti sezioni riunite sentenza 7 del 14.07.2006 e - Corte dei Conti Piemonte sentenza 242 del 2.10.2007, l'accredito figurativo dei periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro poteva essere richiesto anche dalle lavoratrici già in pensione: "sussiste il diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell' art. 25, co. 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 dello stesso testo normativo i quali disciplinano diritti e doveri in occasione della maternità in ambito lavorativo, a domanda e con effetti a decorrere dalla stessa, ancorché la stessa sia avanzata non in costanza di attività lavorativa". A tale tesi si era sempre opposta l'INPDAP. In seguito in base all'articolo 2 comma 504 della legge 244/2007 dando l'interpretazione autentica degli artt. 25 e 35 del Dlgs. n. 151/2001, l'INPDAP con la nota operativa 3/2008 dell'INPDAP al punto A) 15 ha poi chiarito che dette norme si applicano esclusivamente agli iscritti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (27 aprile 2001), abbiano in servizio presentato la relativa domanda. Anche l'INPS (Messaggio 4363/2008 , Circolare 26/2008 e Circolare 100/2008, seguita dal messaggio 8762/09, che rettifica i criteri operativi scaturiti dalle circolari 102/2002, 61/2003 e dal messaggio 6726 del 28.2.2005) ha modificato in tal senso i principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità e, in particolare, introduce la nozione di iscritto alla data del 27.4.2001 (soggetto di condizione attiva che alla data del 27 aprile 2001 non sia titolare di trattamento di pensione con esclusione degli assegni o di pensione di invalidità). ). La Corte Costituzionale, infine, con la sentenza numero 71 del 26 febbraio 2010 ha sancito, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 504 della legge 244/07 (Finanziaria 2008), che non può essere considerato "iscritto" e, quindi avvalersi della facoltà di accredito o riscatto dei periodi di maternità fuori del rapporto di lavoro, chi sia titolare di un trattamento di pensione alla data del 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore della legge 151/2001).

L'accredito contributivo, figurativo e con riscatto, riferito a tali periodi, è utile sia ai fini del diritto che della misura del trattamento di pensione.

Per l'accredito dei contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria di maternità non in costanza di attività lavorativa è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione (nell'arco dell'attività lavorativa) versata in costanza di rapporto di lavoro. Con la circolare n.41 del 25 febbraio 2011 l'INPS precisa che il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario. In tale montante contributivo per l'INPDAP (informativa numero 8 del 28 febbraio 2003) va inclusa non solo la contribuzione obbligatoria accreditata in costanza di effettiva attività lavorativa, ma anche quella derivante da riscatto di periodi non coperti da contribuzione o da eventuali altri periodi di contribuzione figurativa accreditabile in costanza di rapporto di lavoro.

Per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa, invece, è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione versata in costanza di "effettiva" attività lavorativa. La normativa prevede che il periodo massimo ammesso al riscatto è di 5 anni.

I periodi di cui si richiede l'accredito della contribuzione figurativa e il riscatto non debbono essere coperti da altra assicurazione previdenziale.

La durata dei periodi da accreditare figurativamente e quelli da ammettere al riscatto nonché l'individuazione dei soggetti aventi diritto, dapprima era stata posta in relazione alla normativa vigente all'epoca in cui si era verificato l'evento maternità.

Pertanto per :

per gli eventi maternità verificatisi dal 4 gennaio 1951 al 17 gennaio 1972 (legge 860/1950 e legge 394/1951)

per gli eventi maternità verificatisi dal 18 gennaio 1972 al 17 dicembre 1977 (legge 1204/1971)

per gli eventi maternità verificatisi dal 18 dicembre 1977 al 27 marzo 2000 (legge 1204/1971 e legge 903/1977)

per gli eventi maternità verificatisi successivamente al 28 marzo 2000 (legge 53/2000)

Con la nota operativa n. 17 del 14 dicembre 2009 l'INPDAP in seguito ha precisato che il diritto all'accredito figurativo di cui al secondo comma dell'articolo 25 in esame, alla luce delle varie disposizioni e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, con particolare riferimento a quanto argomentato dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro nella sentenza n. 7385 del 19/03/2008, deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dell'evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedono l'accredito figurativo.

In particolare, la contribuzione figurativa è riconosciuta senza alcun onere a carico del dipendente. Il riscatto, invece, comporta a carico del richiedente il versamento del relativo contributo di riscatto.

Per gli iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPS, CPI, CPUG), la domanda di riscatto deve essere presentata in costanza di rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto, che avvenga in attività di servizio o entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso (coniuge superstite, orfani minorenni, ecc.…).

Per i dipendenti statali, invece, le domande di riscatto debbano essere presentate in attività di servizio, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età (65 anni), pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima del compimento del 63° anno di età, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. In caso di decesso in attività di servizio del dipendente la domanda dei superstiti aventi diritto a pensione deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla notifica di apposito invito da parte della Amministrazione (e precisamente l'Ufficio competente a liquidare la pensione interpella gli aventi causa - articolo 7 legge 274/1991).

L'INPS precisa che l'accredito figurativo dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria ed il riscatto dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità possono essere richiesti anche dai superstiti, ovviamente a condizione che il dante causa fosse in possesso dei requisiti previsti.

In precedenza il comma 2 dell'articolo 14 del Dlgs n. 503/1992 prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio "non è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea", indipendentemente dall'entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrapponevano cronologicamente. A questo proposito in data 13 marzo 2003 con nota 9393 era stato formulato dal'INPDAP apposito quesito al Ministero del Welfare per verificare la compatibilità di tale norma alla luce delle disposizioni dettate dall' articolo 35, comma 5, del Dlgs 151/2001, che con nota Prot n. V/PP-80595 del 3 maggio 2005 ha formulato le seguenti osservazioni:

"L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo citato in oggetto non è stato espressamente abrogato da parte del legislatore, nonostante facesse parte di un articolo per il resto interamente espunto dall'articolo 86, comma 2, lettera j), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Né il predetto comma 2 può ritenersi implicitamente abrogato, consideratala stretta connessione con il comma 1, disposizione quest'ultima sostanzialmente riportata nell'articolo 35, comma 5, dello stesso D.lgs n.151 già citato. Posto quanto sopra, sentiti anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, si deve ritenere tuttora vigente la non cumulabilità dei riscatti di cui trattasi"

Pertanto le due facoltà (quella di riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro e quella di riscatto del corso legale di laurea) erano azionabili in via alternativa, nel senso che l'esercizio dell'una escludeva la possibilità di avvalersi dell'altra e ciò indipendentemente dall'entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrapponevano cronologicamente (Circolare INPDAP numero 31 del 20 luglio 2005 - Messaggio INPS numero 7771 del 23 marzo 2007).
Ma a questo proposito il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP con ordine del giorno (numero 57 del 10 luglio 2008) aveva dato mandato al Presidente del consiglio di intraprendere ogni utile iniziativa volta alla abrogazione della disposizione di cui al comma 2, articolo 14 del D.Lgs. 503/92 che non consentiva la cumulabilità del riscatto dei periodi dei congedi parentali (astensione facoltativa) al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea.

Con nota informativa 4/2006 l'INPDAP aveva poi anche precisato che il divieto del riscatto contributivo per maternità in presenza di riscatto per corso di studio valeva esclusivamente con riferimento ai diplomi di laurea rilasciati sia secondo il vecchio sia il nuovo ordinamento didattico universitario, rimanendo fuori i diplomi di specializzazione o di perfezionamento postlaurea, il dottorato di ricerca, i diplomi professionali dell'area sanitaria non medica-area infermieristica, i titoli/attestati della formazione professionale.

Con la legge di Stabilità 2016 il comma 2 dell’articolo 14 del DLgs 503/1992 è stato abrogato (articolo 1 comma 298 - Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge) e, pertanto, le domande di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro (anche se i periodi sono antecedenti a tale data) presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016 saranno valide anche se cumulate al riscatto di laurea essendo venuta meno l’alternatività (INPS circolare n. 44 del 29 febbraio 2016).

L’accredito e/o il riscatto contributivo per maternità e congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro sono possibili a condizione che i relativi periodi non risultino, a vario titoli, coperti da contributivi altri Paesi dell’Unione europea. Per l’accredito dei medesimi periodi, eventualmente coperti con contributi di Paesi non dell’Unione europea è, invece, necessario valutare ciascuna fattispecie alla luce della convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo stato (INPS circolare n. 71/2012).

Va peraltro fatto presente che poiché l’incumulabilità del riscatto della laurea e del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro presentava discrepanza tra il settore privato e quello pubblico nel senso che nel settore privato erano incumulabili solo con riferimento a periodi successivi al 1 gennaio 1994, l’INPS con messaggio n. 2467/2014 aveva già disposto che la non cumulabilità tra le due facoltà di riscatto (congedo parentale fuori del rapporto di lavoro e laurea) operasse indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi, vale a dire con riferimento a periodi sia precedenti che successivi al 1 gennaio 1994, onde eliminare la differenza di trattamento tra dipendenti privati e pubblici.

A colmare questa lacuna di incumulabità del riscatto della laurea e del congedo parentale fuori del rapporto di lavoro con la legge 208/2015 - Legge di Stabilità 2016 articolo 1 comma 298 viene abrogato l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo numero 503/1992 dando così la possibilità di cumulare il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di laurea.