ATTENZIONE: Il termine per presentare la domanda è il 24 marzo 2023.

Se sei un libero professionista in attività puoi chiedere il bonus energia finanziato dallo Stato.

La domanda va fatta all’Enpam dall’area riservata. Se sei contemporaneamente iscritto anche all’Inps dovrai presentare domanda all’ente pubblico e non all’Enpam.

Fanno eccezione gli specializzandi i quali, poiché l’Inps ha comunicato che non accetterà le loro domande, potranno fare domanda all’Enpam anche se iscritti contemporaneamente alla Gestione separata dell’Inps.

Questo bonus è esentasse e quindi non dovrà essere inserito nella prossima dichiarazione dei redditi.

Il sussidio sarà di 200 euro per i professionisti e i pensionati che rispettano i requisiti indicati nella scheda qui sotto e hanno un reddito inferiore a 35.000 euro.

Se hai un reddito che non supera i 20.000 euro potrai avere diritto a un ulteriore bonus di 150 euro (200+150).

Requisiti generali [per tutti]:

Secondo la legge puoi fare domanda all’Enpam se:

  • sei un professionista non iscritto ad altro titolo all’Inps;
  • non sei titolare di pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022;
  • ti sei iscritto alla Fondazione Enpam entro il 18 maggio 2022;
  • hai partita Iva attiva e hai avviato l’attività lavorativa entro il 18 maggio 2022 (se sei socio di società o componente di studio associato la partita Iva è quella della società o dello studio associato);
  • non hai partita Iva attiva e hai avviato l’attività lavorativa entro il 18 maggio 2022;
  • non hai presentato domanda per lo stesso fine ad altri enti di previdenza;
  • non hai ricevuto il bonus energia previsto per i lavoratori dipendenti, i pensionati e le altre categorie previste dagli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.

Per gli specializzandi:

  • non sei iscritto a nessuna gestione Inps a eccezione della Gestione separata come specializzando di area medica.

Requisiti di reddito

Puoi chiedere il sussidio di 200 euro se:

  • non hai percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35mila euro
  • puoi avere diritto a ulteriori 150 euro se non hai percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 20mila euro.

In riferimento al requisito reddituale, dal reddito assoggettabile all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, sono escluse le indennità previste per la cessazione del rapporto di lavoro (per esempio Tfr, Tfs, ecc.), il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

 

Requisiti contributivi

 

  • hai fatto entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento contributivo (totale o parziale) a una qualsiasi gestione previdenziale dell’Enpam per il 2020, 2021 o 2022 (attenzione: si intendono i contributi che sono dovuti per quegli anni e non per esempio rate o piani di rientro per regime sanzionatorio che si riferiscono ad anni precedenti)

Puoi non tenere conto del requisito precedente se sei un neoiscritto e non hai scadenze contributive ordinarie entro il 18 maggio 2022 (si intende cioè che nella tua area riservata non devono risultare bollettini di pagamento dei contributi, con scadenza entro il 18 maggio. Per esempio, possono fare domanda i neoiscritti per cui non è stato ancora emesso il bollettino di Quota A).

Per fare richiesta del bonus:

  • entra nell’area riservata;
  • nella colonna di sinistra, alla voce Domande e dichiarazioni online, clicca su Bonus energia;
  • compila il modulo.

Se non sei iscritto all’area riservata le istruzioni per farlo sono qui.

Incompatibilità e incumulabilità:

  • Se sei pensionato con decorrenza entro il 1° luglio 2022 non puoi presentare domanda come professionista attivo. Il Bonus energia da 200 euro ti sarà erogato direttamente con la pensione (Inps o Enpam), [comma 1, art. 32, legge 17 maggio 2022 n. 50]
  • Se sei pensionato con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 non puoi presentare la domanda come professionista attivo. Il Bonus energia da 150 euro ti sarà erogato direttamente con la pensione (Inps o Enpam), [comma 1, art. 19, legge 23 settembre 2022 n. 144]
  • Se sei iscritto anche all’Inps (per esempio come lavoratore dipendente o come autonomo alla Gestione separata) non puoi presentare domanda di Bonus energia presso la Fondazione Enpam. Questo dovrà esserti erogato dall’Inps. [comma 2, art. 3 decreto ministeriale 19 agosto 2022]
  • Puoi essere percettore di un solo Bonus energia da 200 euro (in quanto pensionato, oppure in quanto dipendente o, infine, in qualità di libero professionista), [comma 20, art. 32, e comma 1, art. 33, decreto legge n. 50 17 maggio 2022]
  • Puoi essere percettore di un solo Bonus energia da 150 euro (in quanto pensionato, oppure in quanto dipendente o, infine, in qualità di libero professionista), [comma 3, art. 18; comma 6, art. 19 e comma 1, art. 20, decreto legge n. 144 23 settembre 2022 e 33, decreto legge n. 50 17 maggio 2022]

 

Il Bonus energia non è cumulabile con le altre indennità una tantum previste dal decreto legge n. 50/2022 all’art. 32, commi da 8 a 16 ed erogate dall’Inps per:

  • lavoratori domestici (comma 8);
  • percettori Naspi e Dis-Coll (comma 9);
  • percettori, nel 2022, di indennità disoccupazione agricola di competenza del 2021 (comma 10);
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile, e dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono iscritti alla Gestione separata (comma 11);
  • lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, e prorogate dall’articolo 42 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (comma 12);
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (comma 13);
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (comma 14);
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 del Cc (comma 15);
  • incaricati alle vendite a domicilio (comma 16).

 

Il Bonus energia autonomi non è, inoltre, cumulabile con l’altra indennità una tantum prevista dal decreto legge n. 50/2022 all’art. 32, al comma 12, erogata da Sport e Salute S.p.A. ai collaboratori sportivi già beneficiari di una delle misure previste dalle seguenti norme:

  • 96 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Indennità collaboratori sportivi”;
  • 98 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Disposizioni in materia di lavoratori sportivi”;
  • 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 “Disposizioni in materia di lavoratori dello sport”;
  • 17, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport”;
  • 17-bis, comma 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport”;
  • 44 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Indennità per i collaboratori sportivi”.

Bonus energia

Articolo 33, decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, cosiddetto “Decreto Aiuti”; articolo 23, decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022, cosiddetto “Decreto Aiuti-bis”; articolo 20, decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, cosiddetto “Decreto Aiuti-ter”; decreto interministeriale 19 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022

 

Requisiti di reddito

Articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022.