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3. PERMESSI LAVORATIVI E LAVORATORE CON HANDICAP

3.1 DIRITTO E NORMATIVE

I lavoratori disabili con certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione dell'Azienda Usl possono richiedere due tipi di permessi:

I tre giorni di permesso al mese possono essere anche frazionati (messaggio INPS n.16866 del 28.06.2007)  a mezza giornata o a ore sino al massimo delle 18 ore mensili cumulativamente, infatti l’alternatività non influenza il numero complessivo massimo dei giorni e di ore di permesso fruibili mese (messaggio INPS n.15995/2007).
Inoltre, fermo restando il diritto a tre giorni al mese di assenza indipendentemente dall’orario giornaliero o settimanale, il limite delle 18 ore opera per coloro che hanno un debito orario di 36 ore alla settimana in 6 giorni lavorativi. Pertanto in caso di differente distribuzione oraria del debito orario settimanale ovvero di orario normale di lavoro settimanale eccedente o inferiore alle 36 ore, la quantificazione del massimale orario mensile di permessi orari fruibili mensilmente verrà così determinato: orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali moltiplicato 3 (messaggio INPS n.16866/2007).
L’INPS (circolare n. 133/2000 - punto 1) ammette che la variazione da fruizione a ore a fruizione in giornate e viceversa possa essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore.
Indicazioni analoghe vengono fornite dall’INPDAP (circolare 9 dicembre 2002 n. 33): "Alcuni contratti collettivi di lavoro (es. art. 9, comma 3, del CCNL del Comparto dei Ministeri, stipulato in data 16.2.99) hanno introdotto, rispetto alla previsione normativa, l'ulteriore agevolazione della frazionabilità ad ore dei permessi a giorni, di cui al comma 3 dell' art. 33 della legge 104/92, allo scopo di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell'interesse tutelato. Pertanto, sotto il profilo delle modalità di utilizzo, il dipendente non incontra alcun limite prestabilito.
È, quindi, possibile, eccezionalmente, nel caso in cui dovessero sopraggiungere esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della richiesta dei permessi, variare anche nell'ambito di ciascun mese la programmazione già effettuata in precedenza. Pertanto, nei casi in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri, si procederà alla conversione in giorni lavorativi delle ore di permesso fruite, che quindi andrà a ridurre il numero dei giorni di permesso mensile spettanti, previsti dalle specifiche norme contrattuali di settore. Solo un residuo di ore non inferiore alla giornata lavorativa dà il diritto alla fruizione di un intero giorno di permesso".
I tempi di utilizzo dei tre giorni di permesso mensile, anche frazionati a mezza giornata o a ore, che spettano di diritto in base alla legge 104/92, non rientrano nella discrezionalità del datore di lavoro, ma vengono scelti dall’avente diritto secondo le proprie necessità. L’indicazione dei giorni durante i quali si intende fruire dei permessi deve, di norma, essere comunicata in tempo utile per consentire di provvedere alla sostituzione e all’organizzazione del lavoro, a meno che il permesso non venga richiesto per improvvise e sopravvenute necessità connesse alla disabilità. In tal caso la comunicazione va fatta prima dell’inizio del servizio (Ministero del lavoro - Interpello numero 31 del 6 luglio 2010).

Entro il 31 marzo di ogni anno, come previsto dall’articolo 24 comma 5 della legge 183/2010 le Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs 165/2001), anche se non hanno dipendenti che utilizzano i permessi, debbono notificare per via informatica al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi al personale che usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92.

In particolare, le giornate di malattia del lavoratore assunto obbligatoriamente collegate al suo stato invalidante, non possono essere utilmente conteggiate ai fini del superamento del periodo di comporto. Inoltre, non possono essere conteggiate, allo stesso fine, le giornate di malattia derivanti dalla adibizione del lavoratore a mansioni non compatibili con il suo stato invalidante (Cassazione sezione lavoro sentenza n. 17720 del 29 agosto 2011).

Il D.Lgs. 119/2011 all’articolo 7, abrogando gli artt. 26 della Legge 118/1971 e 10 del D.Lgs. 509/1988, che riconoscevano ai lavoratori mutilati o con invalidità civile superiore al 50% un congedo straordinario per le cure, ne riscrive la disciplina:

3.2 DOMANDA

In presenza dei requisiti richiesti, il diritto per ottenere i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 (permesso pari a due ore giornaliere, oppure tre giorni di permesso mensile) va esercitato mediante domanda (vedi capitolo Permessi lavorativi-Domanda).

Nelle domanda che assume la forma di autocertificazione (con copia di un documento di identità personale laddove la domanda non sia firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto che accetta la domanda) vanno dichiarate le condizioni personali per cui si richiede il permesso e le modalità di fruizione.
In particolare: i dati anagrafici del richiedente, il rapporto di lavoro in corso e la dichiarazione di essere in condizione di disabilità grave.

Nel pubblico impiego la domande, con allegata la certificazione sanitaria in busta chiusa, vanno presentate al dirigente di riferimento (ufficio personale o delle risorse umane) che ne verifica la correttezza sostanziale e formale.

Nel comparto delle dipendenza privata la domanda va presentata all’INPS sull’apposita modulistica (Hand 3), corredata dal certificato di handicap grave redatto dall’apposita Commissione (vedi capitolo Requisito di gravità).
La domanda dopo il visto dell’INPS, che ne verifica la correttezza formale, va presentata al datore di lavoro che deve verificare la correttezza sostanziale per l’accettazione.

Non è necessario ripresentare annualmente la domanda a meno che le condizioni soggettive non siano modificate come nel caso di certificazione di handicap grave scaduta o revisione dello stato di gravità.

Quando l’interessato sia impossibilitato a firmare, neppure con l’assistenza del curatore o dell’amministratore di sostegno e sia soggetto a tutela, a curatela o ad amministratore di sostegno, le dichiarazioni debbono essere sottoscritte dal tutore o dall’amministratore di sostegno.
Se si trova in situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, possono presentare la domanda il coniuge o in sua assenza i figli o, in mancanza di questi, altri parenti in linea diretta o collaterale fino al terzo grado.
In questo caso le dichiarazioni di chi non sa o non può firmare vengono accolte da un pubblico ufficiale che deve accertare l’identità del dichiarante e le motivazioni per le quali non vengono presentate direttamente dall’interessato.
Inoltre in caso di variazione delle notizie o delle situazioni dichiarate (revisione del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione ASL, la cessazione della validità del riconoscimento della disabilità in stato di gravità, le modifiche ai periodi dei permessi richiesti, ecc.) vanno notificate tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni.

A questo proposito va ricordato quanto previsto dall’articolo 76 del Dpr 445/2000: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” nonché le disposizioni contenute nell’articolo 20 comma 2 della legge 102/2009 sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle contenute nell’articolo 10 n.3 del DL 78/2010 convertito in legge 122 del 30 luglio 2010.