Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni
Indennità per inabilità temporanea “Quota B”
(Art. 27bis)
Requisiti
Inabilità assoluta e temporanea all’esercizio della professione medica e odontoiatrica.
Sospensione dell’attività.
Età inferiore al requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, indicato nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo Generale (68 anni dal 2018).
Note
La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata del periodo tutelato sono definite con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM.
In caso di decesso dell’iscritto, intervenuto dopo la presentazione della domanda, l’indennità maturata e non riscossa compete al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.
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