A CHI COMPETE L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

È buona prassi che l’acquisizione del consenso venga assunta da chi effettua la prestazione.

In particolare, se l’esecutore della prestazione è una persona diversa da chi ha fornito l’informazione, è opportuno assicurarsi che l’oggetto del consenso risponda all’atto che sarà eseguito e che l’informazione sull’atto sia stata data; qualora ci siano dubbi è opportuno ripetere l’informazione e/o richiedere un nuovo il consenso.

Nelle prestazioni rese da una équipe di un’Unità Operativa, il consenso dato ad un medico dell’équipe vale anche nei riguardi degli altri componenti.
Questo meccanismo di delega può però vanificare la finalità dell’informazione se il soggetto delegato non è in grado di assolvere la funzione a lui affidata o nelle ipotesi in cui si limiti a ripetere verbalmente quanto è scritto in opuscoli dati in lettura al paziente. In altre parole la delega deve essere data a un medico dotato di dirette competenze di quanto deve essere specificato al paziente con la possibilità, a richiesta del paziente, di poter conferire direttamente col medico che effettuerà la prestazione

Se si tratta di interventi da effettuarsi in anestesia, qualora sia coinvolto il medico anestesista, questi provvederà ad acquisire lo specifico consenso per i trattamenti anestesiologici.

Nell’ipotesi di intervento complesso che impone un lavoro con più specialisti afferenti a diverse UU.OO., in quanto composto da differenti fasi che interessano rischi autonomi, è opportuno che per una valutazione complessiva l’informativa sia specifica per ognuna delle singole fasi considerate.