Generalità

Diritto previdenziale secondo la Costituzione Italiana
La Costituzione Italiana, sintetizzando con estrema efficacia oltre un secolo di norme, di giurisprudenza e di dottrina prodotte in tema di assicurazione sociale obbligatoria, ha così definito il diritto previdenziale: “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38, 2° co, Cost.). …Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato” (art. 38, 2° co, Cost.).
Ogni sistema previdenziale obbligatorio ha, dunque, per oggetto e fine l’approntamento di un sistema di tutela dei lavoratori per i casi di bisogno, in modo da assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita, eliminando o compensando integralmente lo stato di bisogno. Di conseguenza, il principio di adeguatezza del trattamento di pensione può dirsi concretizzato quando esso garantisca al lavoratore quiescente la possibilità di mantenere un tenore di vita che assicuri in ogni caso a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Alla gestione della previdenza obbligatoria, come sancito dalla Costituzione, possono provvedere solo la stessa Amministrazione statale, ovvero organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
Senonché il diritto previdenziale si esercita all’interno di un rapporto giuridico obbligatorio che vede l’Assicurato obbligato a versare dei contributi periodici (rapportati in genere all’entità dei redditi da lavoro percepiti), e l’Ente od Istituto assicuratore obbligato al pagamento della pensione, quando maturino determinati requisiti ovvero si verifichino determinati eventi.
Nell’ambito di questo rapporto obbligatorio complesso – però – non v’è, non vi può essere, stretta corrispettività giuridica fra contribuzione e prestazione; esso invece è in genere “sbilanciato” in favore dell’assicurato, essendo finalizzato, per dettato costituzionale, ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dell’assicurato e dovendo mirare a liberare l’assicurato stesso dallo stato di bisogno determinato dagli eventi protetti.

Sistemi gestionali dei Fondi previdenziali
Il corrispettivo della prestazione previdenziale (la contribuzione) è dunque definito e considerato “equo” non in relazione alla controprestazione (la pensione), bensì quando risulti giustamente commisurato ai redditi di lavoro percepiti dall’assicurato durante il corso della sua attività lavorativa.
Tutto questo, sul piano economico, pone all’Istituto assicuratore l’esigenza di approntare un sistema organizzativo atto a garantire l’effettiva possibilità di erogare prestazioni commisurate ai bisogni più che all’entità dei contributi percepiti.
Questo obiettivo gestionale è stato sinora perseguito adottando tre possibili sistemi gestionali dei fondi previdenziali:
• il “sistema a capitalizzazione”
• il “sistema a ripartizione”
• il “sistema misto”.
Il “sistema a capitalizzazione
Nei sistemi dell’assicurazione privata facoltativa il “sistema a capitalizzazione” garantisce alla Società Assicuratrice la possibilità finanziaria di erogare, alla scadenza del contratto, i premi da essa riscossi ricalcolandoli previamente al loro valore economico di attualità.
Nei sistemi a capitalizzazione, dunque, i premi assicurativi riscossi “oggi” sono preordinati al pagamento delle prestazioni dovute “domani”.
Tale possibilità è garantita dalla capacità della Società Assicuratrice di impiegare fruttuosamente il capitale costituito dai premi riscossi, e dall’adozione di apposite formule attuariali di calcolo del premio, che consentono di determinare a priori premi di polizza adeguatamente corrispondenti all’impegno economico della futura prestazione.
Le formule attuariali suddette si basano infatti sulla predeterminazione statistica delle speranze di vita del soggetto assicurato, ovvero delle possibilità teoriche che gli altri eventi assicurati si verifichino. Essei risultano tanto più efficaci quanto più vasta e differenziata è la massa dei soggetti assicurati. Infatti alla base di un valido sistema assicurativo privato è la concreta possibilità di ripartire i rischi assicurati su una pluralità, il più ampia possibile, di assicurati soggetti a rischio differenziato nel grado di sua possibilità statistica.
Il sistema a capitalizzazione è vantaggioso anche per l’assicurato, perché l’adozione di meccanismi tecnici e gestionali idonei a perseguire le predette finalità di delimitazione del rischio, consente alla Società Assicuratrice di tenere bassi i premi di assicurazione, rimanendo così competitiva sul mercato.
Il sistema è anche “tranquillizzante”, sia per l’assicuratore che per l’assicurato, in quanto i frutti derivanti dai capitali investiti garantiscono, come il volano di un motore, una funzionale “forza di inerzia” al sistema assicurativo o previdenziale, proprio nel momento più critico, ossia al verificarsi di congiunture negative che sollecitino violentemente il sistema.
Anche un sistema assicurativo obbligatorio tiene adeguatamente conto delle possibilità statistiche che gli eventi protetti si verifichino, ma – in ragione del suo carattere di obbligatorietà – non può praticare discriminazioni nell’accesso. Nell’assicurazione privata obbligatoria la delimitazione dei rischi non avviene dunque attraverso la scelta del contraente, ma esclusivamente, ove possibile, attraverso la determinazione del premio assicurativo.
Il “sistema a ripartizione”
I sistemi a ripartizione sono caratterizzati dal fatto che la solvenza finanziaria delle prestazioni dovute è garantita ed assolta, anno dopo anno, attraverso l’utilizzo della massa di premi e contributi riscossi nello stesso anno.
Nei sistemi a ripartizione i premi assicurativi riscossi “oggi” sono preordinati al pagamento delle prestazioni dovute “oggi”.
L’equilibrio gestionale è tendenzialmente assicurato – si può dire – dalla stessa inflazione, atteso che si utilizzano i contributi riscossi al valore attuale per pagare prestazioni rapportate a contributi vecchi ma rivalutati.
Nei sistemi a ripartizione manca – o comunque non è elemento estremamente caratterizzante – la circostanza che i capitali riscossi dalla Società o dall’Ente assicuratore rimangono, sia pure per tempi molto limitati, nelle disponibilità di chi li riscuote, maturando frutti più o meno consistenti.
Se i sistemi a capitalizzazione perseguono l’equilibrio gestionale ripartendo i rischi del rapporto assicurativo sulla massa degli assicurati, nei sistemi a ripartizione l’equilibrio fra entrate contributive ed uscite per prestazioni è tendenzialmente fondato sulla solidarietà fra le generazioni che si succedono nel tempo.
I sistemi a ripartizione presentano peraltro un limite strutturale di fondamentale rilevanza: essi sono inadeguati a far fronte a repentini mutamenti congiunturali che facciano lievitare consistentemente le prestazioni dovute. All’aumento dei costi annuali per prestazioni, un sistema a ripartizione “reagisce” infatti, senza capacità di resistenza inerziale, aumentando immediatamente la misura dei premi o dei contributi dovuti dagli assicurati. Ma questa operazione non è consentita se non entro margini ridotti, il più delle volte in misura inadeguata alle concrete esigenze congiunturali, sì che i sistemi a ripartizione debbono risultare sostenuti da Fondi di Garanzia o da interventi finanziari a carico dello Stato, in questo caso – quindi – col ricorso alla fiscalità generale.
Del resto, i sistemi a capitalizzazione presuppongono anch’essi condizioni ideali di alta stabilità politica e sociale, nonché il loro innesto in sistemi economici e produttivi già caratterizzati da medio-alta produttività e competitività generali. Se infatti nel medio periodo i sistemi a capitalizzazione hanno capacità di opporre efficace resistenza a congiunture negative anche rilevanti, nel lungo periodo essi risentono comunque delle condizioni di instabilità e di insicurezza sociali, organizzative, produttive e politiche che si protraggano per troppo lungo tempo.
I sistemi misti
La storia concreta dei sistemi assicurativi e previdenziali dimostra che ben difficilmente sono esistiti modelli gestionali “puri”.
È più realistico configurare i sistemi previdenziali come sistemi gestionali misti, sì che sia garantito anche un certo grado di loro flessibilità ed adattabilità al mutare delle congiunture che li influenzino.
I sistemi misti sono dunque dei sistemi gestionali che sincreticamente assorbono gli elementi più interessanti ed utili delle logiche che ispirano tanto i modelli “a capitalizzazione” che quelli “a ripartizione”.

Pensioni contributive e pensioni retributive
I “sistemi a capitalizzazione” ed i “sistemi a ripartizione” sono, dunque, dei modelli gestionali preordinati alla migliore configurazione di fondi assicurativi o previdenziali.
Quando invece si parla di pensioni contributive o di pensioni retributive si fa riferimento ai criteri di computo delle prestazioni erogate: agganciate più rigorosamente alla storia contributiva dell’iscritto, le prime; agganciate alle retribuzioni medie di un ultimo periodo lavorativo, più o meno ampio, le seconde. Sicché, indipendentemente dal sistema gestionale adottato, potremo rinvenire fondi a capitalizzazione che erogano prestazioni retributive o contributive, ed altrettanto deve dirsi per i fondi a ripartizione.
In un sistema previdenziale obbligatorio, la scelta tra le due tipologie deve tener conto dell’esigenza di garantire determinati livelli economici delle prestazioni pensionistiche, nel contempo assicurando la libertà dal bisogno e preservare l’equità del prelievo contributivo.