Domanda di pensione ai familiari dell’iscritto/a deceduto/a (Orfano)

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Requisiti

Agli orfani dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione, il vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale riconosce un’aliquota della pensione che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso (pensione indiretta).

Con decorrenza 1° gennaio 1998 la pensione indiretta spettante ai superstiti è maggiorata - se inferiore - sino ad un trattamento minimo garantito, d’importo annualmente rivalutato (Delibera CdA n. 2 del 15 febbraio 2002).

Agli orfani dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione di cui fruiva il de cuius all’atto del decesso (pensione di reversibilità).

Il diritto a pensione dei superstiti, ancorché collegato in vari modi alla posizione previdenziale dell’iscritto, è tuttavia ad essi riconosciuto iure proprio e non iure successionis.

Gli orfani conseguono il trattamento ad essi spettante, su domanda, da presentare direttamente alla Fondazione Enpam, ovvero, anche, per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Gli orfani del sanitario defunto hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità nelle seguenti misure

Beneficiari Quota Status pensionistico
1 orfano 20% se in concorso con il coniuge o con l’ex coniuge del de cuius
2 o più orfani 40%
1 orfano 80% se non concorrono il coniuge o l'ex coniuge o il coniuge separato
2 orfani 90%
3 o più orfani 100%

Invece, non c’è concorso degli orfani superstiti con le altre categorie di familiari superstiti: gli ascendenti o  i collaterali del de cuius.

Gli orfani di entrambi i genitori, ambedue iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo dei trattamenti, calcolati sulla pensione di ciascun genitore deceduto.

In effetti, nella categoria degli «orfani» aventi diritto a pensione, non rientrano soltanto

  • i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati tali,

ma anche

  • i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge,
  • i superstiti regolarmente «affidati», a norma di legge,
  • i nipoti, se a carico dei nonni al momento del decesso di essi.

Gli orfani superstiti  e le altre categorie di beneficiari ad essi assimilati a fini pensionistici hanno  diritto a pensione sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età, se studenti.

Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui, i superstiti di cui trattasi, prima del decesso dell’iscritto, risultavano a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo. Questi requisiti sono accertati da una apposita Commissione Medica  per l’Invalidità, costituita presso ogni Ordine dei Medici.

In tal caso la pensione è mantenuta sinché perduri lo stato di inabilità.

L’Enpam può disporre periodici controlli sulla permanenza dei requisiti che condizionano il diritto pensionistico degli «orfani» e delle categorie assimilate.

Help

Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondi di Previdenza Generale Piazza VittorioEmanuele II, n °78 00185 ROMA  

FAQ

Quali sono le modalità di erogazione?

Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.

Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero,  se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.

Da quando decorre?

La pensione in favore degli orfani decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.

Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829