RESPONSABILITA'
La
responsabilità di informare ed acquisire il consenso all'atto medico
spetta al medico; l'infermiere non può essere mai delegato a sostituire
il medico in questo compito (acquisire il consenso è un atto medico),
ma partecipa all'informazione per quanto di sua competenza (assistenza infermieristica
e generale).
Ricordiamo
inoltre che:
- ogni
medico anche se attua una terapia prescritta dallo specialista, deve sempre
informare ed acquisire il consenso del paziente
- nel
caso di mancato consenso, se il medico è un dipendente, ne risponde con
la struttura (responsabilità contrattuale: la paziente si era rivolta
per ottenere la prestazione specialistica, l'ASL aveva soddisfatto la
richiesta, mettendo a disposizione la struttura e la relativa organizzazione
di personale e di mezzi, essendosi concluso un contratto di prestazione
professionale nel momento in cui la paziente era stata accettata in ospedale)
con diritto di rivalsa, indipendentemente dallo svolgimento corretto del
trattamento
- il
medico dipendente non è vincolato alla terapia dello specialista
- non
v'è nessuna responsabilità per lo specialista che prescrive
- in
corso di terapia, non v'è nessuna responsabilità per i sanitari successivi
- l’onere
della prova cioè il compito di provare di aver assolto l’obbligo
di informare il paziente, tanto da renderlo consapevole del trattamento
sanitario cui sarà sottoposto, delle sue conseguenze, dei suoi
esiti e di tutti gli elementi necessari per poter assumere una decisione
consapevole riguardo al trattamento, è a carico del medico in base
al principio del “criterio della vicinanza” (l’onere della prova di un
fatto va posto a carico della parte cui esso si riferisce e nel caso specifico
a carico del sanitario).