ATTENZIONE: dal 1° aprile non si può più chiedere il bonus Enpam, perché è terminato il periodo di emergenza. Questa misura straordinaria è stata infatti approvata dai ministeri vigilanti nell’ambito dello stato di emergenza sanitaria nazionale (31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022).

L’Enpam verserà – con propri fondi – un’indennità a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19.

Chi può chiedere il bonus?

Possono farlo gli iscritti che:

  • hanno registrato per 90 giorni, tra il il 21 febbraio e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019;
  • nel 2019 hanno versato contributi di Quota B relativa a redditi libero professionali prodotti nel 2018 (se non ha versato i contributi del 2019 perché non ha lavorato o non ha superato l’importo coperto dalla Quota A, vada su Bonus Enpam +);
  • non sono titolari di pensione a carico dell’Enpam o di altri enti di previdenza obbligatoria (se è pensionato veda Bonus Enpam +);
  • risultano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali dovuti all’Enpam (se non risulta in regola veda Bonus Enpam +).

Misura dell’indennizzo

Per gli iscritti che hanno versato, nell’anno 2019 (redditi 2018), il contributo di “Quota B” sulla base dell’aliquota intera (17,50%), l’indennizzo sarà di 1.000 euro mensili.

Per quelli che hanno versato il contributo con l’aliquota ridotta, l’importo dell’indennizzo sarà rideterminato tenendo conto del rapporto fra l’aliquota ridotta e l’aliquota contributiva ordinaria vigente nel medesimo anno:

  • aliquota contributiva dell’8,75% = indennizzo 500 euro mensili;
  • aliquota contributiva del 2% = indennizzo 114 euro mensili.

Durata

Il bonus sarà erogato per il periodo autocertificato e, comunque, per massimo tre mesi.

Se la richiesta è già stata presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile), sarà necessario effettuare una nuova domanda per richiedere l’indennità per il periodo restante.

Incompatibilità/Cumulabilità

Il bonus sarà riconosciuto solo per i periodi nei quali l’iscritto non ha fruito:

  • del sussidio riconosciuto per la quarantena ai sensi dell’articolo 5 “Interventi aggiuntivi per calamità naturali”, comma 4, del Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo Generale;
  • dell’indennità per malattia o infortunio prevista dal Regolamento a tutela dell’inabilità temporanea a favore degli iscritti alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale;
  • dell’indennità per gravidanza a rischio prevista dal Regolamento Enpam a tutela della genitorialità.

L’indennizzo è, invece, cumulabile con le eventuali ulteriori provvidenze fruite dall’iscritto ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020.

Sì. Chi paga la Quota B a rate è considerato in regola se risultano pagate le rate scadute prima della sospensione dei contributi decisa a causa dell’emergenza Covid-19.

Nella maggior parte dei casi non sarà necessario fare alcun calcolo per compilare l’autocertificazione. Spesso infatti l’impatto del Covid-19 ha portato a una riduzione del fatturato ben maggiore del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.

Chi invece fosse in dubbio, può calcolare il calo del proprio fatturato al momento della domanda facendo un rapporto rispetto al numero di giorni che sono trascorsi dal 21 febbraio 2020.

Ad esempio: se faccio domanda il 4 aprile vuol dire che sono passati 42 giorni dal 21 febbraio 2020. Nell’ultimo trimestre del 2019, invece, c’erano 92 giorni.

Quindi, se il fatturato dal 21 febbraio al 3 aprile diviso per 42, è calato del 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 diviso per 92, allora il requisito è soddisfatto.

Tradotto in una formula, il requisito è soddisfatto se:

fatturato dal 21 febbraio al 3 aprile 2020/42 giorni < (fatturato ultimo trimestre 2019/92 giorni)-33%

Il fatturato da prendere in considerazione è quello relativo all’attività libero-professionale (mentre, ad esempio, non si devono prendere in considerazione i compensi da attività professionale in convenzione).

Attenzione: Enpam pagherà il bonus dal 21 febbraio fino al giorno in cui si fa domanda. Per ricevere il pagamento dell’eventuale periodo successivo, occorrerà fare una nuova domanda.

Per la spiegazione dettagliata si veda qui.

La richiesta si fa direttamente tramite l’area riservata. Una volta entrati, cliccare su Domande e dichiarazioni online e poi su Bonus Enpam e bonus Enpam +

Per compilare la richiesta occorre avere a portata di mano il numero Iban dove si vuole venga accreditato il bonifico.

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
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