L 05/06/1990 n.135 - Vigente alla G.U. 08/11/2005 n. 260
Legge
5 giugno 1990, n. 135 (in Gazz. Uff., 8 giugno, n. 132). - Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (1).
(1)
In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del
bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7,
l. 3 aprile 1997, n. 94.
Preambolo
Articolo
1
Piano
di interventi contro l'AIDS.
1.
Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le
attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette
da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero,
è autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito
piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro
l'AIDS:
a)
interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione,
la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del
volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del
Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli
stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della
sanità;
b)
costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie
infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi
per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori
di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche
ed istituti previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100, miliardi con priorità
per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove
costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno date dalla
Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio
sanitario nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti
esigenze assistenziali;
c)
assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli
organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori
di cui alla lettera b), e del personale laureato non
medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, nonché
nelle cliniche ed istituti di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, a graduale attuazione degli standard indicati
dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva
annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;
d)
svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale
per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri
reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di servizio,
con obbligo di frequenza e con corresponsione di un assegno di studio dell'importo
di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire
35 miliardi;
e)
potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante
la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire
tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze,
fino ad una spesa complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire
20 miliardi per l'anno 1990;
f)
potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione
sessuale mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e
tecnico, da ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione alle
rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi,
a regime;
g)
potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità.
Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di cui alla presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli
dell'Istituto superiore di sanità previste dalla tabella B, quadro I lettere
a) e b), quadro II lettere
a) e b), quadro III lettera
a) e quadro IV, annessa alla legge 7 agosto 1973,
n. 519, e successive modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1º gennaio
1991, rispettivamente, di 4, 20, 5, 5, 5 e 20 unità. Al relativo onere, valutato
in lire 2.018,5 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi
a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità sono adeguate entro
il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma terzo dell'articolo
3 della legge 7 agosto 1973, n 519, in modo da assicurare un gettito in ragione
d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni. Le unità di personale di cui ai
quadri II, III e IV, portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga
alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi
espletati nell'ultimo quinquennio.
2.
Le unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, promuovono la
graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti
affetti da AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata
assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile
la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso
il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego,
per il tempo necessario, del personale infermieristico del reparto ospedaliero
da cui è disposta la dimissione che opererà a domicilio secondo le stesse
norme previste per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici del
reparto stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e
la collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale infermieristico
e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento a domicilio, entro il limite
massimo di 2.100 posti da ripartire tra le regioni e le province autonome
in proporzione alle rispettive esigenze ed entro il limite di spesa complessiva
annua di lire 60 miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, può
essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con
il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali
diverse all'uopo convenzionate o a personale infermieristico convenzionato
che opererà secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero.
Le modalità di convenzionamento sono definite da un apposito decreto ministeriale.
3.
Gli spazi per l'attività di ospedale diurno, da realizzare secondo le previsioni
del comma 1, lettera b), sono funzionalmente aggregati
alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a
ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, tra loro pienamente
equivalenti agli effetti degli standard di personale. Con atto di indirizzo
e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, sono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle
unità sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali,
con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e alle specifiche
esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV, nonché criteri uniformi
per l'attivazione dei servizi di cui al comma 2 e sugli organici relativi.
4.
Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di costruzione e
ristrutturazione dei posti letto e quelli di adeguamento degli organici, entro
le complessive previsioni quantitative stabilite al comma 1, lettere b)
e c), possono essere realizzati anche in altri
reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i piani regionali nell'assistenza
ai casi di AIDS, per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche.
5.
Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera, b),
si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità
e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro. I finanziamenti
predetti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero della sanità. Alla relativa gestione si provvede con le modalità
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. All'onere
di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250 miliardi annui
a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione alla mancata utilizzazione
della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6.
Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere c),
d) ed e), e al comma 2 si
provvede con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, che vengono
vincolate allo scopo.
7.
Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera f),
si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato di previsione
del Ministero della sanità.
Articolo
2
Interventi
in materia di costruzioni e ristrutturazioni.
1.
In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in materia di
strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base del fabbisogno di
posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale della Commissione
nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico
stimato di tale patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede
con le modalità di cui al presente articolo.
2.
In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione nazionale per la
lotta contro l'AIDS, le regioni e le province autonome determinano e comunicano
al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione
degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture
per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide
sulla materia il Ministro della sanità, sentita in via di urgenza la Commissione
nazionale per la lotta contro l'AIDS. (1)
3.
Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il programma degli interventi, suddiviso per regione e province autonome
e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture
da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra società con
idonea qualificazione uno o più soggetti incaricati dell'espletamento, in
concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione
del programma. La deliberazione del CIPE è resa esecutiva con decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro della sanità. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza è implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione
con il soggetto o i soggetti incaricati concessionari è stipulata dal Ministro
della sanità sentito il Ministro dei lavori pubblici.
4.
Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento di incarichi
professionali, provvedono: al compimento di tutte le operazioni preliminari,
ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti;
all'assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori,
alla contabilità e alla assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i
concessionari rispondono, altresì, mediante la previsione di penalità contrattuali,
di eventuali carenze progettuali, nonché del rispetto dei tempi convenuti
per le opere da eseguire.
5.
(Omissis). (2)
6.
Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti di appalto,
previa gara da espletarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio
1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti
temporanei di imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario
e tecnico-organizzativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza e
comunque inferiori a 20 miliardi o nell'eventualità di opere da realizzare
in sedi con lavori già in corso, si provvede utilizzando le più adeguate modalità
previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche.
I contratti di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere
e forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e
dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonché gli impianti
e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per immagini ad elevata
tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri ospedalieri di più alta
qualificazione.
7.
(Omissis). (2)
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1991, n.37, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevede che le regioni e le province autonome interessate siano preventivamente
sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti.
(2)
Comma abrogato dall'art. 3, comma 5, d.l. 2 ottobre 1993, n. 396, conv.,
con modificazioni, in l. 4 dicembre 1993, n. 492.
Articolo
3
Conferenze
regionali.
1.
Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla presente
legge, il Ministro della sanità promuove, d'intesa con ciascuna regione, una
apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici
delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti
ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla
osta previsti da leggi statali e regionali.
2.
La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità
dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali
ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta
all'uopo convocata.
3.
L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti
di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti
dalle leggi statali e regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui
ai commi primo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1, e successive modificazioni.
4.
In assenza di unanimità e su motivata richiesta del Ministro della sanità,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti previsti
dal comma 3. (1)
5.
Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e successive modificazioni, nonché i vincoli di inedificalità e le prescrizioni
sostanziali contenute in vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica,
ambientale e storico-monumentale.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevede che le regioni e le province autonome interessate siano preventivamente
sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti.
Articolo
4
Norme
in materia di personale.
1.
Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), alla copertura di posti vacanti di personale medico e laureato
nelle strutture di ricovero per malattie infettive e nei laboratori nel triennio
1990-1992, si provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubbliche
selezioni regionali per titoli, da effettuarsi a cura di apposita commissione
nominata dall'assessore alla sanità della regione o provincia autonoma e composta
dallo stesso assessore o da un suo rappresentante, con funzioni di presidente,
da un professore universitario titolare di cattedra di malattie infettive,
da un rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
del capoluogo di regione o della provincia autonoma, da un funzionario dirigente
del Ministero della sanità designato dal Ministro, da un medico di ruolo in
posizione apicale, incluso nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie
infettive, e da un funzionario della carriera amministrativa della regione
o provincia autonoma, con funzioni di segretario. Si applicano alle selezioni
i criteri di valutazione dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni per
i corrispondenti pubblici concorsi, con particolare considerazione, nell'ambito
del curriculum formativo, alle attività svolte nel settore delle infezioni
di HIV. Il bando per la prima selezione è emanato, per i posti disponibili,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica,
in caso di inadempienza, il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della
legge 23 ottobre 1985, n. 595.
2.
Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), e in deroga alle vigenti disposizioni, alla copertura dei posti
vacanti del personale non medico nelle strutture di ricovero per malattie
infettive, nel triennio 1990-1992, si provvede mediante pubbliche selezioni
per titoli presso ciascuna unità sanitaria locale. Si applicano a tali selezioni
le norme vigenti, per i corrispondenti pubblici concorsi, in materia di composizione
delle commissioni esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli, con
particolare considerazione, nell'ambito del curriculum formativo, alle attività
svolte nel settore delle infezioni da HIV.
3.
Le unità sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di cui all'articolo
1, comma 1, lettera d), organizzano annualmente corsi di formazione e di aggiornamento
per il personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive,
con specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività
di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a quelli che derivano dal
collegamento funzionale nel trattamento a domicilio. Il Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione
e l'effettuazione dei corsi, nonché le modalità di erogazione dell'assegno
da corrispondere ai partecipanti.
4.
Con le stesse procedure previste dal presente articolo si provvede alla assunzione
delle unità di personale sanitario e tecnico di cui all'articolo 1, comma
1, lettera f), del personale dei laboratori di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b) e del personale occorrente per l'adeguamento degli organici nei
reparti di cui all'articolo 1, comma 4, utilizzando, per le commissioni di
cui al comma 1 del presente articolo, docenti universitari e medici delle
specifiche discipline.
5.
Per far fronte alle esigenze assistenziali connesse agli interventi previsti
dalla presente legge e nei limiti dei posti previsti nelle piante organiche,
le unità sanitarie locali possono provvedere, in deroga alle vigenti disposizioni,
all'assunzione per chiamata diretta di infermieri professionali, con rapporto
di lavoro a tempo parziale, da reperirsi tra gli infermieri professionali
in quiescenza che non abbiano raggiunto i limiti d'età per il pensionamento.
Le assunzioni per chiamata diretta sono possibili solo qualora le procedure
di reclutamento per titoli previste dal comma 2 non abbiano coperto le dotazioni
organiche disponibili. Il reclutamento per chiamata diretta è effettuato sulla
base di graduatorie per titoli. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto
di diritto privato a tempo determinato e con la tutela previdenziale propria
di tale tipo di rapporto.
6.
L'assunzione ha luogo sulla base di graduatorie predisposte dai coordinatori
amministrativi e sanitari tenendo conto dei punteggi previsti dalle vigenti
norme sui pubblici concorsi per i titoli di carriera, di studio ed accademici.
7.
Il trattamento giuridico ed economico del predetto personale viene definito
nell'ambito della contrattazione per il comparto del Servizio sanitario nazionale.
Articolo
5
Accertamento
dell'infezione.
1.
L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso
di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da
stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare
ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità (1).
2.
Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei
casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica
della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non
consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni
epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali che dovrà prevedere
modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività (2).
3.
Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti
ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel
suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV,
nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare
siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione
delle persone interessate. (3)
4.
La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti
per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali
esami sono riferiti.
5.
L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione,
in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività
sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro. (3)
(1)
Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 2 dell'art.
178, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(2)
Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 2 dell'art.
178, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(3)
La Corte costituzionale, con sentenza 2 giugno 1994, n. 218, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione
da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportano rischi
per la salute dei terzi.
Articolo
6
Divieti
per i datori di lavoro.
1.
E' vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini
volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività.
2.
Si applica alle violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 il sistema
sanzionatorio previsto dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo
7
Protezione
dal contagio professionale.
1.
Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana, sentiti la Commissione nazionale per la lotta contro
l'AIDS e l'Istituto superiore di sanità, un decreto recante norme di protezione
dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali,
pubbliche e private.
Articolo
8
Comitato
interministeriale per la lotta all'AIDS.
1.
(Omissis). (1)
2.
Il Comitato interministeriale coordina gli interventi per la attuazione del
piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie per adattare
gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da
HIV.
3.
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle
strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV.
(1)
Comma abrogato dall'art. 13, comma 4, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
Articolo
9
Programmi
delle regioni e delle province autonome.
1.
Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, predispongono i programmi per le attività di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) e f), e comma 2. Decorso tale
termine senza che siano stati adottati da parte delle regioni e delle province
autonome i suddetti programmi, il Ministro della sanità procede alla nomina
di commissari per il compimento degli atti necessari. (1)
2.
Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, utilizzando personale già in servizio o personale
in posizione di comando dalle unità sanitarie locali, istituiscono centri
di riferimento aventi il compito di coordinare l'attività dei servizi e delle
strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza
epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e formazione.
La responsabilità dei centri deve essere affidata a personale medico che sia
almeno in possesso dell'idoneità nazionale per le funzioni di primario di
malattie infettive.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui affida
a commissari nominati dal Ministro della sanità l'adozione degli atti sostitutivi
ivi previsti, e nella parte in cui non prevede che le regioni e le province
autonome siano in proposito preventivamente sentite.
Articolo
10
Entrata
in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.