Questa pensione spetta ai medici/odontoiatri che a causa di un infortunio o di una malattia sono diventati invalidi in modo assoluto e permanente all’esercizio della professione medica/odontoiatrica prima di aver compiuto l’età per la pensione di vecchiaia. Non sono previsti requisiti minimi di anzianità.

 

Requisiti
Bonus di anzianità
Accertamento dell’invalidità
Casi particolari
Moduli
Contatti
Riferimenti normativi

 

[wpanchor id=”requisiti”]Requisiti

Hanno diritto a questa pensione gli iscritti che:

  • sono stati riconosciuti invalidi in modo assoluto e permanente all’esercizio della professione medica/odontoiatrica;
  • non hanno compiuto l’età per la pensione di vecchiaia;
  • sono iscritti all’Enpam.

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[wpanchor id=”Bonus”]

Bonus di anzianità

Per la pensione di invalidità assoluta e permanente non è previsto un requisito minimo di anzianità contributiva. È l’Enpam, infatti, a integrare l’anzianità contributiva del suo iscritto con gli anni che mancano per arrivare all’età pensionabile, fino a un massimo di 10 anni. In ogni caso l’iscritto può contare su un’entrata minima di circa 15mila euro all’anno. Se è titolare di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 15mila euro, l’Enpam versa la differenza; se è superiore l’iscritto non ha diritto all’incremento.

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[wpanchor id=”Accertamento”]Accertamento dell’invalidità

L’invalidità deve essere accertata dalla commissione medica dell’Ordine provinciale a cui il medico/odontoiatra è iscritto. Non sono ammessi altri verbali di visita (per esempio della commissione medica dell’Inps o del Ministero della Difesa, ecc.).

La cessazione dell’attività professionale (in convenzione/accreditamento, libera professione) sarà richiesta dall’Enpam solo dopo che è stato riconosciuto lo stato di invalidità.

L’Enpam può periodicamente verificare che la condizione di invalidità permanga nel tempo.

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[wpanchor id=”Casi particolari”]Casi particolari

Liberi professionisti – Quota B
Il bonus di anzianità scatta per gli iscritti che hanno versato i contributi alla gestione Quota B per almeno un anno nei tre anni che precedono la decorrenza della pensione di invalidità. Se gli anni coperti da contribuzione sulla Quota B sono meno di cinque, si ha diritto a un bonus che corrisponde all’anzianità effettivamente maturata, e cioè l’Enpam aumenta l’anzianità contributiva dell’iscritto di tanti anni quanti sono gli anni in cui ha versato i contributi. Per esempio:

 

Anzianità maturata Bonus Enpam Anzianità totale
3 anni 3 anni 6 anni

 

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[wpanchor id=”Moduli”]Moduli

La domanda va inoltrata solo tramite l’Ordine provinciale di appartenenza (il modulo va richiesto all’Ordine).

 

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[wpanchor id=”contatti”]Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email  info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Ufficio accoglienza e relazioni con il pubblico
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: lunedì – giovedì: 9,00-13,00; 14,30-17,00; venerdì: 9,00-13,00

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione

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[wpanchor id=”riferimenti”]Riferimenti normativi

Regolamento Enpam del Fondo di previdenza generale
Regolamento

Requisiti e misura della pensione di invalidità assoluta e permanente
Regolamento Fondo di previdenza generale (art. 20)
Regolamento Fondo dei medici di medicina generale (art. 10)
Regolamento Fondo degli specialisti ambulatoriali (art. 10)
Regolamento Fondo degli specialisti esterni (art. 10)

Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità
Regolamento Fondo di previdenza generale (art. 21)

Commissione centrale
Regolamento Fondo di previdenza generale (art. 22)

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