10. IL CONSENSO INFORMATO NELLA TUTELA ASSICURATIVA
Alcune compagnie di assicurazione inizialmente hanno introdotto normative in merito al consenso informato:
COMPAGNIA A
Per
le prestazioni sanitarie per le quali è obbligatorio richiedere il
consenso informato giuridicamente valido si precisa che la garanzia è
operante a patto che la prestazione medica sia stata preceduta dall'acquisizione
di tale consenso.
In mancanza di detto consenso la copertura assicurativa si intende prestata
con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo
non indennizzabile di € 2.500 ed un massimo di scoperto
di € 25.000.
COMPAGNIA B
L'Assicurazione non vale:
……. per la responsabilità imputabile esclusivamente
ad assenza del consenso informato …………..
COMPAGNIA C
Mancata acquisizione del consenso informato
Qualora venga accertata in sede di giudizio la responsabilità civile
dell'Assicurato derivante da vizio di acquisizione del consenso informato
o da non corretta e/o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche,
a condizione che tale condotta non conforme abbia comportato un danno materiale
al paziente risarcibile ai sensi di polizza, l'assicurazione è prestata,
a parziale deroga delL'art. 20 lettera m), con uno scoperto del 10% per
ciascun sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.550,00.
COMPAGNIA D
L'Assicurazione non vale per:
……. danni derivanti dalla mancata acquisizione del consenso
informato. ….....
MOLTE COMPAGNIE ASSICURATIVE
Attualmente molte compagnie assicurative condizionano il risarcimento alla acquisizione di un -consenso validato giuridicamente-.
Dunque nello stipulare una polizza assicurativa RC professionale porre molta attenzione con accurata lettura delle varie esclusioni alla copertura degli indennizzi.
Inoltre sarebbe opportuna la previsione e la copertura nei vari gradi di giudizio di tutte le spese e gli eventuali risarcimenti anche per consenso informato viziato da mancata o incompleta informazione da parte del sanitario con conseguente danno alla salute e danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé stesso.