Quota 100, incumulabili anche i redditi ante pensione

Se si va in pensione con Quota 100 è possibile continuare a lavorare occasionalmente, a patto che non si superino i 5mila euro lordi annui.

Attenzione però perché l’Inps conteggia anche i redditi riconducibili ai mesi precedenti a quello in cui viene erogato il trattamento (ad esempio, se si va in pensione ad aprile, si terrà conto anche dei redditi di gennaio, febbraio e marzo).

Lo dice la circolare 117 dello scorso 9 agosto, con cui l’Inps ha dato spiegazioni circa la cumulabilità della pensione di Quota 100 e i redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Quota 100, si ricorda, è una misura sperimentale di pensionamento anticipato concessa ai lavoratori che abbiano raggiunto almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Per accedervi è necessario aver cessato ogni rapporto lavorativo dipendente mentre si possono continuare a svolgere attività di lavoro autonomo, purché questo sia occasionale e nel limite di 5mila euro lordi all’anno.

Tra gli stessi redditi da lavoro autonomo, l’Inps indica quali sono cumulabili e quali incumulabili con la pensione di Quota 100.  Sono incumulabili, ad esempio, i compensi percepiti per l’esercizio di arti, i redditi di impresa e gli utili derivanti da associazione in partecipazione connessi ad attività di lavoro, i diritti di autore e i brevetti.

Sono invece compatibili, e dunque cumulabili, le indennità percepite dagli amministratori locali e tutte quelle connesse alle cariche pubbliche elettive, i  redditi di impresa e gli utili non connessi ad attività di lavoro quale socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa, i  compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale, le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, le indennità sostitutiva del preavviso (in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva), i redditi derivanti da attività per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, le indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, di alloggio e di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile e, infine, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Ai fini della verifica del superamento del limite dei 5mila euro annui che, come conseguenza, porta alla sospensione della pensione Quota 100, la circolare Inps sottolinea che rileva “il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia”.

Il limite di 5mila euro non dovrà, quindi, essere riferito esclusivamente alle prestazioni occasionali svolte a partire dalla data di decorrenza della Quota 100 e/o sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, ma in relazione all’intero anno.

Per i redditi da attività occasionale, Inps sembra quindi adottare una lettura molto restrittiva, andando ben oltre il dato letterale della norma. I 5mila euro lordi annui compatibili con l’assegno previdenziale, infatti, vanno computati per l’intero anno d’imposta in cui è erogata la pensione, sebbene l’articolo 4, comma 3, del Dl 4/2019 disponga l’efficacia del divieto di cumulo “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione”.

L’interpretazione appare, inoltre, andare in direzione opposta rispetto a quella fornita due anni fa a proposito della cumulabilità dei redditi di lavoro dipendente e autonomo con l’Ape sociale. In quel caso, con la circolare 100/2017, Inps ha sempre considerato ai fini degli 8mila e 4mila 800 euro di limite di cumulabilità quanto percepito in ciascun anno d’imposta nei mesi successivi alla decorrenza del trattamento.

Claudio Testuzza