CONSENSO INFORMATO PER VACCINAZIONI ANTI COVID-19 IN SOGGETTI INCAPACI IN STRUTTURE SANITARIE

Il Tribunale di Milano ha predisposto un Vademecum per agevolare i sanitari in relazione al rilascio del consenso informato per il vaccino anti COVID-19 in caso di soggetti incapaci in strutture sanitarie
L'entrata in vigore del D.L. n. 1/2021 rischia infatti di porre agli operatori sanitari, in particolari a quelli che operano nelle RSA, vari problemi di corretta interpretazione ed applicazione della norma, emanata per fronteggiare in tempi rapidissimi una situazione del tutto inedita.

Vengono dettagliati i vari casi applicativi e schematizza tipo per tipo chi è tenuto a esprimere il consenso e se è previsto o meno il coinvolgimento dell'Ufficio del Giudice Tutelare. Solo nell'ipotesi in cui l'ospite sia incapace di prestare il consenso informato, ma con amministratore di sostegno con rappresentanza o in affiancamento, privo di poteri in campo sanitario, il sanitario dovrà sollecitare l'ADS a chiedere con urgenza l'autorizzazione al Giudice Tutelare, ex art. 405 quarto comma del codice civile.

LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6  -  Art. 1-quinquies  (Manifestazione  del  consenso  al  trattamento sanitario  del  vaccino  anti  COVID-19  per  i   soggetti   incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali).

- 1. Le persone incapaci  ricoverate  presso   strutture   sanitarie   assistenziali, comunque denominate, esprimono il consenso al  trattamento  sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico  nazionale  di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.  178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore  di  sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge  22  dicembre 2017,  n.  219,  e  comunque  nel   rispetto   di   quanto   previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e  della  volonta' eventualmente gia' espressa  dall'interessato  ai  sensi  del  citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo  1,  comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della volonta'  che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.     2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o  non siano in  alcun  modo  reperibili  per  almeno  quarantotto  ore,  il direttore sanitario o,  in  difetto,  il  responsabile  medico  della residenza sanitaria assistenziale  (RSA),  o  dell'analoga  struttura comunque denominata, in cui la  persona  incapace  e'  ricoverata  ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine  della prestazione del consenso di  cui  al  comma  1.  In  tali  casi,  nel documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di  incapacita'  naturale dell'interessato. In mancanza sia del  direttore  sanitario  sia  del responsabile  medico  della  struttura,  le  attivita'  previste  dal presente comma  sono  svolte  dal  direttore  sanitario  dell'azienda sanitaria locale (ASL)  competente  per  territorio  sulla  struttura stessa o da un suo delegato.     3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del  presente articolo, sentiti,  quando  gia'  noti,  il  coniuge,  l'altra  parte dell'unione  civile  o  la  persona  stabilmente  convivente  o,   in mancanza, il parente piu' prossimo entro il terzo grado,  se  accerta che il trattamento vaccinale e'  idoneo  ad  assicurare  la  migliore tutela della  salute  della  persona  ricoverata,  esprime  in  forma scritta, ai sensi dell'articolo 3,  commi  3  e  4,  della  legge  22 dicembre  2017,  n.  219,  il  consenso  alla  somministrazione   del trattamento  vaccinale  anti  COVID-19  e  dei  successivi  eventuali richiami e  ne  da'  comunicazione  al  dipartimento  di  prevenzione sanitaria competente per territorio.     4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo,  reso  in conformita' alla volonta' dell'interessato espressa  ai  sensi  degli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in  mancanza, in conformita' a quella delle persone di cui allo stesso comma 3,  e' immediatamente e  definitivamente  efficace.  Il  consenso  non  puo' essere  espresso  in  difformita'  dalla  volonta'  dell'interessato, espressa ai sensi dei citati articoli 3 e 4 della legge  n.  219  del 2017 o, in mancanza, da quella delle persone di cui allo stesso comma 3. In caso di rifiuto di queste ultime, il  direttore  sanitario,  il responsabile  medico  della  struttura  in   cui   l'interessato   e' ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un  suo  delegato puo' chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.     5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4,  per difetto di disposizioni di volonta'  dell'interessato,  anticipate  o attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui al  comma  3,  il  consenso  al  trattamento  vaccinale  sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma  2,  unitamente  alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di  cui  ai commi 1, 2 e 3, e' comunicato immediatamente, anche a mezzo di  posta elettronica certificata,  dalla  direzione  della  struttura  in  cui l'interessato  e'  ricoverato  al  giudice  tutelare  competente  per territorio sulla struttura stessa.     6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli  atti  di cui  al  comma  5,  il  giudice  tutelare,  disposti  gli   eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la  sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida  con  decreto  motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma  5, ovvero ne rifiuta la convalida.     7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del  termine di cui al comma  6,  il  decreto  di  cui  al  medesimo  comma  6  e' comunicato all'interessato e al relativo  rappresentante  individuato ai sensi del comma 2,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata, presso la struttura dove la persona e'  ricoverata.  Il  decorso  del termine  di  cui  al  presente  comma  priva  di  ogni   effetto   il provvedimento   del   giudice    tutelare    che    sia    comunicato successivamente.     8. Il consenso alla somministrazione  del  trattamento  vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.     9. Decorso il termine di cui al  comma  7  senza  che  sia  stata effettuata la comunicazione ivi prevista,  il  consenso  espresso  ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e  acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.     10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino  o  del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile  o la persona stabilmente convivente e i parenti  fino  al  terzo  grado possono ricorrere al giudice  tutelare,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche' disponga  la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Colla Comunicazione FNOMCeO n. 28/2021 il Presidente dott. Filippo Anelli sintetizza le previsioni dell’articolo 1 quinquies  della Legge 6 del 29 gennaio 2021:

  1. disponendo relativamente all'individuazione della persona competente ad esprimere o negare il consenso al trattamento sanitario di tale vaccino, stabilisce  al comma 2 che, in caso di incapacità naturale, ovvero qualora  il  fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, sia  il direttore sanitario o il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata. Ad assumere la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine dell'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid- 19,
  2. e in caso di rifiuto dell’interessato o delle persone titolate ad esprimerlo, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura assistenziale, qualora ritenga invece la vaccinazione appropriata e necessaria, possa richiedere con ricorso al giudice tutelare di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.