MODALITA' DI ESPRESSIONE

In precedenza la legge prevedeva che il consenso dovesse essere scritto e conseguentemente firmato dal paziente solo nei seguenti casi:

•  nelle trasfusioni di sangue o emoderivati
•  nella sperimentazione
•  nei trapianti
•  nella privacy
•  negli accertamenti HIV
•  nei trattamenti radianti

Anche se l’acquisizione scritta poteva valere come prova dell’avvenuto consenso (Cassazione 19212/2015), con la legge 219/2017:

art. 1 comma 4 - Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
ora va sempre documentato in “forma scritta”.

L’assenso del paziente può avvenire anche con strumenti informatici (AGID Circolare n.1 del 24 gennaio 2018).