Obbligo di assicurazione, resta il nodo requisiti

Il testo approvato alla Camera lascia irrisolti alcuni dei punti critici segnalati dagli osservatori nell’intricata questione della litigiosità in ambito sanitario.

In particolare l’articolo 10 ribadisce l’obbligo di assicurazione per gli esercenti la professione sanitaria, limitandosi tuttavia a richiedere genericamente che sia ‘adeguata’. Il comma 6 prevede che il ministero dello Sviluppo economico, quello della Salute e dell’Economia aprano un tavolo con le organizzazioni di settore in modo da determinare i requisiti minimi, ma senza porre limiti temporali per l’emanazione del provvedimento né tanto meno indicare criteri alternativi nel caso in cui la data non venga rispettata. Se l’aspetto positivo è l’introduzione dell’ultrattività obbligatoria nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto (dieci in caso di pensionamento del professionista) le due mancanze purtroppo non fanno intravedere una rapida soluzione all’estenuante attesa per un provvedimento considerato indispensabile da oltre un anno e mezzo, in modo da dare piena attuazione all’obbligatorietà della polizza introdotta nel 2014.

Tanto che no a quel momento, Fnomceo ha comunicato al ministero della Salute che non procederà all’erogazione di alcuna sanzione.

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