Niente tagli se il cumulo è con l’Enpam

Un singolo periodo contributivo a carico dell’Enpam mette al riparo le pensioni in regime di cumulo o totalizzazione dal taglio previsto per i trattamenti superiori ai 100mila euro.

Se invece la pensione in cumulo (o totalizzazione) è frutto della sola contribuzione nelle gestioni dell’Inps, l’importo sarà oggetto di una riduzione.

Lo specifica la circolare Inps dello scorso 9 agosto, intervenuta a definire meglio i margini del taglio alle cosiddette “pensioni d’oro”.

IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il taglio già introdotto dalla legge 145 del 2018 riguarda tutte le pensioni che superano l’importo lordo annuo di 100mila euro (rata di tredicesima inclusa) e vale dal 2019 al 2023.

Per determinare il valore complessivo delle pensioni oggetto del contributo sono considerati tutti i trattamenti diretti, dunque sia la pensione di vecchiaia sia quella anticipata e quelle supplementari, fruiti dallo stesso beneficiario e liquidati a carico delle gestioni Inps.

La riduzione parte dal 15 per cento per i primi 30mila euro eccedenti i 100mila e arriva al 40 per cento per la quota eccedente i 500mila euro.

PRIME ECCEZIONI

Già lo scorso maggio l’Inps aveva sottolineato che per fare scattare il contributo di solidarietà è necessario che le pensioni computate contengano almeno una quota afferente al sistema di calcolo retributivo, in virtù del fatto che il comma 263 dell’articolo 1 della legge 145 preserva quelle liquidate interamente con il sistema contributivo.

Per questo motivo, la circolare Inps escludeva dal taglio i trattamenti in totalizzazione – anche se in realtà non sempre questi sono liquidati con il sistema contributivo – le pensioni o le quote di pensione a carico della gestione separata, così come quelle ottenute con il “vecchio cumulo” per pensioni contributive (dlgs 184/1997).

CASSE ESCLUSE

Tuttavia, era necessario chiarire – così come fatto ora con la nota – se la presenza di una quota di pensione a carico delle gestioni delle Casse professionali escludesse dalla riduzione e se la stessa fosse applicabile ai trattamenti erogati in regime di cumulo o di totalizzazione, in cui non fosse liquidata una quota dalle Casse.

L’esclusione, spiega ora l’Inps, si fonda sul dettato normativo che fa riferimento esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.

In sostanza l’indirizzo emerso dopo il confronto col ministero del Lavoro salvaguarda le pensioni dei professionisti che scelgono di valorizzare i periodi contributivi nell’Inps per centrare l’uscita, mentre lo conferma per tutti gli altri lavoratori.

TAGLIO CON QUOTA 100

Così, in particolare, sarà defalcata anche la pensione di chi esce con Quota 100 cumulando la contribuzione presente in più gestioni. Il decreto convertito in legge che ha previsto l’estensione del cumulo alla pensione con 62 anni e 38 anni di contributi, non ha menzionato al suo interno le Casse professionali con la conseguenza che, in tal caso, la riduzione sarà sempre applicabile.

Per i professionisti il chiarimento vale  soprattutto a rendere più attraente il cumulo sia  per la pensione anticipata – con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne – sia per la pensione di vecchiaia (con 67 anni), salvo gli eventuali requisiti anagrafici superiori nelle singole Casse. Un escamotage per dribblare la riduzione.

Tale interpretazione appare infine fortemente innovativa anche rispetto alla prassi, già consolidata dall’Inps, di applicare il trattamento peggiorativo dell’articolo 1, comma 707, della legge 190/2014 per la quota accantonata dal 2012 delle pensioni integralmente retributive, anche nel caso fossero richieste in cumulo.

Claudio Testuzza