PROCEDURE PER L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Mediante designazione del nominativo e dichiarazione di eventuali disposizioni può giovarsi di tale figura qualunque persona che a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi.

Il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’Amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata (Corte di Cassazione - sentenza n. 19596 del 26 settembre 2011).