DIRITTO ALLA AUTODETERMINAZIONE

In caso  di intervento non preceduto da corretta informazione, ma rispetto al quale si possa ritenere che il paziente anche se informato, non si sarebbe sottratto all’intervento proposto, le lesioni alla salute, eventualmente insorte, non possono considerarsi conseguenza diretta all’inadempimento (dell’obbligo di informare), ma sarà imputabile al/ai medico/i la violazione del diritto alla autodeterminazione.

Anche in assenza di rilevanza causale della mancata informazione sul danno alla salute, l’inadempimento di una corretta informazione è comunque da considerare produttiva di una danno, per lesione non del diritto alla salute, ma di quello alla autodeterminazione, di per sé risarcibile  anche se non sfocia in un pregiudizio alla salute. 
Il diritto alla autodeterminazione è un diritto inalienabile, da cui l’obbligo del/dei medico/i  di fornire tutte le informazioni ai pazienti per metterli in condizione di esprimere una vera scelta sui possibili diversi modi di affrontare la malattia. L’inottemperanza a tale obbligo rappresenta, pertanto, una forma di inadempimento che legittima la richiesta di risarcimento anche se ha come oggetto la lesione del solo diritto alla scelta.

Ricordiamo che la violazione del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni: