ATTENZIONE: puoi chiedere il sussidio solo per periodi di sospensione dell’attività fino al 31 marzo. Per periodi successivi non si ha diritto al sussidio, perché è terminato lo stato di emergenza. Questa misura straordinaria è stata infatti approvata dai ministeri vigilanti nell’ambito dello stato di emergenza sanitaria nazionale (31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022).

Se lavori in convenzione con il Servizio sanitario nazionale e devi sospendere l’attività per l’emergenza sanitaria da Covid-19, perché sei in una particolare condizione di rischio causata da immunodepressione, puoi richiedere un’indennità all’Enpam.

L’indennità spetta per il periodo di sospensione dell’attività, per un massimo di due mesi.

Puoi chiedere l’indennità per immunodepressi se:

  • eserciti l’attività in convenzione con il Servizio sanitario nazionale;
  • sei stato costretto a sospendere l’attività professionale a causa del rischio sanitario legato all’emergenza Covid-19;
  • sei in possesso di un certificato rilasciato dagli organi medico legali competenti che attesta una condizione di rischio causata da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Hai diritto all’indennità se nello stesso periodo non hai beneficiato di:

  • tutele analoghe a quelle adottate per i medici e per gli odontoiatri dipendenti del Ssn;
  • indennità per inabilità temporanea;
  • indennità di maternità;
  • indennità per gravidanza a rischio;
  • indennità di quarantena.

L’indennità è proporzionale al mancato guadagno nel periodo di sospensione dell’attività, o alla spesa sostenuta per la retribuzione di un sostituto.

In caso di richiesta di risarcimento del mancato guadagno:

  • l’indennità è 1/30 del 62,5% del compenso professionale, assoggettato a contribuzione Enpam, percepito nell’ultimo mese di attività convenzionale precedente alla sospensione dell’attività.

In caso di richiesta di rimborso delle spese di sostituzione:

  • l’indennità non può superare il 62,5% del compenso professionale, assoggettato a contribuzione Enpam, percepito nel mese di attività convenzionale precedente alla sospensione dell’attività. Questo sarà rapportato al periodo effettivo della sospensione dell’attività.

Ho preso da poco la convenzione con il Servizio sanitario nazionale e nel mese precedente alla sospensione dell’attività non ho ancora maturato il compenso professionale. Quanto mi spetta?

In questo caso hai diritto a un’indennità di 33,50 euro lordi al giorno. Ricordati di allegare alla domanda di indennità un’autocertificazione che attesta la data di inizio dell’incarico.

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione