Non si può rinunciare a una ricongiunzione in corso

Sono in pensione anticipata con l’Inps da giugno 2017. Prima del pensionamento ho iniziato una ricongiunzione dei contributi dall’Enpam all’ente pubblico. Mi restano da versare altri sette anni, con detrazioni sulla pensione. Ho letto nei mesi scorsi di possibilità, per chi come me ha in corso la ricongiunzione, di renderla non onerosa e di recuperare il già pagato, senza perdere i benefici acquisti. La legge di Bilancio e le circolari Inps che prevedono a riguardo?

Giuseppe Cioffi, Salerno

Gentile collega,

la possibilità a cui ti riferisci nella lettera è una norma transitoria valida solo per i trasferimenti di contributi tra gestioni pubbliche, e quindi non tra l’Inps e le Casse dei professionisti. Questa regola speciale non è più in vigore. Con l’introduzione del cumulo, infatti, la legge prevedeva la possibilità di rinunciare entro il 2017 a un’eventuale ricongiunzione in corso nell’ambito delle gestioni Inps, solo se non si era già pagato tutto il costo dell’operazione.

Un’eccezione, appunto, che, oltre a non essere più in vigore, non riguarda il tuo caso.

Infatti per te sarebbe stato possibile rinunciare alla ricongiunzione solo se non l’avessi formalmente accettata e quei contributi che dall’Enpam sono stati a suo tempo trasferiti all’Inps (legge 45/1990) non fossero stati già convertiti in rendita pensionistica.

Alberto Oliveti
Presidente Fondazione Enpam