Se sei un libero professionista che ha avuto difficoltà a causa della pandemia lo Stato si farà carico per te del versamento dei contributi previdenziali, fino a un massimo di 3.000 euro. La misura è riservata anche ai pensionati che hanno ricevuto incarichi per l’emergenza Covid-19 e ai neoiscritti.

I requisiti per richiedere l’esonero contributivo sono definiti dalla legge.

La domanda va fatta entro il 2 novembre 2021 dall’area riservata.

Siamo in attesa di un ulteriore decreto ministeriale che stabilirà definitivamente criteri e modalità secondo le quali le Casse di previdenza potranno riconoscere l’esonero in misura proporzionale agli iscritti che ne hanno diritto.

Attenzione: se fai domanda e da verifiche fatte anche successivamente dalla Fondazione o da altri soggetti risultasse che non hai i requisiti per chiedere l’esonero, dovrai versare all’Enpam i contributi previdenziali.

Puoi ottenere l’esonero se:

  • sei in regola con il versamento dei contributi degli anni precedenti (la regolarità contributiva sarà verificata al 3 novembre 2021);
  • non hai presentato domanda per la stessa misura a un’altra forma di previdenza obbligatoria;
  • non sei titolare, nel periodo di esonero (2021),  di un contratto di lavoro subordinato (escluso il lavoro intermittente senza diritto a indennità di disponibilità);
  • non sei titolare, nel periodo di esonero (2021), di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (in base all’articolo 1 della legge numero 222 del 1984) o di un’altra prestazione previdenziale della stessa natura;
  • hai percepito, nel 2019, un reddito professionale  non superiore a 50.000 euro;
  • hai avuto, nel 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019.

 

Reddito anno 2019

Per determinare il reddito del 2019 bisogna utilizzare il principio di cassa, cioè si devono sottrarre i costi legati all’attività professionale dai ricavi o compensi percepiti.

Attenzione: se sei neoiscritto o pensionato con incarichi per l’emergenza Covid (articolo 2 bis comma 5 del D.L. n. 18/2020), per te non è richiesto questo requisito reddituale.

Puoi ottenere l’esonero, per i periodi in cui sei stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione, che ti sono stati conferiti nel corso del 2020 per l’emergenza Covid-19 (ai sensi dell’art. 2 bis comma 5 del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”), se:

  • sei in regola con il versamento dei contributi degli anni precedenti (la regolarità contributiva sarà verificata al 3 novembre 2021);
  • non hai presentato domanda per la stessa misura a un’altra forma di previdenza obbligatoria;
  • sei in pensione con l’Enpam o con un altro Ente di previdenza obbligatoria;
  • sei stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co) indicati precedentemente.

Puoi ottenere l’esonero se:

  • ti sei iscritto all’albo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
  • sei in regola con il versamento dei contributi del 2020 (la regolarità contributiva sarà verificata al 3 novembre 2021);
  • non hai presentato domanda per la stessa misura a un’altra forma di previdenza obbligatoria;
  • non sei titolare, nel periodo di esonero (2021), di un contratto di lavoro subordinato (escluso il lavoro intermittente senza diritto a indennità di disponibilità);
  • non sei titolare, nel periodo di esonero (2021), di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (in base all’articolo 1 della legge numero 222 del 1984) o di un’altra prestazione previdenziale della stessa natura.

Puoi essere esonerato dal versamento dei contributi fino a un massimo di 3mila euro. In considerazione delle risorse stanziate dallo Stato per le Casse dei professionisti, è possibile che l’importo inizialmente calcolato venga successivamente rideterminato in base al numero delle richieste di esonero autorizzate, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con un successivo decreto ministeriale (articolo 3, comma 8 del decreto interministeriale del 17 maggio 2021)

Se i tuoi contributi previdenziali superano 3mila euro (Quota A + Quota B) e sei stato ammesso all’esonero, dovrai versare l’importo in eccesso in questo modo:

  • pagamento con domiciliazione bancaria

in unica soluzione il 31 dicembre 2021, se hai scelto la domiciliazione bancaria con versamento in unica soluzione o due rate;

in 4 rate, 31 dicembre 2021, 28 febbraio 2022, 30 aprile 2022, 30 giugno 2022

se hai scelto il piano con cinque rate;

 

  • pagamento con i Mav

riceverai un nuovo bollettino da versare entro il 31 dicembre.

 

Potrai conoscere la cifra da versare dopo il 2 novembre.

Infine, se per l’esonero ti verrà riconosciuto un importo inferiore a 3mila euro, dovrai versare la parte rimanente entro 90 giorni dalla pubblicazione del prossimo decreto con Mav o domiciliazione bancaria.

Per ottenere l’esonero devi essere in regola con il versamento dei contributi degli anni precedenti:

  • entra nell’area riservata;
  • nella colonna di sinistra, alla voce Domande e dichiarazioni online, clicca su Regolarizzazione contributiva;
  • compila il modulo.

Hai tempo per metterti in regola e pagare gli importi dovuti fino al 2 novembre 2021. Se al 3 novembre 2021 non risulterai in regola, la tua domanda di esonero potrà essere respinta e dovrai versare i contributi.

  • Non ho ancora versato i Mav Quota A e vorrei chiedere l’esonero, che devo fare?

Puoi sospendere il pagamento e fare domanda.

  • Ho già pagato la Quota A 2021 con i Mav ma rientro tra i beneficiari dell’esonero, posso fare domanda?

Sì, verrai rimborsato con i tempi e i modi che saranno comunicati successivamente.

  • Ho la domiciliazione bancaria dei contributi e ho i requisiti per chiedere l’esonero, cosa devo fare?

Puoi comunque fare domanda di esonero entro il 2 novembre 2021. Successivamente, sulla base dei contributi dovuti per la Quota A 2021, ed eventualmente per la Quota B sui redditi 2020 (modello D 2021), considerato l’importo che rientrerà nell’esonero e tenuto conto dei versamenti già fatti, la Fondazione potrà chiedere il pagamento dei contributi rimanenti oppure fare un rimborso.

  • Ho un contratto a tempo determinato/indeterminato che copre solo un periodo del 2021, posso chiedere l’esonero?

Sì, nel modulo online ti viene richiesto di indicare il periodo che non è coperto dal contratto.

  • Vado in pensione nel 2021, posso chiedere l’esonero?

Sì, nel modulo online ti viene richiesto di indicare il periodo che non è coperto dalla pensione.

La domanda va fatta entro il 2 novembre 2021.

Se non sei in regola con i contributi fai subito domanda di regolarizzazione poiché sono necessari dei tempi tecnici per elaborare il piano di rientro e mettere a disposizione i bollettini.

Attenzione: come stabilito esplicitamente dal decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, articolo 47 bis (cosiddetto “Sostegni-bis”), gli eventuali pagamenti per mettersi in regola dovranno essere fatti entro il 31 ottobre 2021.

Per fare richiesta di esonero contributivo:

  • entra nell’area riservata;
  • nella colonna di sinistra, alla voce Domande e dichiarazioni online, clicca su Esonero contributivo.

Se non sei iscritto all’area riservata le istruzioni per farlo sono qui.

Attenzione: se hai già fatto domanda prima del 4 agosto 2021, dovrai presentarla nuovamente compilando il modulo online che prevede i nuovi requisiti introdotti dal decreto interministeriale del 17 maggio 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 27 luglio 2021.

Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi 20, 21, 22

Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, articolo 47 bis

Decreto interministeriale del 17 maggio 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 27 luglio 2021

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 2 bis comma 5

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tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
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Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
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