Attuale


Il consenso deve essere persistente al momento dell’atto medico.

  La condotta di corretta informazione sul trattamento sanitario, specie quando è ad alto rischio, non appartiene ad un momento prodromico esterno al contratto, ma è condotta interna al cd. "contatto medico sanitario" ed è elemento strutturale interno al rapporto giuridico che determina il consenso al trattamento sanitario.
Cass. civ. Sez. III, 19-10-2006, n. 22390


 

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