Cass. Civ., sez. III, 8/07/1994, n. 6464
La disposizione dell’art. 2236 del CC, che nei casi di prestazioni che impli­chino la soluzione di problemi tecnici particolarmente diffici­li, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, non trova applicazione per i danni ri­collegabili a negligenza o imprudenza, dei quali il profes­sionista, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve. Pertanto il medico risponde dei danni conseguenti al­la violazione, per negligenza, del dovere di informazione del paziente sui possibili esiti dell’intervento chirurgico, al quale egli è tenuto in ogni caso, e in special modo in quel­lo di interruzione volontaria della gravidanza, in cui il dirit­to della paziente all’informazione è espressamente sancito dall’art. 14 della legge n. 194/1978 (il medico ospedaliero non aveva informato la paziente, sottoposta a intervento abortivo, del possibile esito negativo dell’intervento e della conseguente necessità di un controllo istologico per l’accer­tamento di tale esito, determinando il disinteresse della pa­ziente che solo quando l’intervento abortivo non poteva es­sere più ripetuto si è accorta dell’insuccesso e si è trovata nella necessità di portare a termine la gravidanza indeside­rata).

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