ATTENZIONE: dal 1° aprile non si può più chiedere il bonus Enpam+, perché è terminato il periodo di emergenza. Questa misura straordinaria è stata infatti approvata dai ministeri vigilanti nell’ambito dello stato di emergenza sanitaria nazionale (31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022).

La Fondazione Enpam mette a disposizione, con fondi propri, il bonus Enpam+ dedicato a tutti i medici e agli odontoiatri che erano rimasti esclusi dal primo provvedimento (Bonus Enpam).

La misura, deliberata dal Consiglio di amministrazione il 23 aprile 2020, è stata approvata dai ministeri vigilanti ed è quindi operativa.

Possono chiedere il bonus Enpam+ gli iscritti che:

  • in un trimestre compreso tra il 21 febbraio e la data della domanda, hanno registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019;
  • risultano in regola con i contributi o, in caso di irregolarità, decidono di mettersi in regola

 

Requisiti specifici:

  • si vedano le singole categorie.

Durata

L’indennizzo sarà erogato per il periodo autocertificato e, comunque, per massimo tre mesi.

Se la richiesta è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile), per continuare a ricevere l’indennizzo è necessario fare una nuova domanda per autocertificare la riduzione del reddito nel periodo successivo.

 

Incompatibilità/Cumulabilità

L’indennizzo sarà riconosciuto solo per i periodi nei quali l’iscritto non ha fruito:

  • del sussidio riconosciuto per la quarantena ai sensi dell’articolo 5 “Interventi aggiuntivi per calamità naturali”, comma 4, del Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo Generale;
  • dell’indennità per malattia o infortunio prevista dal Regolamento a tutela dell’inabilità temporanea a favore degli iscritti alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale.

L’indennizzo è, invece, cumulabile con le eventuali ulteriori provvidenze fruite dall’iscritto ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020.

I pensionati contribuenti della Quota B possono chiedere il Bonus Enpam+.

 

Potranno fare richiesta gli iscritti che:

  • hanno registrato un calo del fatturato;
  • hanno avuto nel 2018 un reddito complessivo (pensione + reddito professionale + tutti altri redditi, al lordo delle deduzioni) non superiore a 75mila euro.

 

Pensionati nel corso del 2019

L’importo del bonus sarà proporzionale all’aliquota contributiva sui redditi prodotti nel 2019.

La scelta dell’aliquota intera o ridotta al 50% va indicata sul modulo di domanda del bonus.

 

Quanto

L’importo del bonus sarà proporzionale all’aliquota contributiva versata sul reddito libero professionale del 2018:

  • 500 euro mensili (aliquota intera);
  • 250 euro mensili (aliquota ridotta al 50%)

I liberi professionisti che sono diventati soggetti alla Quota B nel 2019 possono chiedere il bonus Enpam+.

 

Potranno fare richiesta gli iscritti che:

  • hanno prodotto nel 2019 un reddito imponibile presso la gestione Quota B superiore al limite già coperto dalla Quota A (il reddito andrà poi dichiarato nel Modello D 2020);
  • hanno registrato un calo del fatturato;
  • sono in regola con il versamento dei contributi di Quota A.

 

Quanto:

Per gli iscritti che, nel 2020 (redditi 2019), verseranno i contributi di Quota B sulla base dell’aliquota intera, l’indennizzo sarà di 1.000 euro mensili.

Per quelli che verseranno il contributo con l’aliquota ridotta, l’importo dell’indennizzo sarà rideterminato tenendo conto del rapporto fra l’aliquota ridotta e l’aliquota contributiva ordinaria in vigore nello stesso anno.

Se la domanda è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile) l’indennità sarà riproporzionata per coprire il periodo che va dal 21 febbraio alla data di presentazione della domanda.

I liberi professionisti che nel 2018 hanno sospeso l’attività a causa di una gravidanza, di una malattia o di un infortunio possono chiedere il bonus Enpam+.

 

Potranno fare richiesta gli iscritti che:

  • hanno registrato un calo del fatturato;
  • hanno versato i contributi di Quota B sui redditi degli anni 2016 e 2017 (Modello D 2017 e 2018);
  • hanno ripreso l’attività nel 2019 e hanno prodotto un reddito superiore al limite già coperto dalla Quota A (il reddito dovrà essere dichiarato nel Modello D).

Attenzione: possono fare domanda anche i liberi professionisti che nel 2018 hanno prodotto un reddito inferiore al limite già coperto dalla Quota A (anche quelli che per spese sostenute hanno abbattuto il reddito imponibile).

 

Quanto:

Per gli iscritti che versano i contributi di Quota B sulla base dell’aliquota intera, l’indennizzo sarà di 1.000 euro mensili.

Per quelli che versano il contributo con l’aliquota ridotta, l’importo dell’indennizzo sarà rideterminato tenendo conto del rapporto fra l’aliquota ridotta e l’aliquota contributiva ordinaria in vigore nello stesso anno.

Se la domanda è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile) l’indennità sarà riproporzionata per coprire il periodo che va dal 21 febbraio alla data di presentazione della domanda.

La procedura di domanda prevede che tutti debbano verificare la regolarità contributiva e, in caso di inadempienze, chiedere di mettersi in regola.

 

Casi previsti:

Ho saltato la Quota B relativa al reddito 2018 (Modello D 2019), se pago ora posso accedere al bonus Enpam+?

Sì, a patto che il pagamento avvenga prima della presentazione della domanda per il bonus Enpam+.

 

Sto pagando le rate relative al regime sanzionatorio, posso richiedere il bonus Enpam+?

Sì, a patto che sia in regola con le scadenze.

 

Ho ricevuto uno (o più) provvedimenti per regolarizzare il pagamento dei contributi ma non sono in regola con i versamenti, posso comunque chiedere il bonus Enpam+?

Se ha saltato delle rate, deve pagarle prima di fare la domanda di bonus Enpam+.

 

Non sono in regola con i contributi per un’annualità, posso chiedere il bonus Enpam+?

Sì, se ha chiesto all’Enpam di regolarizzare la sua situazione.

 

Ho già segnalato per iscritto alla Fondazione di non essere in regola con i pagamenti per più anni, posso fare domanda per il bonus Enpam+?

Se non ha ancora ricevuto il provvedimento di regolarizzazione, può chiedere ora all’Enpam di regolarizzare la sua posizione. Potrà fare domanda per il bonus Enpam+ solo dopo aver pagato almeno la prima rata del provvedimento di regolarizzazione. In caso di evasione deve segnalare per iscritto all’Enpam tutti gli anni in cui non ha presentato la dichiarazione reddituale corretta.

 

Quanto

Per gli iscritti che, nel 2019 (redditi 2018), hanno versato i contributi di Quota B sulla base dell’aliquota intera, l’indennizzo sarà di 1.000 euro mensili.

Per quelli che hanno versato il contributo con l’aliquota ridotta, l’importo dell’indennizzo sarà rideterminato tenendo conto del rapporto fra l’aliquota ridotta e l’aliquota contributiva ordinaria in vigore nello stesso anno.

Se la domanda è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile) l’indennità sarà riproporzionata per coprire il periodo che va dal 21 febbraio alla data di presentazione della domanda.

Sì. Chi paga la Quota B a rate è considerato in regola se risultano pagate le rate scadute prima della sospensione dei contributi decisa a causa dell’emergenza Covid-19.

Il fatturato da prendere in considerazione è quello relativo all’attività libero-professionale (mentre, ad esempio, non si devono prendere in considerazione i compensi da attività professionale in convenzione).

Nella maggior parte dei casi non sarà necessario fare alcun calcolo per compilare l’autocertificazione. Spesso infatti l’impatto del Covid-19 ha portato a una riduzione del fatturato ben maggiore del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.

Chi fosse in dubbio, può calcolare il calo del proprio fatturato al momento della domanda facendo un rapporto rispetto al numero di giorni che sono trascorsi dal 21 febbraio 2020.

Ad esempio: se faccio domanda il 4 aprile vuol dire che sono passati 42 giorni dal 21 febbraio 2020. Nell’ultimo trimestre del 2019, invece, c’erano 92 giorni.

Quindi, se il fatturato dal 21 febbraio al 3 aprile diviso per 42, è calato del 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 diviso per 92, allora il requisito è soddisfatto.

Tradotto in una formula, il requisito è soddisfatto se:

fatturato dal 21 febbraio al 3 aprile 2020/42 giorni < (fatturato ultimo trimestre 2019/92 giorni)-33%

Attenzione: Enpam pagherà il bonus dal 21 febbraio fino al giorno in cui si fa domanda. Per ricevere il pagamento dell’eventuale periodo successivo, occorrerà fare una nuova domanda.

Le tutele deliberate in prima battuta dall’Enpam (ad esempio: il bonus Enpam) hanno ricalcato i criteri previsti da disposizioni di legge, con lo scopo di facilitare l’iter di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

Adesso che il primo Bonus Enpam è entrato in vigore, è stato possibile deliberare un’integrazione in modo da coprire una parte della platea degli iscritti esclusa nella prima fase.

La richiesta si fa direttamente tramite l’area riservata. Una volta entrati, cliccare su Domande e dichiarazioni online e poi su Bonus Enpam e bonus Enpam +

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione