L’Enpam aveva previsto un anticipo della pensione maturata sulla Gestione “Quota B” per gli iscritti che svolgono esclusivamente attività libero professionale e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19. Questa misura non è stata approvata dai ministeri vigilanti.

Potranno chiedere l’anticipo della pensione gli iscritti che:

  • esercitano esclusivamente attività libero professionale;
  • hanno maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva effettiva alla gestione “Quota B”;
  • hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo che intercorre tra il 21 febbraio e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019;
  • non hanno maturato i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
  • hanno versato i contributi di Quota B del 2019 (relativi ai redditi libero professionali prodotti nel 2018);
  • non sono titolari di pensione a carico dell’Enpam o di altri enti di previdenza obbligatoria;
  • sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all’Enpam.

L’importo massimo che si potrà chiedere sarà una quota pari al 15 per cento dell’intero “salvadanaio” pensionistico messo da parte finora.

Tecnicamente gli uffici calcoleranno l’importo della pensione annua che spetterebbe all’iscritto al momento in cui fa la domanda, e lo moltiplicheranno per un coefficiente di capitalizzazione.

Non è quindi il 15 per cento della pensione di un anno ma il 15 per cento del totale che spetterebbe dal momento del pensionamento in poi.

L’iscritto avrà la facoltà di chiedere anche un importo inferiore al 15 per cento.

Nella maggior parte dei casi non sarà necessario fare alcun calcolo per compilare l’autocertificazione relativa al calo del fatturato. Spesso infatti l’impatto del Covid-19 ha portato a una riduzione del fatturato ben maggiore del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.

Chi invece fosse in dubbio, può calcolare il calo del proprio fatturato al momento della domanda facendo un rapporto rispetto al numero di giorni che sono trascorsi dal 21 febbraio 2020.

Ad esempio: se faccio domanda il 23 maggio vuol dire che sono passati 92 giorni dal 21 febbraio 2020. Nell’ultimo trimestre del 2019, infatti, c’erano 92 giorni.

Quindi, se il fatturato dal 21 febbraio al 23 maggio diviso per 92, è calato del 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 diviso per 92, allora il requisito è soddisfatto.

Tradotto in una formula, il requisito è soddisfatto se:

fatturato dal 21 febbraio al 23 maggio 2020/92 giorni < (fatturato ultimo trimestre 2019/92 giorni) -33%

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