Personale

Il consenso è personale e non delegabile a famigliari o ad altri.

Essendo espressione di autodeterminazione terapeutica può provenire solo dalla persona che ha la disponibilità giuridica del bene, tranne i casi di esercizio di tutela per il paziente incapace o della potestà dei genitori  per il paziente minorenne.

 

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