Medici dipendenti, l’aspettativa raddoppia

Passerà da cinque a dieci anni il periodo massimo di aspettativa e sarà estesa a tutti i camici bianchi del pubblico impiego che vorranno dedicarsi temporaneamente a un nuovo incarico. È una delle novità introdotte dalla legge 56 del 2019, che entrerà in vigore dal prossimo 7 luglio.

La nuova normativa estenderà il periodo in cui è possibile sospendere il rapporto professionale senza percepire compensi e ‘congelare’ il proprio posto di lavoro per collaborare con soggetti e organismi, pubblici o privati, che operano in Italia o a livello internazionale.

Per chi vuole cambiare aria

In questo caso la possibilità di aspettativa è prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 165 del 2001 ed è funzionale alla mobilità pubblico-privato, che si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico è conferito da organismi pubblici o privati dell’Unione europea, da ospedali pubblici dei Paesi Ue o da organismi internazionali.

Nuovi datori di lavoro che, è bene precisarlo, dovranno provvedere al relativo trattamento previdenziale.

Inoltre, la norma prevede che l’incarico del dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa sia sospeso per la durata del periodo di assenza del dipendente, per proseguire poi al suo rientro.

Stop di due anni contro il conflitto di interesse

Nuova legge, vecchie limitazioni. Quando il dipendente tornerà a occupare il vecchio ruolo scatterà una limitazione nei rapporti con il soggetto che lo aveva ospitato, come previsto dal comma 6 dell’articolo 23 della legge 165 del 2001.

I dipendenti che abbiano usufruito di questa particolare aspettativa, infatti, una volta rientrati in servizio non potranno, per i due anni successivi, ricevere incarichi o svolgere attività connesse all’esercizio di funzioni di vigilanza, di controllo e di stipulazione di pareri o avvisi su contratti, oppure di concessione di autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali abbia svolto l’attività lavorativa durante l’aspettativa.

Due anni di pausa per aprire uno studio

La legge in procinto di entrare in vigore raddoppierà anche l’aspettativa per chi vuole avviare attività professionali e imprenditoriali, anche se il periodo di stop non conterà come anzianità di servizio.

La possibilità di rinnovare – anche se per una sola volta – il periodo di un anno, previsto dall’articolo 18 della legge 183 del 2010, estenderà il tempo di questa particolare aspettativa a un massimo di 24 mesi.