CONSENSO INFORMATO IN CHIRURGIA ESTETICA

La Chirurgia estetica non ha fini terapeutici, ma fini estetici per volontaria decisione e iniziativa del paziente che vuole raggiungere un determinato obiettivo.
L’opera del chirurgo non assurge a mera prestazione di mezzi, ma ne deriva una prestazione professionale con garanzia del risultato.
L’opera del chirurgo in chirurgia estetica persegue infatti la finalità di un determinato risultato estetico come proposto al paziente.

Il chirurgo specializzato in medicina estetica è soggetto all'obbligazione non di fornire le cure al paziente, quanto di migliorarne le imperfezioni fisiche e meramente estetiche; ciò comporta che questa disciplina chirurgica si presta ad essere considerata più come fonte di un'obbligazione di risultato, che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista di un determinato risultato estetico e non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo.
Avv.Ennio Grassini in DoctorNews


Ne consegue l’importanza di una adeguata informazione nell’acquisizione del consenso, indispensabile presupposto per una condotta corretta del professionista.
L’informazione deve essere completa con le indicazioni delle tecniche di esecuzione e dei materiali da utilizzarsi nell’operazione. Vanno elencati anche e soprattutto i rischi e i benefici che ne possono derivare da eventuali e potenziali complicazioni ed esiti. Inoltre deve essere completa delle indicazioni che il paziente deve seguire nel postoperatorio e le condotte scorrette o i fattori estranei della professionalità del chirurgo che possono inficiare il risultato finale.
Solo dopo una adeguata, completa e compresa informazione il paziente può infatti decidere (consenso dell’avente diritto), in un bilanciamento dei rischi e dei benefici, se sottoporsi o meno a un intervento che non ha finalità per la salute, ma solo finalità esclusivamente estetiche

… in presenza di un intervento medico a fini esclusivamente estetici, il paziente deve essere informato non solo in merito alle tecniche prescelte, ma anche in relazione ai risultati che ne deriveranno in quanto, trattandosi di una scelta privata, è esclusiva prerogativa del paziente valutare l’opzione esteticamente preferibile, non potendo essere lasciata tale preferenza alla libera discrezionalità del sanitario …

Da tenere presente quanto espresso nella sentenza 29827 del 13 giugno 2019 della VI sezione civile della Cassazione:  in chirurgia estetica non è sufficiente il consenso informato all’intervento, è necessario anche quello al risultato ottenibile in quanto scelta privata e riservata a chi si sottopone all’intervento.

… in chirurgia estetica il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell'intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente … 

E’ bene anche specificare al paziente che la chirurgia non è una scienza esatta e non può essere quindi prognosticata a priori la percentuale di miglioramento del difetto da correggere e la entità e la durata del risultato, così come la qualità delle cicatrici residue e la eventuale costituzione di ematomi o sierosi, in quanto tali eventi dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate, ma ancor più dalle risposte dell’organismo. Tali complicazioni possono essere trattate e a tal fine la possibilità di essere sottoposti a ulteriori cure del caso, eventualmente anche chirurgiche.

Colla sentenza numero 12253/1997 della Corte di Cassazione, poi seguita da altre pronunce, c’è anche un certo orientamento secondo il quale "l'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attende non essendo tenuto ad assicurare in  assenza di negligenza od imperizia, fermo restando però l'obbligo di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell'ottenimento del risultato perseguito essendo onere del chirurgo, prima di procedere a un'operazione, di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informando questi dell'effettiva portata dell'intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto, prospettando, dunque, realisticamente i rischi e le possibili conseguenze pregiudizievoli connessa all’intervento” (Tribunale di Bari sentenza n.753/2018).  Assume dunque moltissima importanza l’informazione data durante il colloquio col paziente nella raccolta del consenso.


  Secondo l’avv. Emilio Tivoli “il medico chiamato a intervenire chirurgicamente nella risoluzione di problemi estetici è tenuto necessariamente ad acquisire il consenso di colui
che si sottopone all’intervento, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del codice penale,
in quanto professionista non agisce infatti nell’adempimento di un dovere (articolo 51 c.p.).


CODICE PENALE

Art. 50. - CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

Art. 51. - ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN DOVERE
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine della Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.