Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni
Indennità di restituzione dei contributi
(Art. 9, comma 2; art. 18, comma 9)
Requisiti
Raggiungimento dell’età anagrafica di vecchiaia pro tempore vigente, indicata nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo (68 anni dal 2018).
In caso di iscrizione al Fondo a tale data:
- meno di 5 anni di anzianità contributiva.
In caso di cancellazione prima di tale data:
- anzianità contributiva inferiore a 15 anni.
Decorrenza
Al compimento del suddetto requisito anagrafico.
Determinazione della Prestazione
E’ un’indennità in capitale pari all’88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.
Note
In caso di morte di un sanitario, con meno di 5 anni di anzianità contributiva e già cancellato, o radiato, dagli Albi professionali, l’indennità viene liquidata ai superstiti con le stesse aliquote previste per le pensioni indirette o di reversibilità.
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