11. ASPETTI PREVIDENZIALI
I periodi di assenza per maternità sono impropriamente chiamati "aspettativa".
Molti di questi periodi sono, ora, riconosciuti utili ai fini previdenziali e non necessitano di ulteriore contribuzione (oltre ai periodi di astensione obbligatoria, sono pure utili ai fini previdenziali le assenze inferiori ai sei mesi per l'astensione facoltativa e per le malattie del figlio sino al terzo anno di età e i periodi di allattamento, mentre i periodi di astensione facoltativa fruiti oltre i sei mesi o fra il terzo e ottavo anno di età del bambino e le assenze per le malattie del figlio con età compresa tra il terzo e ottavo anno potranno essere valide con integrazione contributiva, versando cioè la differenza tra la contribuzione ridotta e quella dovuta).
I soggetti che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge sui congedi parentali possono, a richiesta (la domanda deve essere inoltrata al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data prevista per il pensionamento), prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età pensionabile obbligatoria, per non perdere una anzianità previdenziale.
Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 564 del 16 settembre 1996 amplia quanto già in parte previsto al punto i) e l) dall'articolo 3 della legge numero 421 del 23 ottobre 1992 che prevede che, a far data dal 1 gennaio 1994, i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro sono riconosciuti figurativamente se si possono far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva, mentre i periodi di assenza facoltativa dal lavoro come previsti dall'articolo 7 della legge 1204/71, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, a condizione che chi li richiede possa far valere, complessivamente, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva in costanza di attività lavorativa (*).
In base al TU della maternità (Dlgs 151/01 art.25 comma 2 e art.35 comma 5) viene meno ogni limite temporale dell'evento da riconoscere e pertanto la possibilità del riconoscimento figurativo dei periodi di astensione obbligatoria e dei riscatti dei congedi parentali (in passato astensione facoltativa) è estesa anche agli eventi anteriori al 1994 (circolare INPS 31 maggio 2002 numero 102); in particolare con la sentenza 133/2005 la Corte dei conti del Piemonte prima e con la sentenza 7/2006 la Corte dei conti a sezione unite poi hanno imposto all'INPDAP di uniformarsi a quanto sopra.
La
sentenza
2 ottobre 2007 numero 242 della Corte dei Conti, sez. giurisd. Piemonte
conferma ulteriormente il diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici,
dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità,
verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro.
Tuttavia
a tale tesi si è sempre opposta l'INPDAP. Ora con l'interpretazione
autentica della norma (articolo
2 comma 504 della legge 244/2007) viene chiarito che dette norme vanno
applicate esclusivamente agli iscritti che a decorrere dalla data di entrata
in vigore del medesimo decreto legislativo (27 aprile 2001), abbiano in servizio
presentato la relativa domanda (INPDAP nota
operativa 3/2008 al punto A- 15, Messaggio
INPS 4363/2008 e Circolare
INPS 26/2008).
Ricordiamo che ai fini pensionistici i riscatti dei periodi del corso legale di laurea e dei congedi parentali collocati al di fuori del rapporto di lavoro non erano cumulabili (articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 503/92 non abrogato dal decreto legislativo 151/2001: l' articolo 86 comma 2 lett. j abroga solo i commi 1 e 3).
Le legge 208/2015 articolo 1 comma 298 (abrogando l’articolo 14 comma 2 del DLgs 503/1992) ha abolito tale limitazione dal 1 gennaio 2016 con possibilità della reattività (circolare INPS 44/2016).
In base alla legge Dini di riforma delle pensioni (legge 335/95) a prescindere dell'assenza o meno dal lavoro, al verificarsi dell'evento maternità, alle lavoratrici (dipendenti pubbliche o private) cui verrà applicato il sistema contributivo nel calcolo della futura pensione viene riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi oppure, in alternativa, l'opzione per la determinazione del trattamento con l'applicazione del moltiplicatore di età, relativo all'età di accesso al trattamento di pensione, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
Il trattamento previdenziale è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari.
(*) L' INPS nel messaggio 6726/05 precisa che in base all'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 151/01 (Testo unico sulla maternità) il diritto all'accredito figurativo dei contributi per il periodo pari al congedo di maternità degli eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, va riconosciuto alla lavoratrice che possa far valere all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro, inoltre il requisito deve essere posseduto all'atto della domanda e riferito a contribuzione pagata all'Ago (INPS-INPDAP) per lavoro subordinato, senza possibilità di totalizzare eventuali periodi di contribuzione versata in gestioni autonome (nel caso specifico artigiani,commercianti e agricoli o nel caso dei medici in rapporto libero-professionale convenzionato).
La Corte dei conti del Piemonte con la sentenza 133/2005 prima e la Corte dei conti a sezioni unite con la sentenza 7/2006 poi hanno stabilito che l'INPDAP deve riconoscere l'accredito dei contributi per maternità avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro anche alle pensionate in quanto il diritto spetta indipendentemente dalla collocazione temporale dell'evento da riconoscere; infatti la disposizione contenuta nell'articolo 25 comma 2 del D.Lgs. 151/2001, per effetto dell'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 503/1992, prevede come sola condizione che il soggetto possa far valere all'atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Ma tali previsioni vengono poi stravolte con l'interpretazione autentica nella Finanziaria 2008.
Il
periodo di astensione facoltativa previsto dall' articolo
7 delle legge numero 1204 del 30 dicembre 1971, ancorché
tale istituto (in quanto rivolto alla tutela della prole anziché
della maternità naturale) si differenzi, anche sul piano delle
specifiche finalità di tutela, dalla cosi detta interdizione
(o astensione) obbligatoria, va incluso, in base a una interpretazione
estensiva degli articoli
2110 primo comma e 2120 terzo comma del codice civile, tra le
cause di sospensione del rapporto di lavoro per le quali la seconda
di queste norme (nel testo sostituito dall' articolo
1 della legge 297/82) dispone la computabilità agli effetti
del trattamento di fine rapporto, dell'equivalente retributivo (cosiddetta
retribuzione figurativa) cui il lavoratore/trice avrebbe diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, tenuto conto anche
che l'ultimo comma dell'articolo
7 della legge 1204/71, con formulazione identica, per questo
aspetto, a quella del precedente articolo
6 (concernente la rilevanza dell'astensione obbligatoria), prevede
la computabilità dell'astensione facoltativa ai fini dell'anzianità
di servizio (Cassazione
sentenza numero 2144 del 22 febbraio 1993). |
PERIODI UTILI PER LA PENSIONE | |
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EVENTO | TIPO DI ACCREDITO |
Astensione obbligatoria | figurativo |
Maternità fuori dal rapporto di lavoro (periodo obbligatorio) (*) | figurativo |
Astensione facoltativa | figurativo |
Maternità fuori dal rapporto di lavoro (periodo facoltativo) (**) | riscatto |
Assenza per e malattia di bambino minore di tre anni | figurativo |
Assenza per e malattia di bambino tra i tre e gli otto anni | riscatto integrativo |
Assenza per assistenza a familiari disabili (**) | riscatto |
Assenza per assistenza a figlio minore di sei anni (***) | figurativo |
Assenza per assistenza a figli oltre i sei anni, coniuge o genitori (conviventi) inabili (***) | figurativo |
Il decreto legislativo 503/1992 all'articolo 15 prevede che, in mancanza di periodi pregressi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992, i periodi figurativi computabili non possano eccedere complessivamente i cinque anni. | |
(*) a condizione che l'interessata abbia lavorato almeno 5 anni (**) il riscatto è consentito per un massimo di 5 anni, in alternativa a quello di laurea e a condizione che l'interessata abbia almeno 5 anni di contribuzione (legge 421/1992 art. 3 punto i-l). Vedi anche Finanziaria 2007 commi 789 e 790. Tale limitazione viene abrogata dal 1 gennaio 2016 dalla legge 208/2015 art.1 comma 298 con la cancellazione dell’art.14 comma 2 del DLgs 503/1992. (***) riservato ai soli assunti (dopo il 1 gennaio 1996) ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con sistema contributivo |
IL
VALORE DELL'ASSENZA AI FINI DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO, DI BUONUSCITA E DI TFR |
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Astensione obbligatoria per maternità | valutabile |
Astensione facoltativa per maternità ad assegni interi | valutabile |
Astensione facoltativa per malattia del bambino con assegni | valutabile |
Astensione facoltativa per malattia del bambino senza assegni | non valutabile |
Congedo senza assegni per gravi e documentati motivi famigliari | non valutabile |
Congedo non retribuito per permanenza in Paese straniero dei genitori adottivi di un minore straniero | non valutabile |
REQUISITI
PER LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PRIMA E DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO 564/96 art.2 |
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PRIMA | DOPO |
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BENEFICI
PREVISTI DALLA RIFORMA DINI articolo 1, comma 40, punto c della legge 335/95 |
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Come scatta l'accredito figurativo, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, per la pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo | |
in alternativa |
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Viene riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto ai 57 anni previsti pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi (con tre figli, quindi, la riduzione dell'età pensionabile massima arriva fino a 56 anni) |
La lavoratrice può optare per la maggiorazione:
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I suddetti benefici, di cui all'articolo 1 comma 40 della legge 335/95, non si applicano però alla speciale forma di opzione per il calcolo contributivo prevista per le donne che dal 2008 in poi possono far valere 57 anni di età (58 se autonome) e 35 anni di contributi (circolare INPS 105/2005).