Responsabilità professionale, primo ok alla riforma

Invertito l’onere della prova, no ad azioni penali sul medico se non in caso di colpa grave e limiti alla possibilità di rivalsa economica delle strutture ospedaliere sui dipendenti. La Camera approva il disegno di legge, entro l’estate attesa l’entrata in vigore del nuovo testo

Dirbrown gavel and a medical stethoscopeitto di rivalsa del paziente sulla struttura sanitaria e non sul professionista, responsabilità extracontrattuale anche per i medici di famiglia e una maggioranza così ampia da fare ritenere plausibile la promessa di arrivare a un’approvazione definitiva entro l’estate anche al Senato. La votazione da parte della Camera del disegno di legge Gelli sulla responsabilità professionale in Sanità è arrivata alla fine di gennaio con 307 voti favorevoli e solo 87 contrari, ponendo le basi per l’introduzione nella nostra legislatura di novità importanti per tutti gli operatori del settore.

Il contributo principale è la modifica dell’articolo 590 del codice penale, che dall’entrata in vigore del disegno di legge renderà i medici perseguibili penalmente solo in caso di colpa grave. La modifica rende inoltre esplicito che proprio la colpa grave non potrà essere imputata se il medico si attiene alle linee guida che verranno pubblicate sul sito dell’Istituto superiore di sanità. La responsabilità contrattuale resta per le strutture sanitarie, anche in caso di attività intramuraria, mentre per i medici saranno i querelanti a dovere provare il nesso causale tra la prestazione e il danno subito.

Se il testo rimarrà invariato anche alla Camera, dunque, si assisterà all’inversione dell’onere della prova e alla riduzione della prescrizione da 10 a 5 anni, due misure richieste da associazioni professionali e compagnie assicurative come tassello indispensabile per ridurre il numero di richieste di risarcimento a cui si è assistito negli ultimi anni. Un ultimo aspetto che potrebbe contribuire a rasserenare l’intera categoria è la limitazione dell’azione di rivalsa delle strutture ospedaliere sul professionista, che potrà avvenire solo in caso di colpa grave e in ogni caso non prevederà più la giurisdizione della Corte dei Conti. Nelle strutture private, al medico potrà essere richiesta una cifra non superiore alle tre annualità lorde, mentre nel pubblico si aggiunge l’impossibilità per il professionista di essere promosso o di partecipare a concorsi per una posizione superiore a quella ricoperta al momento del giudizio nei tre anni successivi alla sentenza.

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Andrea Le Pera

@FondazioneEnpam