Strutture sanitarie e il dovere di informare

Quando un paziente si rivolge a una struttura sanitaria per esami diagnostici, questa, in base al contratto di spedalità, ha l’obbligo di mettere a disposizione non solo personale preparato, ma anche attrezzature idonee e efficienti.

In mancanza di apparecchiature adeguate, onde non creare un illusorio affidamento la struttura ha l’obbligo informativo a protezione del paziente e tale obbligo grava anche sul medico operante, che pur se esente da colpa professionale, nella fase esecutiva del suo intervento è tenuto ad avvisare il paziente della eventuale inadeguatezza degli strumenti diagnostici e a indirizzarlo ove le apparecchiature tecniche siano adeguate alle sue esigenze cliniche.

A dirlo è la Corte di Cassazione, in una sentenza illustrata nell’ultimo aggiornamento della pubblicazione ‘Il consenso informato in medicina’, disponibile sul sito web dell’Enpam. Ed ecco allora un dilemma per il medico: dire che la struttura sanitaria in cui opera è carente ottemperando al dettato del giudice oppure tacere invocando il ‘dovere di fedeltà’ del lavoratore verso il suo datore di lavoro? In che modo conciliare le due esigenze evitando le recriminazioni del direttore generale oppure del proprietario della Casa di cura?

Marco Perelli Ercolini *

* Medico chirurgo ospedaliero in pensione, componente dell’Osservatorio pensionati Enpam, è autore della pubblicazione ‘Il consenso informato in medicina’