Stato di necessità

Se il paziente non può dare un valido consenso, il medico deve assumersi in prima persona ogni responsabilità e, qualora decida di intervenire, non sarà punibile:

- purché sussistano i requisiti dello stato di necessità per salvare il paziente da un pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile e l'intervento sia proporzionale al pericolo;
- ovvero purché emerga il proprio obbligo di attivarsi.

Emergenza terapeutica
Si intende per emergenza terapeutica, una situazione clinica a fronte della quale la mancata esecuzione di un determinato intervento terapeutico provocherebbe la morte del paziente o un significativo aggravarsi delle sue condizioni.

Codice di deontologia - art. 36 Assistenza di urgenza e di emergenza
Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.

In precedenza:
- art. 36 Assistenza d'urgenza
Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l'assistenza indispensabile.

Attenzione
Il medico anche se può prescindere dal consenso in caso di urgenza e necessità, tuttavia non può ignorare l'eventuale volontà espressa in precedenza dal paziente valutandone nel contempo anche l’attualità (consenso persistente al momento dell’atto medico).

 

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