header


16. RIFLESSI FISCALI

Da un punto di vista fiscale l'indennità di maternità, pur avendo natura previdenziale, segue sempre la sorte fiscale del reddito che sostituisce (articolo 6 comma 2 del Tuir).

Pertanto l'indennità di maternità percepito da una donna non lavoratrice non è soggetta al prelievo fiscale. Ne deriva che l'indennità di maternità sostitutiva di una borsa di studio esente non costituisce reddito imponibile.

Ricordiamo che sulle borse di studio erogate da enti universitari italiani per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 4, legge 210/1998, vige un regime speciale di esenzione da tassazione; anche le borse di studio per i medici specializzandi non erano soggette a dichiarazione dei redditi né a imposizione IRPEF (legge 476/84 art. 4 e legge 398/89 art. 6, comma 6); in base al Contratto di formazione specialistica (art.37 del D.Lgs. numero 368/1999 e successive modificazioni) anche il trattamento spettante al medico in formazione è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 6 punto 3 del contratto).

E’ anche esente l’assegno di maternità previsto dall’art. 66 della legge 448 del 1998 per la donna non lavoratrice.

Da tener anche presente che pur non essendoci ancora una normativa espressa che preveda l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore per le lavoratrici in gravidanza o puerperio l'Agenzia delle entrate nella circolare 34/2010 ha richiamato l'attenzione degli uffici sul considerare con particolare attenzione situazioni di non congruità e/o di non coerenza determinate da questa specifica condizione.
Inoltre la Commissione Tributaria della Regione Lazio (sentenza 221/22/2010 del 19 ottobre 2010), in contrapposizione a precedenti prese di posizione della Ctr di Gorizia sent. 60/02/05 e Ctr della Lombardia sent. 33/46/2007, ha considerato la gravidanza come un periodo di -non- normale attività che pone la contribuente fuori dell'ambito della applicabilità degli studi di settore (articolo 10 comma 4 legge 146/1998).

.