L’inps chiarisce i termini dell’opzione donna

L’Inps, dopo la pubblicazione della legge n. 258 del 28 dicembre 2015 interviene, con una specifica circolare, la n. 45 del 29 febbraio, a chiarire i termini della cosidetta opzione donna su cui in passato era intervenuta in maniera restrittiva creando non pochi problemi a coloro che avessero voluto usufruire di tale disposizione. Ricordiamo che l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, prevedeva e prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Detta facoltà di opzione è stata ribadita, dal citato comma 281, anche per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ( per le gestioni esclusive dell’AGO – dipendenti pubblici : Inpdap – 34 anni, 11 mesi e 16 giorni ) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico. In particolare la disposizione, afferma l’Inps, è volta a consentire l’accesso alla pensione anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva al 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna. In sostanza, come già da noi più volte ribadito in passato, l’accesso al canale di pensionamento anticipato viene garantito alle nate sino al 30 settembre 1958 ( 1957 se autonome ) con pieno superamento delle indicazioni contenute nelle circolari Inps nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e del messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 nella parte in cui fissava, erroneamente, alla data del 31 dicembre 2015 il termine ultimo entro il quale doveva collocarsi la decorrenza della pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243.

Al riguardo, l’istituto previdenziale invita le sue sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data. L’Inps interviene anche nel merito delle disposizioni impartite dall’art. 1, comma 113 della legge n. 190/2014 che prevede l’ esclusione delle riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014. Riduzione prevista dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni e sospesa per i pensionamemnti attivati sino a tutto il 2017.

In particolare la circolare si esprime sulla questione legata alle penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici che sono usciti con la massima anzianità contributiva nel sistema misto tra il 2012 ed il 2014 con un’età anagrafica inferiore ai 62 anni e che, pertanto, hanno visto l’applicazione della riduzione dell’1-2% sulle quote retributive dell’assegno per ogni anno di anticipo rispetto alla suddetta età. L’Inps ricorda che il comma 299 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 estende l’applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi le penalizzazioni, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016. Pertanto, in ragione della decorrenza della norma, la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.

Claudio Testuzza

@FondazioneEnpam