10. IL CONSENSO INFORMATO NELLA TUTELA ASSICURATIVA

 

Alcune compagnie di assicurazione inizialmente hanno introdotto normative in merito al consenso informato:

 

COMPAGNIA A

Per le prestazioni sanitarie per le quali è obbligatorio richiedere il consenso informato giuridicamente valido si precisa che la garanzia è operante a patto che la prestazione medica sia stata preceduta dall'acquisizione di tale consenso.
In mancanza di detto consenso la copertura assicurativa si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500 ed un massimo di scoperto
di € 25.000.

 

COMPAGNIA B

L'Assicurazione non vale:
……. per la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza del consenso informato …………..

 

COMPAGNIA C

Mancata acquisizione del consenso informato
Qualora venga accertata in sede di giudizio la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da vizio di acquisizione del consenso informato o da non corretta e/o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche, a condizione che tale condotta non conforme abbia comportato un danno materiale al paziente risarcibile ai sensi di polizza, l'assicurazione è prestata, a parziale deroga delL'art. 20 lettera m), con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.550,00.

 

COMPAGNIA D

L'Assicurazione non vale per:
……. danni derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato. ….....

MOLTE COMPAGNIE ASSICURATIVE

Attualmente molte compagnie assicurative condizionano il risarcimento alla acquisizione di un -consenso validato giuridicamente-.

Dunque nello stipulare una polizza assicurativa RC professionale porre molta attenzione con accurata lettura delle varie esclusioni alla copertura degli indennizzi.

Inoltre sarebbe opportuna la previsione e la copertura nei vari gradi di giudizio di tutte le spese e gli eventuali risarcimenti anche per consenso informato viziato da mancata o incompleta informazione da parte del sanitario con conseguente danno alla salute e danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé stesso.