La pensione spetta ai medici e agli odontoiatri che lavorano in uno degli istituti del Servizio sanitario nazionale, e/o in un Ente convenzionato con il Ssn (Inps, Inail, Ferrovie dello stato, Casse marittime, Casse aziendali ecc.), come specialisti ambulatoriali o nell’ambito della medicina dei servizi (medici legali, medici scolastici ecc.).

Possono andare in pensione anticipata gli iscritti che:

  • hanno cessato l’attività professionale con gli istituti del Servizio sanitario nazionale e/o con gli Enti non convenzionati con il Ssn (Inps, Inail, Ferrovie dello stato, Casse marittime, Casse aziendali ecc.);
  • hanno raggiunto il requisito minimo d’età e hanno maturato un’anzianità di laurea di 30 anni e 35 anni di contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta.


Possono chiedere la pensione senza il requisito dell’età minima

Gli iscritti che hanno maturato un’anzianità di laurea di 30 anni e 42 anni di contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta.

Chi sceglierà il pensionamento anticipato avrà una riduzione rispetto alla pensione ordinaria perché percepirà l’assegno per un numero maggiore di anni. I coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita che vengono applicati al montante contributivo, infatti, aumentano in base all’età (vedi Riferimenti normativi).

Il modulo per la pensione va compilato direttamente dall’area riservata dopo:

  • aver presentato all’ente competente le dimissioni irrevocabili

oppure

  • aver cessato l’attività professionale.

Se non sei iscritto all’area riservata le istruzioni per farlo sono qui.

 

Per fare la domanda di pensione anticipata:

  • entra nell’area riservata;
  • nella colonna di sinistra, alla voce Domande e dichiarazioni online, clicca su Domanda di Pensione e Detrazioni d’imposta;
  • nella sezione Fondi Speciali – Specialisti Ambulatoriali clicca su Domanda Pensione;
  • compila il modulo.

Se hai fatto il riscatto dei periodi liquidati, devi compilare il modulo cartaceo per richiedere l’ulteriore prestazione maturata.

Attenzione: se non riesci ad accedere alla tua area riservata puoi compilare e inviare il modulo cartaceo che trovi cliccando qui.

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli iscritti con contratto di convenzione

Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà per gli iscritti con contratto di dipendenza

I pensionati che continuano a esercitare la libera professione sono tenuti per legge a versare i contributi all’Enpam. I soldi versati non vanno persi. L’Enpam infatti ricalcola le pensioni e le aumenta in base ai nuovi versamenti fatti. La pensione supplementare viene liquidata ogni tre anni. (vedi Riferimenti normativi – Pensione supplementare)

Regolamento Enpam del Fondo degli specialisti ambulatoriali
Regolamento

Aliquote di rendimento
Regolamento Enpam del Fondo degli specialisti ambulatoriali (art. 7)

Applicazione dei coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita per la pensione anticipata
Regolamento Enpam Fondo degli specialisti ambulatoriali (art. 7, comma 9)

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione