RESPONSABILITA' DELL'ATTO MEDICO

Rientra tra gli obblighi contrattuali del medico fornire al paziente una idonea informazione sulla natura della malattia, il suo decorso e la terapia da adottare.

Perché il paziente possa validamente esprimere il suo consenso deve aver ricevute tutte le notizie appropriate in relazione al suo stato di salute.

L'omettere di fornire informazioni o il darle in modo inadeguato rappresenta una violazione al dovere di buona fede che le parti debbono rispettare in fase pre-contrattuale (articolo 1337 codice civile) sia nell'esecuzione vera e propria del contratto (articolo 1375 codice civile).

In particolare, il consenso dell'assistito è valido solo se preceduto da una informazione "adeguata" (Cassazione sez.IV 5 novembre 2002 numero 1240).

Il consenso agli esami e alla cure non esime dalla responsabilità derivante da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline o da condotta imperita, imprudente, negligente del medico.