Organi istituzionali

Sono organi istituzionali:
il Consiglio Nazionale,
il Consiglio di Amministrazione;
il Comitato Esecutivo;
il Presidente;
il Collegio dei Sindaci

Gli organi istituzionali individuano la parte necessaria e stabile della struttura organizzativa della Fondazione, quella che non potrebbe venir meno senza significativi stravolgimenti dell’assetto strutturale della Fondazione. Eventuali decisioni dirette a modificare la composizione degli organi istituzionali dell’Ente o l’individuazione delle loro competenze, sarebbero pertanto necessariamente soggette ad approvazione ministeriale.
Attualmente, gli organi istituzionali sono costituiti su base elettiva e solo taluni di essi sono integrati da membri nominati. Con la sola eccezione del Presidente, cui lo Statuto della Fondazione riconosce anche competenze individuali, gli organi istituzionali si esprimono esclusivamente attraverso atti collegiali. Gli organi collegiali si riuniscono su formale convocazione che deve contenente anche l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. Dell’attività svolta durante le sedute dell’organo collegiale viene redatto verbale, che, firmato dal presidente e dal segretario, è successivamente trascritto in apposito registro.
Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente, i Vicepresidenti ed i componenti il Collegio Sindacale, lo Statuto richiede il possesso di requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza.
I componenti scelti fra gli iscritti all’Ente sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, o rivestendo incarichi di vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione.
Costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche:
a) l’aver riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e per delitti contro la pubblica amministrazione;
b) l’essere colpito da provvedimenti considerati dall’art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.
La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Sindaci sono stabilite dallo Statuto, che fissa altresì competenze e modalità di elezione del Presidente (v. artt. da 11 a 23).