Le ferie residue vanno pagate

La Pubblica amministrazione è obbligata al pagamento delle ferie residue per il dipendente prossimo alla pensione, indipendentemente dal fatto che ci sia stata o meno una richiesta durante il servizio.

Lo ha stabilito la sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2496 del 1° febbraio 2018.

La vicenda aveva preso il via quando un lavoratore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che aveva maturato un residuo ferie di 52 giorni al suo pensionamento, si era visto negare la monetizzazione.

Il giudice del lavoro aveva respinto la domanda in primo grado, mentre la Corte d’appello aveva condannato l’ente al pagamento delle ferie non godute.

A questo punto era stato l’ente a ricorrere in Cassazione, sostenendo che nel contratto collettivo la remunerazione era prevista solo nel caso in cui il godimento delle ferie fosse stato negato per esigenze di servizio.

La Corte di Cassazione nella sua sentenza ha ricordato di avere già affermato (sentenza n. 13860 del 2000 richiamata nella sentenza n. 95 del 2016 della Corte Costituzionale) che dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva.

E questo anche nei casi in cui sia divenuto impossibile per il datore di lavoro adempiere al suo obbligo di consentire la fruizione, indipendentemente dall’assenza di colpa.

Inoltre, l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro non dimostri di avere offerto un tempo adeguato il godimento delle ferie che sia stato rifiutato dal lavoratore.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del datore di lavoro confermando quanto stabilito dal giudice della Corte d’appello.

di Claudio Testuzza