Il CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
Presentato agli Ordini provinciali dal Presidente della FNOMCeO e approvato dal Consiglio Nazionale in data 18 maggio 2014 a Torino.
TITOLO I
CONTENUTI E FINALITÀ
Art.1
Definizione
Il Codice di deontologia medica - di seguito indicato con il termine "Codice" - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l'esercizio professionale del medico chirurgo e dell'odontoiatra - di seguito indicati con il termine "medico" - iscritti ai rispettivi Albi professionali. Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull'indipendenza e sulla qualità della professione.
Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell'esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione.
Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati.
Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso.
Art. 2
Potestà disciplinare
L'inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento professionale.
Il medico segnala all'Ordine professionale territorialmente competente - di seguito indicato con il termine "Ordine" - ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il Codice.
TITOLO Il
DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO
Art. 3
Doveri generalie competenze del medico
Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell'insegnamento e della ricerca.
La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile
competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità.
Tali attività, legittimate dall'abilitazione dello Stato e dall'iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice.
Art. 4
Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico
L'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità.
Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.
Art. 5
Promozione della salute,ambiente e salute globale
Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all'attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio.
Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull'esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni.
Art. 6
Qualità professionale e gestionale
Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.
Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l'efficacia, la sicurezza e l'umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell'accesso alle cure.
Art. 7
Status professionale
In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale.
Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all'attività professionale.
Art. 8
Dovere di intervento
Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza.
Art. 9
Calamità
Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione dell'Autorità competente.
Art. 10
Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.
La morte della persona assistita non esime il medico dall'obbligo del segreto professionale.
Il medico informa i collaboratori e discenti dell'obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto.
La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui,ovvero nocumento per la persona assistita o per altri.
La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall'ordinamento o dall'adempimento di un obbligo di legge.
Il medico non deve rendere all'Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.
La sospensione o l'interdizione dall'esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall'osservanza del segreto professionale.
Art. 11
Riservatezza dei dati personali
Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell'assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale.
Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.
Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all'utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.
Art. 12
Trattamento dei dati sensibili
Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall'ordinamento.
Art. 13
Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili,sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.
Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso specifico.
L'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell'efficacia sui soggetti coinvolti.
Il medico è tenuto a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti,
delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.
Il medico segnala tempestivamente all'Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall'utilizzo di presidi biomedicali.
Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l'attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.
Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi,farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell'ordinamento.
Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell'assistito al solo scopo di compiacerlo.
Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa
disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall'Autorità competente.
Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.
Art. 14
Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure
Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso:
- l'adesione alle buone pratiche cliniche;
- l'attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;
- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure;
- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, "quasi-errori" ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.
Art. 15
Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali
Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione.
Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.
Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell'utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l'acquisizione del consenso.
Il medico non deve collaborare né favorire l'esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica.
Art. 16
Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati
Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.
Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato.
Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte.
Art.17
Atti finalizzati a provocare la morte
Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte.
Art.18
Trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica
I trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.
Art.19
Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori.
Il medico assolve agli obblighi formativi.
L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.
TITOLOIII
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
Art. 20
Relazione di cura
La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull'individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.
Il medico nella relazione persegue l'alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un'informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.
Art. 21
Competenza professionale
Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere.
Art. 22
Rifiuto di prestazione professionale
Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.
Art. 23
Continuità delle cure
Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Art. 24
Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che
attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.
Art. 25
Documentazione sanitaria
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
li medico, nei casi di arruolamento in protocolli di ricerca, registra i modi e i tempi
dell'informazione e del consenso informato anche relativamente al trattamento dei dati sensibili.
Art. 26
Cartella clinica
Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell'evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte.
Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione.
Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell'informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.
Art. 27
Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona.
È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.
Art. 28
Risoluzione del rapporto fiduciario
Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui sono trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla continuità delle cure, previo consenso scritto della persona assistita.
Art. 29
Cessione di farmaci
Il medico non può cedere farmaci a scopo di lucro.
Art. 30
Conflitto di interessi
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.
Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.
Art. 31
Accordi illeciti nella prescrizione
Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.
Art. 32
Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili
Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.
Il medico segnala ali'Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale.
Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre ali'Autorità competente.
Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.
TITOLO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. CONSENSO E DISSENSO
Art. 33
Informazione e comunicazione con la persona assistita
Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.
Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza.
Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell'informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.
Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.
Art. 34
Informazione e comunicazione a terzi
L'informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Art. 35
Consenso e dissenso informato
L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.
Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.
Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica.
Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.
Art. 36
Assistenza di urgenza e di emergenza
Il medico assicura l'assistenza indispensabile, in condizioni d'urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.
Art. 37
Consenso o dissenso del rappresentante legale
Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.
Il medico segnala all'Autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.
Art. 38
Dichia razioni anticipate di trattamento
Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale.
La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali.
Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.
Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall'ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.
Art. 39
Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza
Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita.
Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati,tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
TITOLO V
TRAPIANTI DI ORGANI,TESSUTI E CELLULE
Art. 40
Donazione di organi, tessuti e cellule
Il medico promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, collaborando all'informazione dei cittadini e sostenendo donatori e riceventi.
Art. 41
Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto
Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico è praticato nel rispetto dell'ordinamento garantendo la corretta informazione dei familiari.
Il prelievo da vivente è aggiuntivo e non sostitutivo del prelievo da cadavere e il medico, nell'acquisizione del consenso informato scritto, si adopera per la piena comprensione dei rischi da parte del donatore e del ricevente.
Il medico non partecipa ad attività di trapianto nelle quali la disponibilità di organi,tessuti e cellule abbia finalità di lucro.
TITOLO VI
SESSUALITÀ, RIPRODUZIONE E GENETICA
Art. 42
Informazione in materia di sessual ità, riproduzione e contraccezione
Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva e la procreazione cosciente e responsabile, fornisce ai singoli e alla coppia ogni idonea informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione.
Art. 43
Interruzione volontaria di gravidanza
Gli atti medici connessi all'interruzione volontaria di gravidanza operati al di fuori dell'ordinamento, sono vietati e costituiscono grave infrazione deontologica tanto più se compiuti a scopo di lucro.
L'obiezione di coscienza si esprime nell'ambito e nei limiti dell'ordinamento e non esime il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.
Art. 44
Procreazione medicalmente assistita
Le indicazioni e le correlate procedure diagnostiche e i trattamenti terapeutici relativi alla procreazione medicalmente assistita sono di esclusiva competenza del medico che opera in autonomia e responsabilità e nel rispetto dell'ordinamento.
Il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni fondate su accreditate acquisizioni scientifiche e informa sulle possibilità di successo nei confronti dell'infertilità, sui rischi per la salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.
È vietata ogni pratica di procreazione medicalmente assistita a fini di selezione etnica o genetica; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza, senza esimere il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della coppia.
Art. 45
Interventi sul genoma umano
Il medico prescrive e attua interventi al genoma umano per esclusivi fini di prevenzione, diagnosi e cura di condizioni patologiche o a queste predisponenti e per la ricerca di nuovi trattamenti diagnostico-terapeutici appropriati ed efficaci.
Il medico garantisce idonea informazione sui rischi connessi alle procedure e alle loro possibilità di successo acquisendo il consenso scritto.
Art. 46
Indagini predittive
Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il consenso scritto del soggetto interessato o del suo rappresentante legale, che sono gli unici destinatari dei dati e delle relative informazioni.
Il medico informa la persona interessata sul significato e sulle finalità dell'indagine, sull'effettiva probabilità di attendibile predizione, sulla fattibilità di interventi terapeutici disponibili ed efficaci e sulla possibilità di conseguenze negative sulla qualità di vita conseguenti alla conoscenza dei risultati.
Il medico non prescrive né esegue test predittivi richiesti e prodotti a fini meramente assicurativi od occupazionali.
Le indagini predittive in gravidanza, destinate alla tutela della salute della donna e del nascituro,
sono consentite se autorizzate in forma scritta dalla gestante, successivamente a idonea informazione.
TITOLO VII
RICE RCA E SPERIMENTAZIONE
Art. 47
Sperimentazione scientifica
Il medico nell'attività di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare la salute e la vita.
La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione umana e animale, programmata e attuata nel quadro dell'ordinamento.
Il medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e animali, purché siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia sperimentale.
Il medico sperimentatore si attiene inoltre agli indirizzi applicativi allegati.
Art. 48
Sperimentazione umana
Il medico attua sull'uomo le sperimentazioni sostenute da protocolli scientificamente fondati e ispirati al principio di salvaguardia della vita e dell'integrità psico-fisica e nel rispetto della dignità della persona.
La sperimentazione sull'uomo è subordinata al consenso informato scritto del soggetto reclutato e
alla contestuale e idonea informazione del medico curante indicato dallo stesso.
Il medico informa il soggetto reclutato in merito agli scopi, ai metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo restando il diritto dello stesso di interrompere la sperimentazione in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso la continuità assistenziale.
Nel caso di minore o di persona incapace, la sperimentazione è ammessa solo per finalità
preventive o terapeutiche relative alla condizione patologica in essere o alla sua evoluzione. Il medico documenta la volontà del minore e ne tiene conto.
Art. 49
Sperimentazione clinica
Il medico propone e attua protocolli sperimentali clinici a fini preventivi o diagnostico-terapeutici su volontari sani e malati se sono scientificamente fondati la loro sicurezza e il razionale della loro efficacia.
La redazione del rapporto finale di una sperimentazione è una competenza esclusiva e non
delegabile del medico sperimentatore.
Il medico garantisce che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino dello stato di salute.
Art. 50
Sperimentazione sull'animale
Il medico attua la sperimentazione sull'animale nel rispetto dell'ordinamento e persegue l'impiego di metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.
TITOLO VIII
TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTÀ PERSONALE
Art. 51
Soggetti in stato di limitata libertà personale
Il medico che assiste una persona in condizioni di limitata libertà personale è tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti.
Il medico, nel prescrivere e attuare un trattamento sanitario obbligatorio, opera sempre nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge.
Art. 52
Tortura e trattamenti disumani
Il medico in nessun caso collabora, partecipa o presenzia a esecuzioni capitali, ad atti di tortura, violenza o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aventi finalità diagnostico-terapeutiche anche su richiesta dell'interessato.
Art. 53
Rifiuto consapevole di alimentarsi
Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l'assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.
TITOLO IX
ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA
Art. 54
Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile
Il medico, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati,tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.
Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l'onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.
In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.
Il medico può effettuare visite e prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non rivesta una connotazione esclusivamente commerciale, non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.
Art. 55
Informazione sanitaria
Il medico promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale.
Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.
Art. 56
Pubblicità informativa sanitaria
La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente l'attività professionale, i titoli professionali e le specializzazioni , le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.
La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere prudente, trasparente, veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria ed è verificata dall'Ordine professionale competente per territorio.
Al medico e alle strutture sanitarie pubbliche e private non sono consentite forme di pubblicità comparativa delle prestazioni.
Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.
Art. 57
Divieto di patrocinio a fini commerciali
Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.
TITOLO X
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 58
Rapporti tra colleghi
Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità.
Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta.
Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese.
Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.
Art. 59
Rapporti con il medico curante
Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private devono assicurare un rapporto di consultazione, collaborazione e informazione reciproca.
Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica o in situazioni di urgenza è
tenuto, previo consenso del paziente o del suo rappresentante legale, a comunicare al medico indicato dagli stessi gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative.
Il medico fa pervenire la relazione clinica o la lettera di dimissione al medico indicato dal paziente stesso.
Art. 60
Consulto e consulenza
Il medico curante, previo consenso dell'interessato o del suo rappresentante legale, propone il consulto con altro collega ovvero la consulenza presso strutture idonee, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.
Il medico che non condivida una richiesta di consulto o di consulenza formulata dalla persona assistita o dal suo rappresentante legale, può astenersi dal parteciparvi, ma fornisce comunque tutte le informazioni e la documentazione clinica relative al caso.
Lo specialista o il consulente che visiti un paziente in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato, debitamente sottoscritti.
Art. 61
Affidamento degli assistiti
i medici coinvolti nell'affidamento degli assistiti, in particolare se complessi e fragili, devono assicurare il reciproco scambio di informazioni e la puntuale e rigorosa trasmissione della documentazione clinica.
TITOLO Xl
ATTIVITÀ MEDICO LEGALE
Art. 62
Attività medico-legale
L'attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.
L'attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia.
11 medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.
Il medico, nel rispetto dell'ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d'ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.
Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell'oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.
Art. 63
Medicina fiscale
Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il medico fa conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione.
Il medico fiscale e il curante, nel rispetto reciproco dei propri ruoli, non devono esprimere valutazioni critiche sul rispettivo operato.
TITOLO Xli
RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI
Art. 64
Rapporti con l'Ordine professionale
Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.
Il medico comunica all'Ordine tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l'attività di verifica prevista dall'ordinamento.
Il medico comunica tempestivamente all'Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell'attività.
Il medico comunica all'Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze.
I Presidenti delle rispettive Commissioni di Albo, nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in altra sede ma esercenti la professione nella provincia di loro competenza, informando l'Ordine di appartenenza al quale competono le eventuali valutazioni disciplinari.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine svolge le specifiche funzioni con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza.
Art. 65
Società tra professionisti
Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell'attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.
Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all'Ordine di appartenenza l'atto costitutivo della società, l'eventuale statuto, tutti i documenti relativi all'anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.
Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l'indipendenza e l'autonomia professionale. Il medico che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l'esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:
- l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;
- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell'ordinamento;
- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell'Albo di appartenenza;
- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.
Art. 66
Rapporto con altre professioni sanitarie
Il medico si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l'integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità.
Il medico sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l'osservanza delle regole deontologiche.
Art. 67
Prestanomismo e favoreggiamento all'esercizio abusivo della professione
Al medico è vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi eserciti abusivamente la professione.
Il medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione di medico, o di casi di favoreggiamento dell'abusivismo, è obbligato a farne denuncia all'Ordine territorialmente competente.
TITOLO Xlii
RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE
Art. 68
Medico operante in strutture pubbliche e private
Il medico che opera in strutture pubbliche o private, concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.
Il medico, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella quale opera, sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di tutelare i diritti dei pazienti e l'autonomia professionale.
In attesa della composizione del contrasto, il medico assicura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e del decoro e dell'indipendenza della propria attività professionale.
Il medico che all'interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico esercita la libera professione, evita comportamenti che possano indebitamente favorirla.
Art. 69
Direzione sanitaria e responsabile sanitario
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l'autonomia e la pari dignità dei professionisti all'interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce.
Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall'ordinamento per l'esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all'art. 1in relazione alla presenza delle stesse nella struttura.
Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l'eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.
Art. 70
Qualità ed equità delle prestazioni
Il medico non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della sua opera e la sicurezza della persona assistita.
Il medico deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e la sicurezza del suo lavoro e sull'equità delle prestazioni.
TITOLO XIV
MEDICINA DELLO SPORT
Art. 71
Valutazione dell'idoneità alla pratica sportiva
La valutazione dell'idoneità alla pratica sportiva è finalizzata esclusivamente alla tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Il medico esprime con chiarezza il relativo giudizio in base alle evidenze scientifiche disponibili e provvede a un'adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
Art. 72
Valutazione del mantenimento dell'idoneità all'attività sportiva agonistica
Il medico fa valere, in qualsiasi circostanza, la propria responsabilità a tutela dell'integrità psico fisica, in particolare valutando se un atleta possa proseguire la preparazione atletica e l'attività agonistica.
Il medico, in caso di minore, valuta con particolare prudenza che lo sviluppo armonico psico-fisico del soggetto non sia compromesso dall'attività sportiva intrapresa.
Il medico si adopera affinché la sua valutazione sia accolta, denunciandone tempestivamente il mancato accoglimento all'Autorità competente e all'Ordine.
Art. 73
Doping
Il medico non consiglia, favorisce, prescrive o somministra trattamenti farmacologici o di altra natura non giustificati da esigenze terapeutiche, che siano finalizzati ad alterare le prestazioni proprie dell'attività sportiva o a modificare i risultati dei relativi controlli.
Il medico protegge l'atleta da pressioni esterne che lo sollecitino a ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altresì delle possibili gravi conseguenze sulla salute.
TITOLO XV
TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA
Art. 74
Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività l'informativa alle Autorità sanitarie giudiziarie e ad altre Autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dall'ordinamento, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art. 75
Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche o psichiche
Il medico si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il reinserimento sociale della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza fisica o psichica, nel rispetto dei diritti della stessa, collaborando con le famiglie, le istituzioni socio-sanitarie pubbliche o private e le associazioni di protezione sociale.
TITOLO XVI
MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA
Art. 76
Medicina potenziativa ed estetica
Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell'individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell'autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta.
Il medico, nell'esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell'informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibile soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate.
Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all'ordinamento.
TITOLO XVII
MEDICINA MILITARE
Art. 77
Medicina militare
Il medico militare, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilità che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra.
Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il principio di "massima efficacia" per il maggior numero di individui.
È dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorità la necessità di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignità della persona.
In ogni occasione, il medico militare orienterà le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonché da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l'operazione militare.
TITOLO XVIII
INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE SANITARIA
Art. 78
Tecnologie informatiche
Il medico, nell'uso degli strumenti informatici, garantisce l'acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche.
Il medico, nell'uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici, persegue l'appropriatezza clinica e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole partecipazione della persona assistita.
Il medico, nell'utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali da influire sulle prestazioni dell'uomo, si attiene ai criteri di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona e degli indirizzi applicativi allegati.
Art. 79
Innovazione e organizzazione sanitaria
Il medico partecipa e collabora con l'organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività, opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della medicina.
Il medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue l'appropriatezza clinica nell'organizzazione sanitaria.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri recepiscono il presente Codice, nel quadro dell'azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ne garantiscono il rispetto.
Gli Ordini provvedono a consegnare ufficialmente il Codice, o comunque a renderlo noto ai singoli iscritti agli Albi e a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia medica.
Le regole del Codice saranno oggetto di costante valutazione da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l'aggiornamento.
In precedenza:
Presentato agli Ordini provinciali dal Presidente della FNOMCeO a Roma il
16 dicembre 2006 e approvato dal Consiglio Nazionale in data 18 dicembre 2006
TITOLO I OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 Definizione
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico chirurgo
e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono
osservare nell'esercizio della professione. Il comportamento del medico anche
al di fuori dell' esercizio della professione, deve essere consono al
decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà,
umanità e impegno civile che la ispirano. Il medico è tenuto
a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con
il proprio Ordine professionale. Il medico è tenuto alla conoscenza
delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate
linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilità
disciplinare.
Il medico deve prestare giuramento professionale.
Art.
2 Potestà e sanzioni disciplinari
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente
Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli
al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni
disciplinari con le sanzioni previste dalla legge. Le sanzioni, nell' ambito
della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità
degli atti. Il medico deve denunciare all' Ordine ogni iniziativa tendente
ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da
qualunque parte essa provenga.
TITOLO
II DOVERI GENERALI DEL MEDICO
Capo I Libertà, indipendenza e dignità della professione
Art.
3 Doveri del medico
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica
dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà
e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età,
di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale,
di ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni
istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione
più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico
e psichico della persona.
Art.
4 Libertà e indipendenza della professione
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza
della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.
Il medico nell' esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze
scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come
principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà
e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni
e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve operare al fine di salvaguardare
l' autonomia professionale e segnalare all' Ordine ogni iniziativa
tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.
Art.
5 Educazione alla salute e rapporti con l' ambiente
Il medico è tenuto a considerare l' ambiente nel quale l' uomo
vive e lavora quale fondamentale determinante della salute dei cittadini.
A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa
all' utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di
garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile. Il
medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della
salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva.
Art.
6 Qualità professionale e gestionale
Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto
dell' autonomia della persona tenendo conto dell' uso appropriato
delle risorse.Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di
ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti
i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità,utilizzazione
e qualità delle cure.
Art.
7 Limiti dell'attività professionale
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale. Il medico
che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio
professionale.
Capo II Prestazioni d'urgenza
Art.
8 Obbligo di intervento
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può
mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente
attivarsi per assicurare assistenza.
Art.
9 Calamità
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi
a disposizione dell'Autorità competente.
Capo III Obblighi peculiari del medico
Art.
10 Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato
o di cui venga a conoscenza nell' esercizio della professione.
La morte del paziente non esime il medico dall' obbligo del segreto.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell' obbligo del segreto
professionale. L' inosservanza del segreto medico costituisce mancanza
grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della
persona assistita o di altri. La rivelazione è ammessa ove motivata
da una giusta causa, rappresentata dall' adempimento di un obbligo previsto
dalla legge (denuncia e referto all' Autorità Giudiziaria, denunce
sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero
da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12. Il medico non deve rendere
al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del
presente articolo.
Art.
11 Riservatezza dei dati personali
Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei
dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti
la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del
trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso
del paziente o di chi ne esercita la tutela. Nelle pubblicazioni scientifiche
di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve
assicurare la non identificabilità delle stesse.
Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei
dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite
dalla legge. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche
di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza,
della sicurezza e della vita privata della persona.
Capo IV Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art.
12 Trattamento dei dati sensibili
Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione
da parte di quest' ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione
sulle conseguenze e sull' opportunità della rivelazione stessa.
Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del
paziente in assenza del consenso dell' interessato solo ed esclusivamente
quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando
vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente
o di terzi nell' ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado
di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire e/o di intendere e di volere; in quest' ultima situazione peraltro,
sarà necessaria l' autorizzazione dell' eventuale legale
rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste
nei modi e con le garanzie dell' art. 11 anche in caso di diniego dell' interessato
ove vi sia l' urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.
Art.
13 Prescrizione e trattamento terapeutico
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/odi una terapia impegna la
diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può
che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato
sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta
autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni
presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva
la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità
del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati
ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell' uso
appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo
criteri di equità.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti
dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle
reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego
dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell' interesse
del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze
metodologicamente fondate. Sono vietate l' adozione e la diffusione di
terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati
da adeguata sperimentazione e documentazione clinico scientifica, nonché
di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste
del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo
di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda
tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché
la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato,
il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto
a monitorarne gli effetti. È obbligo del medico segnalare tempestivamente
alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse
durante un trattamento terapeutico.
Art.
14 Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico
Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza
del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria,
alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione,
segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità
delle cure. Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili
per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti
necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva
riflessione tecnico professionale, riservata, volta alla identificazione dei
rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.
Art.
15 Pratiche non convenzionali
Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto
del decoro e della dignità della professione e si esprime nell'esclusivo
ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale
del medico. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre
il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede
sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. E' vietato
al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l' esercizio
di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.
Art.
16 Accanimento diagnostico terapeutico
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse,
deve astenersi dall' ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici
da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del
malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
Art.
17 Eutanasia
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire
trattamenti finalizzati a provocarne la morte.
Art.
18 Trattamenti che incidono sulla integrità psicofisica
I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psicofisica
del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità
terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al
malato o di alleviarne le sofferenze.
Capo V Obblighi professionali
Art.
19 Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il medico ha l' obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico scientifica,
etico deontologica e gestionale organizzativa, onde garantire lo sviluppo
continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell' evoluzione
dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale
con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei
cittadini. Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere
agli studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale
ed etico della professione e dell'arte medica.
TITOLO
III RAPPORTI CON IL CITTADINO
Capo I Regole generali di comportamento
Art. 20 Rispetto dei diritti della persona
Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto
dei diritti fondamentali della persona.
Art.
21 Competenza professionale
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo
obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare nell' ambito
delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con
il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario
per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici,
avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti
allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi
e delle risorse.
Art.
22 Autonomia e responsabilità diagnostico terapeutica
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua
coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria
opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento
per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile
informazione e chiarimento.
Art.
23 Continuità delle cure
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure. In
caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto
di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino.Il
medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in
grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche
competenze necessarie al caso in esame. Il medico non può abbandonare
il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al
solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Art.
24 Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative
al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati
e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza,
alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione
di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
Art.
25 Documentazione clinica
Il medico deve, nell' interesse esclusivo della persona assistita, mettere
la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei
suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per
iscritto.
Art.
26 Cartella clinica
La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta
chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole
della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo
alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico
terapeutiche praticate.
La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché
i termini del consenso del paziente, odi chi ne esercita la tutela, alle proposte
diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente
al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento
in un protocollo sperimentale.
Capo II Doveri del medico e diritti del cittadino
Art.
27 Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce
il fondamento del rapporto tra medico e paziente. Nell' esercizio dell' attività
libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta
del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino. È vietato
qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino
alla libera scelta. Il medico può consigliare, a richiesta e nell' esclusivo
interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il
cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui
ritenuti idonei per le cure necessarie.
Art.
28 Fiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei
suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare
all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque,
prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono
le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo
consenso scritto dell'interessato.
Art.
29 Fornitura di farmaci
Il medico non può fornire i farmaci necessari alla cura a titolo oneroso.
Art.
30 Conflitto di interesse
Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale
riguardante l' interesse primario, qual è la salute dei cittadini,
possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario. Il conflitto
di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare
nella ricerca scientifica, nella formazione e nell' aggiornamento professionale,
nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali
e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché
con la Pubblica Amministrazione. Il medico deve:
Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.
Art.
31 Comparaggio
Ogni forma di comparaggio è vietata.
Capo III Doveri di assistenza
Art.
32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili
Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in
particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel
quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute,
ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali,
fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge. Il medico deve
adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire
di quanto necessario a un armonico sviluppo psicofisico e affinché
allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità
di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti
non autosufficienti sul piano psicofisico o sociale, qualora vi sia incapacità
manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria
cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità
giudiziaria.
Capo IV Informazione e consenso
Art.
33 Informazione al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico
terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico
dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità
di comprensione, alfine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte
decisionali e l' adesione alle proposte diagnostico terapeutiche. Ogni
ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del
cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi
o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona,
devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti
e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della
persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto
all' informazione deve essere rispettata.
Art.
34 Informazione a terzi
L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal
paziente, fatto salvo quanto previsto all' art. 10 e all' art. 12,
allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso
o di altri. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli
eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a
ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Art.
35 Acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica
senza l' acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei
casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o
terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità
fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà
della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo
di cui all'art. 33. Il procedimento diagnostico e/oil trattamento terapeutico
che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona,
devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa
informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna
documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto
di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici
e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà
della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti
del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della
qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo
conto delle precedenti volontà del paziente.
Art.
36 Assistenza d' urgenza
Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà
della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l' assistenza
indispensabile.
Art.
37 Consenso del legale rappresentante
Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi
diagnostici e terapeutici,nonché al trattamento dei dati sensibili,
deve essere espresso dal rappresentante legale.Il medico, nel caso in cui
sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve
debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze. In caso
di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario
e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto
a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la
vita o grave rischio per la salute del minore e dell' incapace, il medico
deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure
indispensabili.
Art.
38 Autonomia del cittadino e direttive anticipate
Il medico deve attenersi, nell' ambito della autonomia e indipendenza
che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa
della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della
libertà e autonomia della stessa. Il medico, compatibilmente con l' età,
con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto,
ha l' obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto
della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste
del legale rappresentante deve segnalare il caso all' autorità
giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo
di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la
propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente
manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.
Capo V Assistenza a malati inguaribili
Art.
39 Assistenza al malato a prognosi infausta
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase
terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti
idonei a risparmiare inutili sofferenze psichico fisiche e fornendo al malato
i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità
di vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello
stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale
finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento
terapeutico.
Capo VI Trapianti di organi, tessuti e cellule
Art.
40 Donazione di organi, tessuti e cellule
È compito del medico la promozione della cultura della donazione di
organi, tessuti e cellule anche collaborando alla idonea informazione ai cittadini.
Art.
41 Prelievo di organi e tessuti
Il prelievo di organi e tessuti da donatore cadavere a scopo di trapianto
terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi
previsti dalla legge.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di lucro e presuppone
l' assoluto rispetto della normativa relativa all' accertamento
della morte e alla manifestazione di volontà del cittadino. Il trapianto
di organi da vivente è una risorsa aggiuntiva e non sostitutiva del
trapianto da cadavere, non può essere effettuato per fini di lucro
e può essere eseguito solo in condizioni di garanzia per quanto attiene
alla comprensione dei rischi e alla libera scelta del donatore e del ricevente.
Capo VII Sessualità e riproduzione
Art.
42 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente
e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto
della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia
di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico
in materia di sessualità e di riproduzione è consentito unicamente
al fine di tutela della salute.
Art.
43 Interruzione volontaria di gravidanza
L' interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla
legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta
a scopo di lucro.
L' obiezione di coscienza del medico si esprime nell' ambito e nei
limiti della legge vigente e non lo esime dagli obblighi e dai doveri inerenti
alla relazione di cura nei confronti della donna.
Art.
44 Fecondazione assistita
La fecondazione medicalmente assistita è un atto integralmente medico
ed in ogni sua fase il medico dovrà agire nei confronti dei soggetti
coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia vanno prospettate tutte
le opportune soluzioni in base alle più recenti ed accreditate acquisizioni
scientifiche ed è dovuta la più esauriente e chiara informazione
sulle possibilità di successo nei confronti dell' infertilità
e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro
e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione. E' fatto divieto
al medico, anche nell' interesse del bene del nascituro, di attuare:a)
forme di maternità surrogata;b) forme di fecondazione assistita al
di fuori di coppie eterosessuali stabili;c) pratiche di fecondazione assistita
in donne in menopausa non precoce;d) forme di fecondazione assistita dopo
la morte del partner. E' proscritta ogni pratica di fecondazione assistita
ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non è consentita la
produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento
commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali
o fetali. Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati
o privi di idonei requisiti strutturali e professionali. Sono fatte salve
le norme in materia di obiezione di coscienza.
Art.
45 Interventi sul genoma
Ogni eventuale intervento sul genoma deve tendere alla prevenzione e alla
correzione di condizioni patologiche.
Art.
46 Test predittivi
I test diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie
su base ereditaria, devono essere espressamente richiesti, per iscritto, dalla
gestante o dalla persona interessata. Il medico deve fornire al paziente informazioni
preventive e dare la più ampia ed adeguata illustrazione sul significato
e sul valore predittivo dei test, sui rischi per la gravidanza, sulle conseguenze
delle malattie genetiche sulla salute e sulla qualità della vita, nonché
sui possibili interventi di prevenzione e di terapia. Il medico non deve eseguire
test genetici o predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito
di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino
interessato che è l' unico destinatario dell' informazione..
E' vietato eseguire test genetici o predittivi in centri privi dei requisiti
strutturali e professionali previsti dalle vigenti norme nazionali e/o regionali.
Capo VIII Sperimentazione
Art.
47 Sperimentazione scientifica
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che
si avvale anche della sperimentazione sull' animale e sull' uomo.
Art.
48 Ricerca biomedica e sperimentazione sull' uomo
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile
principio della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita
e della dignità della persona. Esse sono subordinate al consenso del
soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente
e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi,
sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del
soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione. Nel
caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno
è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e
terapeutiche. Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti,
ma il medico sperimentatore è tenuto ad informare la persona documentandone
la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione.
Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata
e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo
aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Art.
49 Sperimentazione clinica
La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o
terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile
di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati. In
ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente
privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al
mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute. I predetti principi
adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani.
Art.
50 Sperimentazione sull' animale
La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità
di sviluppo delle conoscenze non altrimenti conseguibili e non a finalità
di lucro, deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare inutili
sofferenze e i protocolli devono avere ricevuto il preventivo assenso di un
Comitato etico indipendente. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione
di coscienza.
Capo IX Trattamento medico e libertà personale
Art.
51 Obblighi del medico
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà
personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona,
fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni. In caso
di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve richiedere o porre
in essere misure coattive, salvo casi di effettiva necessità, nel rispetto
della dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge.
Art.
52 Tortura e trattamenti disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente
presenziare a esecuzioni capitali o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli,
disumani o degradanti. Il medico non deve praticare, per finalità diversa
da quelle diagnostiche e terapeutiche, alcuna forma di mutilazione o menomazione,
né trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Art.
53 Rifiuto consapevole di nutrirsi
Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere
di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può
comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole
delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere
iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione
artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.
Capo X Onorari professionali nell' esercizio libero professionale
Art.
54 Onorari professionali
Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell' intesa
diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l' onorario
deve essere commisurato alla difficoltà,alla complessità e alla
qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi
impegnati. Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente
al cittadino.
La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere
subordinata ai risultati delle prestazioni medesime. Il medico può,
in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché
tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento
di clientela.
Capo XI Pubblicità e informazione sanitaria
Art.
55 Informazione sanitaria
Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima
cautela al fine di fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino
.Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti
nel presente Codice in tema di pubblicità e informazione sanitaria;
l' Ordine vigila sulla corretta applicazione dei criteri stessi. Il medico
collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione
sanitaria ed una corretta educazione alla salute.
Art.
56 Pubblicità dell' informazione sanitaria
La pubblicità dell' informazione in materia sanitaria, fornita
da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private, non può prescindere,
nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità
e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è
vietata. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture,
servizi e professionisti è indispensabile che l' informazione,
con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva,
veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e autorizzata dall' Ordine
competente per territorio.
Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla
informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico,
di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche
indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica
e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal
punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate
attese e speranze illusorie.
Art.
57 Divieto di patrocinio
Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali
non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità
o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a
prodotti sanitari o commerciali.
TITOLO
IV RAPPORTI CON I COLLEGHI
Capo I Rapporti di collaborazione
Art.
58 Rispetto reciproco
Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà,
di reciproco rispetto e di considerazione della attività professionale
di ognuno.Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale
comportamento e di un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi
senza fini di lucro salvo il diritto al ristoro delle spese. Il medico deve
essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente
accusati.
Art.
59 Rapporti con il medico curante
Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni
di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, previo consenso
dell' interessato o del suo legale rappresentante, è tenuto a
dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato
dal paziente, degli indirizzi diagnostico terapeutici attuati e delle valutazioni
cliniche relative, tenuto conto delle norme di tutela della riservatezza.
Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private,
anche per assicurare la corretta informazione all' ammalato, deve sussistere,
nel rispetto dell' autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto
di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di
garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica. La lettera
di dimissione deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico
curante o ad altro medico indicato dal paziente.
Capo II Consulenza e consulto
Art.
60 Consulenza e consulto
Qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del paziente
esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o
terapeutiche, il medico curante deve proporre il consulto con altro collega
o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo
gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso. In caso
di divergenza di opinioni, si dovrà comunque salvaguardare la tutela
della salute del paziente che dovrà essere adeguatamente informato
e le cui volontà dovranno essere rispettate.
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la
dignità sia del curante che del consulente. Il medico, che sia di contrario
avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi familiari,
può astenersi dal parteciparvi, fornendo, comunque, tutte le informazioni
e l' eventuale documentazione relativa al caso. Lo specialista o consulente
che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una dettagliata
relazione diagnostica e l' indirizzo terapeutico consigliato.
Capo III Altri rapporti tra medici
Art.
61 Supplenza
Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è
tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni
cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la
continuità terapeutica.
Capo IV Attività medico-legale
Art.
62 Attività medico legale
L' esercizio dell' attività medico legale è fondato
sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità
etico giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite
suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.
L' accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza
di un' adeguata competenza medico legale e scientifica in modo da soddisfare
le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti
della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente
supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale. In
casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità
professionale, è doveroso che il medico legale richieda l' associazione
con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.
Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere
funzioni medico legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia
intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in
cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria
coinvolta nella controversia giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere
unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell' ottica
dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica
nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei
soggetti coinvolti. L' espletamento di prestazioni medico legali non
conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che
illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.
Art.
63 Medicina fiscale
Nell' esercizio delle funzioni di controllo, il medico deve far conoscere
al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria
funzione. Il medico fiscale e il curante, nel reciproco rispetto del diverso
ruolo, non devono esprimere al cospetto del paziente giudizi critici sul rispettivo
operato.
Capo V Rapporti con l' Ordine professionale
Art.
64 Doveri di collaborazione
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell' Ordine i titoli
conseguiti utili al fine della compilazione e tenuta degli albi. Il medico
che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività
o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione,
è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale
dell'Ordine. Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell' Ordine
eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione
tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare
i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie.
Nell' ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione
e disponibilità del medico convocato dal Presidente della rispettiva
Commissione di albo costituiscono esse stesse ulteriore elemento di valutazione
a fini disciplinari. Il Presidente della rispettiva Commissione di albo, nell'ambito
dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può convocare i colleghi
esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che
privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza
per le eventuali conseguenti valutazioni. Il medico eletto negli organi istituzionali
dell'Ordine deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità
nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza
nell' espletamento dei propri compiti.
TITOLO
V RAPPORTI CON TERZI
Capo I Modalità e forme di espletamento dell' attività professionale
Art.
65 Società tra professionisti
I medici sono tenuti a comunicare all' Ordine territorialmente competente
ogni accordo, contratto o convenzione privata diretta allo svolgimento dell' attività
professionale al fine della valutazione della conformità ai principi
di decoro, dignità e indipendenza della professione. I medici che esercitano
la professione in forma societaria sono tenuti a notificare all' Ordine
l' atto costitutivo della società, costituita secondo la normativa
vigente, l' eventuale statuto e ogni successiva variazione statutaria
ed organizzativa. Il medico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese
industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità
e l'indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti
con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino
iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito di qualsivoglia forma
societaria di esercizio della professione:
L' Ordine, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, è tenuto, nell' ambito della normativa vigente, a iscrivere in apposito elenco i soci professionisti e le società costituite secondo la normativa vigente, anche in ambito interprofessionale, alle quali partecipino i professionisti iscritti presso i rispettivi albi, nell' ambito delle linee di indirizzo e coordinamento emanate dalla FNOMCeO.
Art.
66 Rapporto con altre professioni sanitarie
Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la
comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale,
nel rispetto delle peculiari competenze professionali.
Art.
67 Esercizio abusivo della professione e prestanomismo
E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo
da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni
mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di
casi di favoreggiamento dell' abusivismo, è obbligato a farne
denuncia all' Ordine territorialmente competente.
TITOLO
VI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Capo I Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato
Art.
68 Medico dipendente o convenzionato
Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione,
nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto
alla potestà disciplinare dell' Ordine anche in riferimento agli
obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale. Il medico dipendente
o convenzionato con le strutture pubbliche e/o private non può in alcun
modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria
attività libero professionale. Il medico qualora si verifichi contrasto
tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato,
per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento
dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini. In
attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio,
salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone
a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della
propria attività professionale.
Art.
69 Direzione sanitaria
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche
o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire,
nell' espletamento della sua attività, il rispetto delle norme
del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell' autonomia e della
dignità professionale all' interno della struttura in cui opera.
Egli comunica all' Ordine il proprio incarico e collabora con l' Ordine
professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità
nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali
nell' interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla
correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle
prestazioni erogate dalla struttura. Egli, infine vigila perché nelle
strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti
dei colleghi.
Art.
70 Qualità delle prestazioni
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura
in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno
non incidano negativamente sulla qualità e l' equità delle
prestazioni nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico
deve altresì esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente
attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa compresi quelli
di sicurezza ambientale. Il medico non deve assumere impegni professionali
che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità
della sua opera professionale e la sicurezza del malato.
Capo II Medicina dello sport
Art.
71 Accertamento della idoneità fisica
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere
ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità
fisica e psichica del soggetto. Il medico deve esprimere il relativo giudizio
con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più
recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi
che la specifica attività sportiva può comportare.
Art.
72 Idoneità Valutazione medica
Il medico è tenuto a far valere, in qualsiasi circostanza, la sua potestà
di tutelare l' idoneità psicofisica dell' atleta valutando
se un atleta possa intraprendere o proseguire la preparazione atletica e l' attività
sportiva. Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, denunciandone
il mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine professionale.
Art.
73 Doping
Ai fini della tutela della salute il medico non deve consigliare, prescrivere
o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad
alterare le prestazioni psicofisiche correlate ad attività sportiva
a qualunque titolo praticata, in particolare qualora tali interventi agiscano
direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psicofisico
del soggetto.
Capo III Tutela della salute collettiva
Art.
74 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti
sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività
la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei
modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando
prevista, la tutela dell'anonimato.
Art.
75 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso
L' impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel
recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso
deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi
nell' aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della
situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni
sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantirne il rispetto delle norme, nel quadro dell' azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, ad inviare ai singoli iscritti agli albi il Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica. Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l' eventuale aggiornamento.