La pensione spetta ai medici e agli odontoiatri che lavorano presso strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone), o che svolgono la loro attività presso Società professionali, mediche e odontoiatriche, e Società di capitali accreditate con il Servizio sanitario nazionale, oppure che hanno trasferito l’accreditamento da persona fisica a persona giuridica (ossia a società).

Possono andare in pensione anticipata gli iscritti che:

  • hanno cessato l’attività professionale presso le Società professionali, le società di capitali o le strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale; oppure hanno trasferito l’accreditamento da persona fisica o da Società ad altra forma societaria;
  • hanno raggiunto il requisito minimo d’età e hanno maturato un’anzianità di laurea di 30 anni e 35 anni di contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta.

 

Possono chiedere la pensione senza il requisito dell’età minima

Gli iscritti che hanno maturato un’anzianità di laurea di 30 anni e 42 anni di contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta.

Chi sceglierà il pensionamento anticipato avrà una riduzione rispetto alla pensione ordinaria perché percepirà l’assegno per un numero maggiore di anni. I coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita che vengono applicati al montante contributivo, infatti, aumentano in base all’età (Riferimenti normativi).

Il modulo per la pensione va compilato direttamente dall’area riservata dopo:

  • aver presentato all’ente competente le dimissioni irrevocabili

oppure

  • aver cessato l’attività professionale.

Se non sei iscritto all’area riservata le istruzioni per farlo sono qui.

 

Per fare la domanda di pensione anticipata:

  • entra nell’area riservata;
  • nella colonna di sinistra, alla voce Domande e dichiarazioni online, clicca su Domanda di Pensione e Detrazioni d’imposta;
  • nella sezione Fondi Speciali – Specialisti Esterni clicca su Domanda Pensione;
  • compila il modulo.

Se hai fatto il riscatto dei periodi liquidati, devi compilare il modulo cartaceo per richiedere l’ulteriore prestazione maturata.

Attenzione: se non riesci ad accedere alla tua area riservata puoi compilare e inviare il modulo cartaceo che trovi cliccando qui.

 

Dichiarazione sostitutiva per gli iscritti con contratto di convenzione (specialisti esterni accreditati)

I pensionati che continuano a esercitare la libera professione sono tenuti per legge a versare i contributi all’Enpam. I soldi versati non vanno persi. L’Enpam infatti ricalcola le pensioni e le aumenta in base ai nuovi versamenti fatti. La pensione supplementare viene liquidata ogni tre anni. (vedi Riferimenti normativi – Pensione supplementare)

Regolamento Enpam del Fondo degli specialisti esterni
Regolamento

Aliquote di rendimento
Regolamento Enpam del Fondo degli specialisti esterni (art. 7)

Applicazione dei coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita
Regolamento Enpam del Fondo degli specialisti esterni (art. 7, comma 6)

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione