DM 27/04/1992

DECRETO MINISTERIALE  15 gennaio 1991 in Gazz. Uff. 24 gennaio 1991 numero 20
Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue ed emoderivati

Titolo IV
CRITERI DI PROTEZIONE DEL RICEVENTE
Articolo 19


La trasfusione di sangue, di emocomponenti e di emoderivati costituisce una pratica terapeutica non esente da rischi; necessita pertanto del consenso informato del ricevente.

 

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