Partite Iva, nuovo regime per i minimi

Happy young doctor or student writing at officeIl tetto reddituale scende a 15mila euro, l’aliquota sale al 15 per cento. Ma chi aveva il vecchio regime può tenerlo.

Novità in arrivo per i liberi professionisti. In base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità, dal primo gennaio 2015 entrerà in vigore un nuovo regime per i contribuenti minimi con partita Iva. Il nuovo regime interessa i professionisti sanitari che nel 2014 hanno maturato ricavi inferiori ai 15mila euro, per i quali fissa un’imposizione fiscale pari al 15 per cento.

Il provvedimento abbassa dunque la soglia di reddito e innalza l’imponibile rispetto al precedente regime, che stabiliva il tetto reddituale a 30mila euro annui e un’imposizione fiscale al cinque per cento. In base alle nuove disposizioni, inoltre, viene abolito il limite anagrafico di 35 anni e quello temporale, che attualmente permette di usufruire del regime dei minimi per soli cinque anni.

Un’altra novità riguarda il calcolo del reddito imponibile. Con l’entrata in vigore del nuovo regime, non sarà più necessario sottrarre ai ricavi le spese, ma si applicherà ai ricavi un coefficiente di presunta redditività che per  l’ambito medico-sanitario è fissato al 78 per cento. Il coefficiente determinerà la cifra tassabile. L’unica deduzione ammessa sarà quella relativa ai contributi previdenziali versati nell’anno.

Per l’entrata in vigore si dovrà comunque attendere l’emanazione del decreto attuativo di concerto con l’Agenzia delle entrate e Inps. In ogni caso coloro che rientrano nei requisiti del vecchio regime, quindi

chi non ha terminato i cinque anni di applicazione o non ha raggiunto i 35 anni di età, può continuare ad applicare l’imposta sostitutiva al cinque per cento.

Coloro che invece ad oggi non hanno i requisiti per entrare nel regime dei minimi o aprono una nuova impresa, accedono direttamente al nuovo regime agevolato con aliquota al 15 per cento. Chi poi optasse per il passaggio dal vecchio al nuovo regime forfettario, si vedrebbe ridurre l’aliquota sostitutiva di un terzo, calcolata quindi al 10 per cento.

Il pagamento si effettuerà con termini e modalità analoghi a quelli dell’Irpef: entro il 16 giugno oppure entro il 16 luglio con un aggravio dello 0,4%.

Marco Fantini

@FondazioneEnpam