CODICE CIVILE
Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire
[1] La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti
gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
[2] Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in
materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore
è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal
contratto di lavoro