I Controlli

L’attività gestionale della Fondazione ENPAM, secondo disposizioni comuni per tutti gli enti previdenziali privatizzati dal decreto legislativo n. 509/94, è soggetta a numerosi ed eterogenei controlli.
I controlli interni sono di competenza del Collegio dei Sindaci, il quale esercita le proprie funzioni ai sensi e per gli effetti di cui agli 2043 e seguenti del codice civile
I controlli esterni sono di duplice natura: privatistica e pubblicistica.
Nella categoria dei controlli privatistici rientrano quelli sui rendiconti annuali della Fondazione, sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro dei revisori contabili costituito e tenuto a cura del Ministero di Grazia e Giustizia,
I controlli di natura pubblicistica sono invece demandati ai Ministeri vigilanti ed alla Corte dei Conti.
In particolare è di competenza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, approvare

  • lo Statuto ed i regolamenti della Fondazione, nonché le relative integrazioni e modifiche
  • le delibere generali assunte dalla Fondazione in materia di contributi e di prestazioni

Inoltre, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle FInanze) può formulare motivati rilievi su:

  • i bilanci preventivi e quelli consuntivi
  • le variazioni ai bilanci di previsione
  • i criteri di individuazione e di ripartizione dei rischi connessi alla scelta degli investimenti
  • le delibere che stabiliscano direttive generali.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di intesa con gli altri Ministeri competenti ad esercitare la vigilanza, può formulare motivati rilievi sui provvedimenti sopra indicati, avendo facoltà di rinviare gli atti a nuovo esame da parte degli organi di amministrazione, per riceverne una motivata decisione definitiva.
I rilievi ministeriali devono essere formulati entro sessanta giorni dalla data di ricezione, se trattasi dei bilanci consuntivi, ed entro trenta giorni per tutti gli altri atti soggetti a controllo. Trascorsi detti termini, ogni atto regolarmente inviato al Ministero vigilante diventa esecutivo.
Di particolarissimo significato sono le competenze del Ministero del Lavoro in ordine al controllo circa la sussistenza dell’equilibrio del bilancio di gestione dei Fondi amministrati.
La gestione economico-finanziaria deve assicurare, infatti, l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.
In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto del Ministro del Lavoro si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione dell’Ente..
In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l’impossibilità da parte dello stesso di provvedere al riequilibrio finanziario dell’Ente, con decreto del Ministro del Lavoro è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta.
Anche nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell’associazione o della fondazione, il Ministro del Lavoro nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell’ente stesso, così come previsto dallo Statuto.
La Fondazione è soggetta, inoltre, a controllo della Corte dei Conti.
Come previsto, pertanto, dalla legge 21 marzo 1958 n. 259/1958,.l’ENPAM è tenuto a trasmettere annualmente alla Corte dei Conti, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite, corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione,. nonchèi le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.
Inoltre, i rappresentanti degli Enti controllati che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali sono tenuti a fornire alla Corte dei Conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto dalla loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.
Qualora la Corte dei Conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni precedenti, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie controllate.
Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei conti consuntivi, dei bilanci di esercizio e del relativo conto dei profitti e delle perdite, nonché delle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, la Corte dei Conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei Deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.
La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula in qualsiasi altro momento i suoi rilievi al Ministro dell’Economia e delle Finanze ed al Ministro competente, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno.
Ad ogni modo, il controllo della Corte dei Conti si concreta non in un controllo sugli atti gestionali considerati, ma sull’attività gestionale dell’Ente, nel senso che gli interventi censori della Corte dei Conti non mireranno a bloccare l’efficacia degli atti controllati o a determinare direttamente nuovi contenuti volitivi delle decisioni censurate, bensì a promuovere gli opportuni interventi rettificatori dell’attività e degli indirizzi strategici della gestione controllata.