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6. CONGEDO STRAORDINARIO

CONGEDO RETRIBUITO DI DUE ANNI PER ASSISTENZA A PERSONE CON HANDICAP GRAVE

Il comma 2 dell’articolo 80 della legge Finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000 numero 388) prevede un congedo per motivi straordinari, ampliando quanto previsto dalla legge 53/00.
Infatti all’interno della disciplina dei congedi per gravi motivi di famiglia ha introdotto un congedo straordinario con copertura economica e previdenziale per cura del familiare disabile grave e gravissimo: i genitori lavoratori, anche adottivi (la Corte Costituzionale ha riconosciuto poi varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto), conviventi da almeno cinque anni (requisito abrogato dalla Finanziaria 2004) con soggetti portatori di handicap in situazione di gravità hanno il diritto a godere, entro 60 giorni dalla richiesta, di un congedo retribuito per un massimo di due anni, alternativamente e in maniera continuativa o frazionata. Non può, infatti, essere superata la durata, insieme ad altre aspettative, dei due anni, quale limite individuale complessivo fruibile per ogni lavoratore e quale soglia massima per ogni persona handicappata; pertanto durante il periodo di congedo entrambi i genitori (o eventualmente altra persona avente diritto) non possono fruire di altri tipi alternativi di assenza dal lavoro previsti per l’assistenza a handicappati
La retribuzione del congedo è pari a una indennità corrispondente all’ultima retribuzione, mentre il periodo di assenza da un punto di vista previdenziale è coperto da contribuzione figurativa. Tuttavia, nel complesso, retribuzione e contribuzione figurativa non possono eccedere i 70 milioni di lire annui ovvero 36.151,98 euro (INPS circ. 85/2002 e circ. 14/2007); questo limite viene rivalutato annualmente a partire dal 2002, in base all’indice ISTAT. Il congedo è retribuito direttamente dal datore di lavoro, il quale provvederà al recupero dell’indennità mediante conguaglio sul pagamento dei contributi dovuti all’ente previdenziale competente (*).
L’accredito figurativo previdenziale non è più subordinato alla domanda dell’interessato (INPS circ.14/2007).

 


(*) Il Ministero del lavoro, con la nota numero 95 del 1 giugno 2006, chiarisce che la richiesta di congedo straordinario deve essere presentata all’INPS antecedentemente alla fruizione del congedo o, al massimo, entro la data di inizio dello stesso. La copia della domanda, restituita dall’INPS per ricevuta, va presentata al datore di lavoro per avere diritto al congedo e all’indennità, che sarà legittimamente portata a conguaglio coi contributi dal datore di lavoro. Il modello di domanda predisposto dall’INPS precisa che il datore è autorizzato al pagamento solo in presenza del timbro datario firmato dall’addetto dell’Istituto. Il termine prescrizionale di un anno, entro il quale il lavoratore può richiedere l’indennità spettante, è pertanto riferito all’indennità dovuta a seguito della regolare presentazione della domanda e decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di paga nel corso del quale è ripresa l’attività lavorativa.

 

AVENTI DIRITTO
Dopo pronunce della Corte costituzionale e nuove normative, così l’INPS sintetizza i lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo straordinario:

Con la circolare n.38/2017 l’Inps ha fornito le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n.76/2016 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016.

In particolare:
- la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
permessi ex lege n. 104/92,
• congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001
- il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
permessi ex lege n. 104/92.

Il congedo straordinario (Circolare INPS n.90/2007 punto 1) poteva essere concesso anche se nel nucleo familiare del disabile grave ci fossero familiari non lavoratori conviventi in grado di dare assistenza, potendo il disabile scegliere la persona che gli doveva prestare assistenza nell’ambito degli aventi diritto (Circolare INPS n.90/2007 punto 2). L’articolo 4 del D.Lgs.119/2011 riscrivendo il comma 5 dell’articolo 42 del D.Lgs.151/2001 ha ridefinito i soggetti legittimati: il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ha diritto al congedo straordinario; in casi di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. La Corte Costituzionale con la sentenza 203 del 3 luglio 2013 dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti legittimati possono chiedere il congedo straordinario i parenti o affini entro il terzo grado purchè conviventi.

In particolare, mentre se i -permessi- possono essere riconosciuti anche ai lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti dalla residenza di fatto del disabile e la distanza stradale è superiore a 150 chilometri il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito va attestato con titolo di viaggio o altra documentazione idonea (D.Lgs. 119/2011 articolo 6 che modifica l’articolo 33 comma 3 della legge 104/1992), nel caso di congedo straordinario sarebbe invece necessario il requisito di residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno cioè nello stesso appartamento (sentenza 19/2009 della Corte Costituzionale, lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 3884/2010, messaggio dell’INPS numero 6512/2010 e circolare dell’INPDAP numero 22/2011).

La sentenza della Corte costituzionale 203 del 3 luglio 2013, ampliando la categoria dei soggetti aventi diritto del congedo straordinario colla estensione al parente o affine di terzo grado, ha uniformato la platea dei lavoratori che possono fruire del congedo straordinario con quelli titolari dei permessi previsti dalla legge 104/1992, fermo restando però l’ordine di priorità (coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella, parente o affine di terzo grado). Con la sentenza 213/2016 la Corte costituzionale allarga la possibilità anche al convivente more uxorio.
Per il congedo straordinario, al contrario dei requisiti previsti per il referente unico che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92 che non la prevedono, necessita la convivenza.


Riassumendo:
soggetti aventi diritto del congedo straordinario per assistenza a disabile in situazione di gravità. In caso di mancanza, decesso o in presenza di malattie invalidanti degli altro soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente del disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di malattie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o effetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
  6. il convivente  more uxorio (non convivente di fatto) col disabile in situazione di gravità.



In particolare, i benefici (escluso il congedo straordinario) possono essere riconosciuti anche ai lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti dalla residenza di fatto del disabile.

 

INCOMPATIBILITÀ e ALTRE CONDIZIONI

CUMULO CONGEDO STRAORDINARIO e ALTRI CONGEDI
congedo straordinario permessi giornalieri fino a due ore incompatibili
congedo straordinario congedo di maternità o congedo parentale compatibili
congedo straordinario prolungamento dell'astensione facoltativa incompatibili
congedo straordinario permessi mensili di tre giorni incompatibili

Durante il periodo di congedo straordinario entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 (art. 42, comma 5, TU): se uno dei due genitori sta fruendo del congedo retribuito di due anni, l'altro non può richiedere la fruizione dei permessi mensili di tre giorni.
Il congedo straordinario non può essere interrotto da altri eventi che di per sé potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro. Solo in caso di malattia o maternità il lavoratore può scegliere se interrompere la fruizione del congedo straordinario; in tal caso la possibilità di godimento, in un momento successivo, del residuo periodo del congedo straordinario, è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda.

In passato c’erano due casi in cui per l'accesso ai congedi retribuiti venivano richiesti i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza:

  1. nel caso in cui il figlio fosse maggiorenne e non convivente con i genitori;
  2. nel caso in cui i congedi venissero richiesti dai fratelli o sorelle conviventi con il disabile, dopo la scomparsa dei genitori o nel caso in cui questi ultimi siano inabili totali.

Il requisito della convivenza veniva richiesto nel caso in cui il congedo retribuito venisse richiesto dai fratelli, dalle sorelle o dai figli della persona con handicap grave.
Ricordiamo che la norma che prevedeva la convivenza con il soggetto affetto da handicap da almeno cinque anni è stata abrogata dall’art. 3 comma 106 della Finanziaria 2004 (legge 350/03).

Per il congedo straordinario con la lettera circolare n.3884 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene invece puntualizzato la necessità del requisito di residenza nello stesso stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).

 

FRAZIONAMENTO DEL PERIODO DEL CONGEDO STRAORDINARIO
I due anni di congedo straordinario possono essere fruiti in modo continuativo oppure frazionato o alternato (articolo 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001), a giorni interi (non è possibile il frazionamento a ore).
Per il settore della dipendenza privata l’INPS con la circolare numero 64 del 15 marzo 2001 precisa che in caso di frazionamento del periodo di congedo, tra un periodo e l’altro è necessario riprendere l’attività lavorativa, chiarendo che non possono essere scomputati dal periodo di congedo i giorni festivi, i sabati, le domeniche e le ferie: “due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi)”.
Anche nel settore della dipendenza pubblica può essere fruito in modo frazionato e, in tal caso, è necessaria, come nel settore della dipendenza privata, l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa tra i periodi di assenza (INPDAP circolare 12 maggio 2004, n. 31).

 

RIPARAMETRAZIONE IN CASO DI PART TIME VERTICALE
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 0036667 del 12 settembre 2012 chiarisce che per i lavoratori in part-time verticale, la durata del congedo straordinario per l’assistenza a persone con disabilità grave (articolo 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001), va conteggiata in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell’anno e per tutto il periodo del part-time, non essendovi deroga specifica.
In caso di ritorno alla prestazione a tempo pieno, il congedo già fruito andrà nuovamente riproporzionato e detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere quanto ancora spetta al lavoratore per tale titolo.

 

ASPETTI ECONOMICI
Retribuzione

Il congedo è retribuito con un corrispettivo e precisamente con una indennità (che ha natura sostitutiva della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito dall’attività lavorativa se non fosse stato impedito dalla necessità di assistere un portatore di handicap, comprensivo di indennità economica ed accredito figurativo) corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo sino ad un tetto ivi compresa una contribuzione figurativa (articolo 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001).
Il tetto limite omnicomprensivo (anno 2001) è di lire70 milioni (€ 36.151,98) annui indicizzati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ripartito tra indennità e conomica e accredito figurativo della contribuzione. Per il 2010 il tetto massimo è stato di € 43.576,06 (circolare INPS n.37/2010), mentre per il 2011 è di € 44.279,33 (messaggio INPS n.13013/2011, messaggio n. 14568/2011 e circolare INPDAP n.22/2011). Per il 2012 in base alla svalutazione pari al 2,7 il tetto massimo è di euro 45.468,66. Per il 2013 l’importo complessivo annuo e di € 46.472,15 con un importo massimo di 34.941 euro (circolare INPS n.47/2013) poi rettificato con circolare INPS 59/2013: importo complessivo annuo € 46.835,93 con un importo massimo di 35.215 euro, per il 2014 la retribuzione annua massima per il congedo straordinario ex articolo 42 comma 5 del DLgs 151/2010 è di € 47.351,00 (circolare INPS n.20/2014 punto 19 e n.44/2014) e per il 2015 di € 47,446,00 (circolare INPS n. 11/2015 punto 12.3). Per il 2016 poiché la variazione dell’indice Istat è stato pari a -0,1 non c’è stata alcuna variazione rispetto al 2015. Gli stessi dati anche per il 2017 (circolare INPS n. 19/2017 punto 12.3). Per il 2018 (circolare INPS n.13 del 26.01.2018 punto 12.3), considerando che nel 2017 la variazione Istat è stata pari all’1,1% i limiti degli importi accreditabili sono:

Il tetto massimo del contributo figurativo è di 11.901,78 euro (ossia il 33% dell’indennità massima, corrispondente all’aliquota contributiva).


Per assenze di durata inferiore il massimo indennizzabile viene proporzionatamente ridotto, rapportato a mesi e giorni.
Per il calcolo di scorporo per il calcolo dei contributi va fatto riferimento alla aliquota previdenziale del 32,70% (INPS cir. 14/2007).
Nel settore della dipendenza privata (INPS circolare 15 marzo 2001 n. 64) l’indennità viene corrisposta nella misura di quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.).
Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero che è rapportato al limite annuo.
In caso di contratto di lavoro a part-time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato e la retribuzione giornaliera va raffrontata con il limite massimo giornaliero rapportato al limite del tetto annuo previsto per legge.
Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l'indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.
Per il settore della pubblica dipendenza l’INPDAP (circolare 10 gennaio 2001 n. 2) chiarisce che l’indennità, nel periodo cui il richiedente ha diritto, va calcolata sulla retribuzione del mese precedente il congedo purché sia inferiore o pari al limite complessivo (indennità comprensiva dei contributi figurativi) previsto dal tetto stabilito dalla legge e aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità è riassorbita nell’indennità ed erogata anticipatamente mensilmente e non come rateo a parte a dicembre.
Infatti l'indennità per il congedo va calcolata (art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001) nella misura dell'ultima retribuzione ricevuta (ultimo mese di lavoro precedente l’assenza per il congedo straordinario) comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc. (INPS circolare 15 marzo 2001 n. 64 punto 4 e INPDAP circolare 10 gennaio 2002 n. 2).

 

FERIE
In mancanza di norme espresse durante il congedo straordinario non si maturano ferie.

A questo proposito l’INPDAP (circolare del 12 maggio 2004, n. 31) precisa che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni di maggior favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L'INPS, da parte sua, non dà indicazioni in proposito.

Peraltro, l’articolo 4 del D.Lgs.119/2011, riscrivendo l’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001 al punto 5-quinquies precisa che il congedo straordinario non fa maturare le ferie.

 

INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO E TFR
Il congedo straordinario non è valutabile ai fini del TFR e del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita - circolare n. 11 del 12 marzo 2001 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali INPDAP, messaggio n. 13013 del 17 giugno 2011 dell’INPS, corretto con messaggio n.14568 del 13 luglio 2011 e circolare INPDAP n.22/2011).

Peraltro, l’articolo 4 del D.Lgs.119/2011 riscrivendo l’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001 al punto 5-quinquies precisa che il congedo straordinario non fa maturare né l’indennità di fine servizio né il Tfr.

 

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Il congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza.

 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO
Con circolare 2285/2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che il Congedo Straordinario mentre per il solo settore privato (nel settore pubblico la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro) è utile ai fini dell’anzianità per il diritto alla pensione e la sua misura (periodi con contribuzione figurativa), non fa invece maturare l’anzianità di servizio e la connessa progressione economica in quanto va presupposta una attività lavorativa effettivamente svolta.

 

CONGEDO PER L’ASSISTENZA FAMIGLIARI CON HANDICAP
Legge 23 dicembre 2000 numero 388 (Finanziaria 2001) art. 80 comma 2
A CHI SPETTA

1. coniuge se convivente;
2. genitori, naturali, adottivi o affidatari (qualora il figlio non sia coniugato o,se coniugato non conviva col coniuge, se convivente con coniuge questi non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo, oppure se il coniuge è convivente e lavoratore questi abbia rinunciato a godere del congedo straordinario);
3. fratelli o sorelle -alternativamente- conviventi (qualora il fratello o la sorella con handicap non siano coniugati o,se coniugati non convivano col coniuge, se convivente con coniuge questi non prestino attività lavorativa o sia lavoratore autonomo, oppure se il coniuge è convivente e lavoratore questi abbia rinunciato a godere del congedo straordinario oppure qualora entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili: invalidità totale civile, di guerra, per lavoro, ecc.);
4. figlio convivente; se non è convivente i congedi spettano se l’assistenza è prestata in via esclusiva e continuativa (norma abrogata dall’articolo 24 della legge 183/2010) e se nel nucleo famigliare sono presenti altre persone che non lavorano in grado di prestare assistenza.
Eccezione quando nel nucleo familiare oltre al disabile è presente un solo famigliare affetto da grave malattia o più di tre minorenni o una persona di età superiore ai 70 anni (circolare INPS 133/2000 paragrafo 2.5 e Ministero del Lavoro interpello 4582/2006). Col D.Lgs. 119/2011 all’articolo 4 così si precisa la titolarità al congedo straordinario:
Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ha diritto a fruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Coll’articolo 6 viene precisato che al coniuge o al genitore della persona con handicap con oltre 65 anni può subentrare parente o affine entro il secondo grado.
5. parente o affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata nella sentenza della Corte costituzionale n.203/2013 e INPS Circolare n. 159/2013.
6.
convivente more uxorio (Corte Costituzionale sent. 213/2016) , in precedenza non spettava in quanto non legittimato a fruire del diritto (Ministero del Lavoro interpello n. 23 del 15 settembre 2014).

QUANDO SPETTA Per assistenza di soggetti con handicap in situazione di gravità, ossia affetti da minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, accertata dalle apposite commissioni istituite presso le ASL.
LE CONDIZIONI Con la lettera circolare n.3884/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ripresa con il messaggio INPS n.6512/2010 e con la circolare INPDAP n.22/2011 è necessario il requisito di residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno cioè nello stesso appartamento.

Se il figlio minorenne è convivente spetta al genitore (o all’avente titolo) che lavora anche se l’altro non lavora.

Si esula dal requisito della convivenza nel caso dei genitori (circolare n.1 del 3 marzo 2012 punto 3 lett. a) della Funzione Pubblica).
Tuttavia se non c’è convivenza i congedi spettano se l’assistenza è prestata coi caratteri della sistematicità e della adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità.
QUANTO DURA

Due anni complessivamente (tra tutti i soggetti fruitori). come specificato nella circolare INPS numero 28/2012 punto 1.3 lett a).

Vedi anche Finanziaria 2007 comma 1266 e commi 789 e 790 e art. 42 del D.Lgs.151/2001 comma 5-bis come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 119/2011.

QUANDO SI FRUISCE Entro 60 giorni dalla richiesta.
TRATTAMENTO ECONOMICO Il congedo è retribuito con una indennità (che ha natura sostitutiva della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito dall’attività lavorativa se non fosse stato impedito dalla necessità di assistere un portatore di handicap) corrispondente all’ultima retribuzione ed è coperta per la pensione con contribuzione figurativa.
Il tetto limite omnicomprensivo (anno 2001) è di lire70 milioni (€ 36.151,98) annui indicizzati annualmente all’ISTAT.
Per assenze di durata inferiore il massimo indennizzabile viene proporzionatamente ridotto.
Per il calcolo di scorporo per la contribuzione previdenziale va fatto riferimento al contributo previdenziale del 32,70% (INPS cir. 14/2007).
ASPETTI NORMATIVI Solo i permessi per l’assistenza ai disabili non incidono sulle ferie e tredicesima (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 8 marzo 2005 numero 208, lettera circolare del Ministero del lavoro 6 febbraio 2006, messaggio INPS 6 marzo 2006 numero 7014 e Informativa INPDAP numero 30/03).
Infatti l’indennità per il congedo straordinario non essendo una retribuzione non ha effetto per l’erogazione di una tredicesima mensilità, non incide sulle ferie e neppure sul trattamento di fine servizio o fine rapporto (art. 4 punto 5-quinquies D.Lgs. 119/2001) e neppure sulla anzianità di servizio, fatta esclusione quella ai fini pensionistici però limitatamente al settore privato. In caso di part-time verticale la durata del congedo straordinario va conteggiata in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate a part time durante l’anno (Dipartimento della Funzione Pubblica nota 36667 del 12 settembre 2012).
INCOMPATIBILITA'

Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 (art. 42, comma 5, TU).
Il congedo straordinario e i permessi previsti dalla legge 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (art. 4 punto 5-quinquies D.Lgs. 119/2001).
Il congedo straordinario non può essere interrotto da altri eventi che di per sé potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro. Solo in caso di malattia o maternità il lavoratore può scegliere se interrompere la fruizione del congedo straordinario; in tal caso la possibilità di godimento, in un momento successivo, del residuo periodo del congedo straordinario, è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda.

Il diritto alla fruizione del congedo straordinario non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo di congedo, attività lavorativa (Ministero del Lavoro - Interpello n. 30 del 6 luglio 2010).

ASPETTI PENSIONISTICI
E PREVIDENZIALI
Il periodo è coperto ai fini del trattamento di quiescenza da contribuzione figurativa nei limiti previsti dei 70 milioni di lire di indennità indicizzata annualmente (INPS circ. 14/2007).
Non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (Circolare n. 11 del 12 marzo 2001 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali).
Vedi anche Finanziaria 2007 commi 789 e 790, nota operativa 37/2007, circolare 6 dell’ 8 aprile 2008 dell’INPDAP e art. 4 punto 5-quinquies D.Lgs. 119/2001.
ANZIANITA' DI SERVIZIO Con circolare 2285/2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che il Congedo Straordinario mentre per il settore privato è utile ai fini dell’anzianità per il diritto alla pensione e la sua misura (periodi con contribuzione figurativa) al contrario del settore pubblico ove la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro, non fa invece maturare l’anzianità di servizio e la connessa progressione economica in quanto va presupposta una attività lavorativa effettivamente svolta.

 


Secondo la Corte dei conti della Lombardia (parere numero 463 depositato il 18 luglio 2011) il diritto del lavoratore dipendente da pubblica amministrazione ad assistere un famigliare disabile, in presenza dei requisiti richiesti, non può essere limitato o legato da vincoli in materia di spese per il personale. Essendo il lavoratore titolare di un diritto potestativo alla concessione del congedo retribuito per l’assistenza a famigliare disabile, si deve prescindere dal fatto che gli oneri ricadano sulla pubblica amministrazione: i soggetti legittimati hanno diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta, prescindendo dal piano contabilistico.
L’Amministrazione è tenuta solamente alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la concessione del congedo.


CONGEDO STRAORDINARIO - CONCETTO DI CONVIVENZA e DI COABITAZIONE

In tema di assistenza al familiare portatore di handicap

«… il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poiché in tal modo si darebbe un’interpretazione restrittiva della disposizione che, oltre che arbitraria, sembra andare contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l’assistenza degli handicappati, di talché sarebbe incomprensibile escludere dai suddetti benefici il lavoratore che conviva costantemente, ma limitatamente ad una fascia oraria della giornata, con il familiare handicappato al fine di prestargli assistenza in un periodo di tempo in cui, altrimenti, di tale assistenza rimarrebbe privo.

Conseguentemente, non può ritenersi di per sé falsa, ai fini che qui interessano, l’indicazione del R. di essere convivente con la madre, in quanto non necessariamente incompatibile con la diversa dimora del predetto con moglie e figli, né con la legittima fruizione del congedo di cui all’art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, giacché quel che rileva è, comunque, la prestazione di un’assistenza assidua e continuativa alla portatrice di handicap».

              Corte di Cassazione penale - sentenza n. 24470 del 17 maggio 2017

 

CONGEDO STRAORDINARO e INDENNITA’ DI MATERNITA’

La Corte Costituzionale con la sentenza 23 maggio 2018 numero 158 ha dichiarato illegittimo dell’articolo 24 comma 3 del DLgs 151/2001 nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Pertanto come la malattia e gli infortuni, anche il congedo straordinario è «neutro» ai fini del calcolo dei 60 giorni tra inizio della maternità e cessazione del rapporto di lavoro quale periodo che garantisce il diritto all’indennità di maternità.