Il consenso informato anche se presunto non è mai implicito

La finalità dell'informazione che il medico è tenuto a dare è quella di assicurare il diritto all'autodeterminazione del paziente, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione medica.
È, quindi, evidente l’irrilevanza della qualità del paziente al fine di escluderne la doverosità.
La qualità del paziente potrà, invece, incidere sulle modalità di informazione (informazione che si sostanzia in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente) con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente-medico, potrà essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche in materia.
Senza il consenso informato l'intervento del medico è, fatta eccezione dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente.
Il consenso deve tradursi in una manifestazione di volontà effettiva e reale.
In particolare, non esiste un consenso tacito per facta concludentia, neppure quando il paziente è un medico.

Corte di Cassazione sezione III civile - sentenza n .20984 del 27.11.2012

 

 

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